Proposte illustrate nel corso della riunione del 27 ottobre u.s., pervenute dall'Ufficio II Affari Legislativi e Parlamentari.
Proposte emendamenti AS 2968 – Legge di stabilità
Riduzione dei tagli al personale volontario. |
Estensione del beneficio dell’accesso all’assunzione obbligatoria ai familiari del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa. |
Istituzione di un fondo per il finanziamento degli oneri connessi agli interventi emergenziali di protezione civile del C.N.VV.F. |
Disposizioni per il finanziamento delle spese per il potenziamento, l’ammodernamento, la manutenzione e il supporto relative a beni, mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
Disposizioni normative per garantire il finanziamento dell’Opera Nazionale Assistenza (O.N.A.). |
Esenzione dall’accise sui carburanti. |
A.S. 2968
Disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)
Emendamenti agli articoli…
All’art. 4, dopo il comma 10, inserire il seguente comma:
“10-bis. Per il solo anno 2012, a fronte di indifferibili esigenze connesse all’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la spesa di cui al comma 10 può essere incrementata, nel limite di 25.294.439 euro, ricorrendo alle risorse spettanti al Ministero dell’interno ai sensi del successivo articolo 5, comma 7. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”.
Conseguentemente all’art. 5, comma 7, dopo le parole “il restante 50 per cento è riassegnato” sostituire “nell’anno 2011” con “nell’anno 2012”.
MOTIVAZIONE
La norma consente - per il solo anno 2012 ed in presenza di indifferibili esigenze connesse all’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - di incrementare la spesa per la retribuzione del personale volontario richiamato dal Corpo nel limite di 25.294.439 euro, ricorrendo alle risorse destinate al Ministero dell’interno ai sensi del’articolo 5, comma 7, del presente disegno di legge.
La proposta, pertanto, intende limitare la riduzione dei richiami del personale volontario nell’anno 2012 prevista nel d.d.l. di stabilità approvato nel C.d.M. del 14 ottobre scorso (-26.800 richiami da 20gg.), finanziando il possibile ricorso ad 11.800 richiami aggiuntivi. In buona sostanza, la riduzione, rispetto al 2011, risulterebbe pari a 15.000 richiami.
Ciò al fine di poter fornire uno strumento che, in situazioni di particolari ed improcrastinabili necessità, consenta di potenziare il dispositivo di soccorso. In tal senso, risulterebbero anche sostanzialmente allineate le riduzioni dell’anno 2012 a quelle previste per i successivi esercizi 2013 e 2014 (pari a 14.000 per ciascuna annualità).
Nel prospetto che segue vengono puntualmente quantificati gli oneri conseguenti all’intervento normativo proposto.
| anno 2012 | anno 2013 | anno 2014 |
richiami (da 20 gg.) del personale volontario (a seguito della riduzione di 26.800 richiami prevista nel DDL Stabilità) | 40.360 | 53.160 | 53.160 |
spesa annua (comprensiva degli oneri a carico dello Stato) | 86.515.557 | 113.953.592 | 113.953.592 |
| |||
incremento dei richiami previsto dalla norma | 11.800 | - | - |
spesa annua (comprensiva degli oneri a carico dello Stato) | 25.294.439 | - | - |
| |||
riduzione complessiva dei richiami rispetto all'anno 2011 | (15.000) | (14.000) | (14.000) |
risparmi di spesa complessivi rispetto all'anno 2011 | (32.153.948) | (30.010.352) | (30.010.352) |
Per le finalità del presente emendamento e, più in generale, per ridurre il taglio delle risorse per il 2012 determinato dal decreto-legge n. 138 del 2011, diviene indispensabile emendare l’art. 5, comma 7, del presente d.d.l. prevedendo la riassegnabilità dei proventi derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze radioelettriche (c.d. “banda larga”) nell’anno 2012, anziché nel 2011.
Peraltro, l’intenzione di destinare tali fondi in favore del Ministero dell’Interno per ridurre, sull’annualità 2012, l’impatto della manovra correttiva dello scorso agosto trova conferma nell’intervento del 18 ottobre 2011 del Ministro dell’Interno al Senato della Repubblica, in occasione dell’informativa sugli incidenti avvenuti a Roma durante la manifestazione di sabato 15 ottobre u.s.
