QUESITO IN MERITO AL NUMERO MINIMO DI OPERATORI E DEI REQUISITI FORMATIVI NECESSARI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE GPL E GNL AI SENSI DELLA CIRCOLARE DCFORM N. 3914 DEL 31.01.2020

Nazionale -

 

Al Direttore Centrale dell’Emergenza il Soccorso Tecnico e AIB
Ing. Marco GHIMENTI


Al Direttore Centrale della Formazione
Ing. Francesco NOTARO


All’Ufficio per le Relazione Sindacali
Vice-Prefetto Floriana LABBATE

 


OGGETTO: QUESITO IN MERITO AL NUMERO MINIMO DI OPERATORI E DEI REQUISITI FORMATIVI NECESSARI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE GPL E GNL AI
SENSI DELLA CIRCOLARE DCFORM N. 3914 DEL 31.01.2020

 


La scrivente Organizzazione Sindacale continua a ricevere dal territorio numerose richieste di chiarimento in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nella circolare DCFORM n. 3914 del 31 gennaio 2020, recante le “Linee guida per lo sviluppo delle competenze del personale operativo nel settore NBCR”, con particolare riferimento agli interventi che coinvolgono impianti e contenitori di GPL e GNL.
Nello specifico, si chiede di chiarire in maniera univoca quale sia il numero minimo di operatori necessario e quale debba essere il relativo livello di formazione previsto dalla citata circolare per lo svolgimento delle attività di: messa in sicurezza di serbatoi fissi contenenti GPL, con indicazione dell'eventuale volumetria massima gestibile in relazione al numero e alla qualificazione degli operatori impiegati; delle attività di messa in sicurezza e travaso di cisterne contenenti GPL o liquidi pericolosi in genere, con particolare riferimento alle operazioni di trasferimento del prodotto e alle attività che richiedono l'impiego di specifiche attrezzature e procedure operative;
nonché delle attività di messa in sicurezza di serbatoi di GNL destinati all'autotrazione, individuando il numero minimo di operatori e le competenze richieste per garantirel'effettuazione dell’intervento in condizioni di sicurezza.
La richiesta nasce dall’esigenza di assicurare uniformità di comportamento sull’intero territorio nazionale, evitando interpretazioni difformi che potrebbero determinare differenti livelli di risposta operativa a fronte di scenari analoghi.
Si ritiene infatti necessario che il personale operativo e i responsabili dei dispositivi di soccorso possano disporre di indicazioni univoche circa la composizione minima delle squadre specialistiche e i requisiti formativi richiesti per le diverse tipologie di intervento, anche ai fini della corretta pianificazione delle risorse e della tutela della sicurezza del personale qualificato NBCR.

Resta inteso che il presente quesito è finalizzato esclusivamente ad individuare il numero minimo di personale NBCR formato necessario per l'effettuazione delle attività sopra richiamate. Tale individuazione non deve in alcun modo essere interpretata come limite massimo delle risorse da impiegare, poiché la disponibilità di ulteriore personale adeguatamente formato costituisce sempre un valore aggiunto sotto il profilo della sicurezza e dell’efficacia dell’intervento.
Tale principio assume particolare rilevanza negli interventi di travaso di GPL o di qualsivoglia sostanza pericolosa effettuati al di fuori dell’ambito provinciale o regionale, caratterizzati frequentemente da elevata complessità tecnica, prolungata durata delle operazioni e significativo impegno fisico e professionale degli operatori coinvolti. In tali circostanze appare altresì opportuno sensibilizzare maggiormente le Direzioni Regionali e i Comandi Provinciali su quanto indicato dalla nota DCEMER n. 19434 del 2.07.2025, che fornisce chiarimenti per gli interventi che per le ragioni più disparate richiedono un supporto extraregionale/extraprovinciale pur non configurandosi come emergenze locali o micro-calamità.
Relativamente ai tempi di impiego del personale specializzato negli interventi di lunga durata, si rappresenta come talune attività operative risultino, per loro natura, programmabili e caratterizzate da un impegno prolungato delle risorse umane.
In tali circostanze, qualora sia ragionevolmente prevedibile sin dalla fase di pianificazione che la durata dell'intervento eccederà i limiti compatibili con il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, e con le norme contrattuali vigenti, si ritiene indispensabile prevedere preventivamente adeguati avvicendamenti delle squadre operative.
La questione appare ancor più rilevante nei settori specialistici, ove il livello di tecnico della prestazione richiesta, l'impiego di particolari attrezzature e l'esposizione a specifici fattori di rischio impongono una costante tutela delle condizioni psicofisiche degli operatori.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede a codeste Direzioni Centrali di fornire nel più breve tempo possibile un autorevole chiarimento in merito agli aspetti evidenziati, al fine di evitare spiacevoli errori interpretativi garantendo uniformità procedurale dei relativi livelli di sicurezza su tutto il territorio nazionale.
In attesa di un cortese e celere riscontro, si porgono i saluti.

 


per il Coordinamento nazionale USB VV.F.
Carmelo Cosimo PETITI