Ugualmente esplicita appare l’indicazione contenuta nel rapporto sullo stato di previsione del Ministero dell’Interno per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, approvato dalla 1° Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica nella seduta del 26/10/2011, laddove sono espressamente ritenute: “…più pesanti le misure adottate nei confronti del personale volontario dei Vigili del Fuoco. Al riguardo, appare necessaria la tempestiva reintegrazione dei fondi, utilizzando allo scopo le risorse di cui al comma 7 dell’articolo 5 del medesimo disegno di legge, secondo il quale Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco dovrebbero recuperare 220 milioni di euro dalle maggiori entrate previste sul cespite di cui all’articolo 1, comma 13 della legge 220/2010”.
Le considerazioni che precedono, per poter trovare effettiva realizzazione, necessitano, pertanto, che le risorse di cui al più volte richiamato art. 5, comma 7, vegano rese disponibili nell’annualità 2012.
Art.
1. Al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 132, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza.
MOTIVAZIONE
Recenti tragici episodi, in cui sono rimasti coinvolti, quali vittime del dovere o del servizio, vigili del fuoco volontari, hanno reso stridente, immotivata e non più accettabile la disparità di trattamento esistente con i vigili del fuoco permanenti coinvolti nella medesima tipologia di eventi occorsi nell’adempimento di attività istituzionali, specie sotto il profilo di benefici riconosciuti dall’ordinamento ai familiari superstiti, in termini di accesso alle assunzioni obbligatorie per chiamata diretta nominativa.
Tale prerogativa, prevista dall’articolo 132 e dalle ulteriori norme ivi richiamate del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, destinatario del predetto decreto legislativo, in virtù della delega contenuta nella legge n. 252 del 2004.
Invero, l’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espressamente distingue il personale del Corpo Nazionale in permanente e volontario; inoltre l’articolo 27 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo Nazionale al predetto personale volontario.
Si tratta di norme che confermano la necessità, in ragione di elementari principi di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, di introdurre una disposizione, quale quella oggetto della presente proposta emendativa, finalizzata ad estendere ai familiari superstiti del personale volontario, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali, da accertarsi presso le competenti Commissioni mediche ospedaliere, la possibilità, già prevista per i familiari superstiti del personale permanente, di accedere alle assunzioni obbligatorie per chiamata diretta nominativa, nei ruoli del Corpo Nazionale. Ciò anche in considerazione della medesima appartenenza e dell’eguale inserimento del personale volontario nell’ambito dell’organizzazione pubblicistica preposta al servizio di soccorso pubblico su tutto il territorio nazionale.
Per evidenti ragioni di coerenza, la decorrenza della norma proposta è la medesima prevista dal citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Ai fini della copertura finanziaria, la norma proposta comporterà che le eventuali immissioni nei ruoli – di numero comunque assai limitato - avverranno, in ogni caso, nel rispetto dei limiti alle medesime, previsti dalla vigente normativa.
Art.
(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. A decorrere dall’anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell’interno - Missione “Soccorso Civile” - Programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”.
MOTIVAZIONE
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco costituisce la componente fondamentale del Sistema nazionale di protezione civile, la vera e propria struttura portante chiamata ad intervenire operativamente nei contesti emergenziali a protezione della vita e dell’integrità dei beni.
Lo straordinario sforzo operativo profuso in occasione dei tragici eventi che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni, richiede un imponente impiego di uomini, mezzi e risorse strumentali; solo per fare qualche esempio a L’Aquila oltre 2.400 Vigili del Fuoco, con 1.200 mezzi e 168 Sezioni operative provenienti da tutte le regioni d’Italia sono stati impegnati nelle attività di soccorso urgente alla popolazione (circa 217.000 interventi) e nella provincia di Messina si è riscontrato l’impiego di 400 uomini, 195 mezzi, 3 nuclei sommozzatori, 4 unità cinofile, 11 mezzi movimento terra e 4 elicotteri del C.N.VV.F.. Non può, inoltre, essere sottaciuto l’intervento del Corpo per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria determinatosi nel mese di febbraio 2011 (dapprima a Lampedusa e poi sull’intero territorio nazionale) in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.
Tutto questo, continuando a garantire inalterata l’efficienza del dispositivo ordinario di soccorso pubblico in tutto il territorio nazionale.
A questo impegno del tutto eccezionale e evidentemente connesso un altrettanto straordinario impegno sul piano finanziario, cui è necessario fare fronte con immediatezza, trattandosi di attività, urgenti e non procrastinabili, al fine di mantenere inalterata la macchina operativa del soccorso pubblico.
Sul piano contabile, il rimborso delle spese sostenute dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per gli interventi emergenziali di protezione civile è subordinato a un complesso e lungo procedimento che si articola nella acquisizione in entrata delle somme corrisposte e nella successiva riassegnazione delle stesse sui pertinenti capitoli di spesa.
La sopraccennata procedura di versamento e riassegnazione si è dimostrata, ove si guardi all’esperienza degli ultimi anni, gravemente penalizzante per la funzionalità e l’efficienza tecnica e operativa del Corpo Nazionale, a causa di un iter che, coinvolgendo più soggetti e amministrazioni, risulta eccessivamente farraginoso e comunque non compatibile con i tempi e le esigenze di una attività necessaria ed emergenziale.
In particolare, il rimborso delle spese sostenute dal Corpo Nazionale è affidato al Commissario delegato (normalmente individuato nel vertice dell’amministrazione regionale, provinciale o comunale interessata, in relazione alla dimensione dell’evento), che lo dispone avvalendosi delle risorse ad esso assegnate con le ordinanze di protezione civile.
I ritardi registrati nel versamento delle risorse, nell’acquisizione e nella concreta disponibilità delle stesse sono incompatibili con l’attività urgente prestata dai Vigili del Fuoco nei contesti emergenziali e nel soccorso antincendio; questa attività deve essere remunerata con sollecitudine e non può essere frustrata da lungaggini amministrative.
Ad aggravare il quadro si aggiungono i ritardi nelle procedure di versamento e di riassegnazione degli oneri connessi alle attività prestate dal Corpo Nazionale sulla base di convenzioni e accordi stipulati con le Amministrazioni regionali in materia di lotta agli incendi boschivi.
Tutto questo ha determinato evidenti difficoltà nel mantenimento della piena efficienza del dispositivo operativo, oltre che una reale sofferenza e un giustificato malcontento del personale operativo, impiegato in rischiosi interventi di soccorso e costretto ad attendere per un tempo non tollerabile la giusta remunerazione del lavoro prestato.
Risulta, pertanto, necessario individuare diverse modalità procedurali che assicurino maggiore celerità nella copertura degli oneri connessi alle predette attività emergenziali, nonché la dovuta, fondamentale tempestività nella corresponsione della remunerazione al personale impiegato.
A tali fini, la disposizione proposta (comma 1, primo periodo) prevede l’istituzione di un Fondo nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’Interno - Centro di responsabilità “Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”, destinato a finanziare gli oneri connessi agli interventi emergenziali disposti sulla base di apposite ordinanze di protezione civile, mediante l’assegnazione, in via diretta, delle risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all’art. 28 della legge n. 196 del 2009 (che, di norma, finanzia, attraverso le OPCM, gli oneri per le emergenze), nel limite delle autorizzazioni di spesa che esse prevedono in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1, secondo periodo).
In particolare, le predette risorse sono direttamente iscritte nel Fondo, mediante appositi decreti di variazione di bilancio del Ministro dell’Economia e delle Finanze (comma 2, primo periodo), evitando il passaggio attraverso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato ed il complesso procedimento della riassegnazione.
Il meccanismo proposto prevede poi (comma 2, secondo periodo) il riparto con decreto del Ministro dell’Interno delle relative somme dal suddetto Fondo ai pertinenti capitoli di spesa, per il successivo pagamento agli aventi diritto, ivi compresi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale operativo.
La disposizione, pertanto, non comporta nuovi e maggiori oneri, atteso che il Fondo non dispone di uno stanziamento iniziale di bilancio, ma viene alimentato, su proposta del Ministro dell’Interno, in occasione di situazioni emergenziali dichiarate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione civile, attraverso una procedura contabile semplificata e che consente al Ministero dell’Interno di poter far fronte ai propri oneri con maggiore celerità.
Art.
(Disposizioni per il finanziamento delle spese per il potenziamento, l’ammodernamento, la manutenzione e il supporto relative a beni mobili e immobili, mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per il potenziamento, l’ammodernamento, la manutenzione e il supporto relativo ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta, la cessione a titolo oneroso o la vendita di beni o di prestazioni, ivi compresi i mezzi e i materiali obsoleti, ma non ancora fuori uso, con soggetti pubblici e privati.
2. I proventi derivanti da quanto disposto dal comma 1, ivi compresa la valorizzazione commerciale del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo riferito al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante concessione in uso temporaneo a terzi a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sono integralmente riassegnati al programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno nell’ambito della missione “Soccorso civile”, per essere destinati alle esigenze di potenziamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile può cedere direttamente, anche a titolo gratuito:
a) i mezzi e i materiali utilizzati per il soccorso a popolazioni estere, per i quali non è possibile il recupero o non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, a favore di organizzazioni internazionali non governative, di organismi di volontariato e di protezione civile operanti nei territori esteri oggetto di intervento, di corpi di vigili del fuoco o autorità del Paese beneficiario dell’intervento;
b) i mezzi e i materiali anche non dichiarati fuori uso o fuori servizio, utilizzati a supporto dell’attività operativa o formativa, a favore dei Paesi in via di sviluppo ovvero di Paesi interessati da iniziative di cooperazione internazionale, sentito il Ministero degli Affari Esteri.
MOTIVAZIONE
Le disposizioni proposte sono finalizzate ad ottimizzare e valorizzare le risorse a disposizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, allo scopo di contenere i costi e conseguire risorse aggiuntive da destinare al soddisfacimento delle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali.
In particolare, ai fini del contenimento dei costi per l’efficienza e l’ammodernamento dei mezzi e dei materiali utilizzati dal Corpo Nazionale per l’espletamento dei compiti istituzionali è prevista l’alienazione, la concessione a titolo oneroso, nonché la possibilità della permuta per i beni, per le prestazioni genericamente intese, per i mezzi, anche non operativi, e per i materiali obsoleti, ma non ancora fuori uso.
A questi fini, il comma 1 dell’articolo esplicita, ampliandone l’ambito di applicazione, la facoltà – già risultante dai principi in materia di attività amministrativa – del ricorso ai suddetti strumenti negoziali, ivi compresa la permuta, come mezzo per valorizzare i beni, anche immateriali, di cui il Dipartimento è titolare, al fine di conseguire risorse e risparmi di spesa in una più comprensiva prospettiva di razionalizzazione.
Il comma 2 prevede inoltre che le entrate derivanti sia dalle disposizioni di cui al comma 1, sia dallo sfruttamento commerciale del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo riferito al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attuato ai sensi dell’articolo 15-bis della legge 26 febbraio 2010, n. 26 citato, siano riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’Interno per lo svolgimento della missione istituzionale del soccorso pubblico.
La disposizione non pregiudica gli equilibri complessivi di finanza pubblica in quanto da un lato è volta a determinare una virtuosa gestione, anche finanziaria dei beni materiali ed immateriali del C.N.VV.F. e dall’altro prende in considerazione valori che non sono contabilizzati nell’ambito delle risorse previste in bilancio dalla legislazione vigente.
Invero, le risorse all’uopo valorizzabili sono, in particolare, costituite da beni materiali e da beni immateriali come marchi, loghi e segni distintivi che la legge riserva al Corpo Nazionale e per i quali è prevista un’apposita azione di promozione e tutela.
Al riguardo, l’articolo 15-bis della legge 26 febbraio 2010, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, nel riservare l’uso dei segni distintivi riferiti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco agli operatori ad esso appartenenti, ha autorizzato il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a consentire, anche convenzionalmente, l’uso temporaneo dei predetti segni, denominazioni, stemmi ed emblemi.
Attraverso la valorizzazione commerciale dei beni anche immateriali di cui è titolare, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile intende perseguire i seguenti obiettivi: a) divulgare i valori e le tradizioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, promuoverne l’immagine, favorire e sviluppare il rapporto con i cittadini; b) conseguire, anche mediante la concessione in uso temporaneo a terzi a titolo oneroso, risorse aggiuntive rispetto a quelle rinvenienti dal bilancio dello Stato e risparmi di spesa; c) contrastare iniziative commerciali non autorizzate, potenzialmente lesive della propria immagine istituzionale e degli interessi del Corpo Nazionale.
Infine, la disposizione di cui al terzo comma mira a rendere più efficiente e funzionale la gestione dei mezzi e dei materiali impiegati in occasione di interventi di soccorso in contesti internazionali ai quali è sempre più spesso chiamato il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Art.
(Finanziamento dell’Opera Nazionale di Assistenza
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell’Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall’anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell’interno - Missione “Soccorso Civile” - Programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”, è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell’interno dall’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all’articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n, 734, le disposizioni previste dall’articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 1 i proventi versati all’entrata del bilancio dello Stato per effetto dell’articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n, 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell’anno precedente.
MOTIVAZIONE
La presente proposta normativa è finalizzata a modificare, senza ulteriori oneri, l’attuale normativa che definisce il trasferimento di fondi all’Opera Nazionale d’Assistenza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, individuando meccanismi stabili di finanziamento delle attività socio-assistenziali garantite dal suddetto Ente Morale.
L’Opera nazionale d’assistenza del personale del C.N.VV.F. (O.N.A.) provvede con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato all’erogazione di sussidi in favore del personale o dei loro familiari vittime di gravi infermità, nonché alla stipula di polizze sanitarie che garantiscano rimborsi per le spese mediche sostenute dal personale vittima di infortuni o malattie professionali, evenienze a cui i vigili del fuoco risultano particolarmente esposti per il tipo d’attività svolta.
Fino all’anno 2007, il finanziamento del predetto Ente Morale è stato rappresentato dalla quota-parte del 20% dei proventi per i servizi di vigilanza e prevenzione resi a pagamento, come previsto dall’art.8 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
A decorrere dall’anno 2008, per effetto dell’art.2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è stata vietata l’iscrizione in bilancio dei proventi anzidetti. A parziale compensazione di tale misura, è stato istituito un Fondo da ripartire tra le finalità di spesa colpite dal divieto di riassegnazione delle entrate, dotato di uno stanziamento pari al 50% delle entrate riassegnabili nell’anno 2006.
La modifica normativa, tuttavia, ha determinato, oltre ad una drastica riduzione dei finanziamenti, una totale incertezza nell’entità e nei tempi di erogazione dei medesimi, frutto del complesso iter amministrativo previsto dalla norma per la ripartizione del fondo in parola e degli interventi legislativi che non hanno consentito dall’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di poter stabilire annualmente il budget per finanziamento dell’Ente.
Tale incertezza nei finanziamenti non può coniugarsi in alcun modo con le esigenze gestionali dell’Ente, al quale è necessario, anche in un contesto di forte riduzione dei trasferimenti, poter dare garanzie sull’entità ed i tempi dei trasferimenti.
Quest’ultima considerazione ispira la presente proposta normativa nella quale, senza maggiori spese per l’Erario, si individua un meccanismo di finanziamento che consente, in tempi ragionevoli, di mettere a disposizione dell’Ente, la propria dotazione finanziaria annuale.
Nello specifico, si è previsto, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno - Missione “Soccorso Civile” - Programma “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”, di un fondo da destinare al funzionamento dell’Opera nazionale d’assistenza, con uno stanziamento pari a 4 milioni di euro (comma 1).
I suddetti oneri sono finanziati mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo previsto per il Ministero dell’interno dall’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 2), che presenta la necessaria copertura finanziaria (cap. 3005 del programma “Fondi da assegnare”, missione “Fondi da ripartire”).
Si stabilisce, inoltre, la disapplicazione, relativamente ai proventi di cui all’articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, delle disposizioni previste dall’articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
E’ prevista, infine, l’iscrizione in bilancio, mediante riassegnazione, della quota parte delle entrate “riassegnabili” (20% dei versamenti complessivi), ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, entro il limite di un quinto dei versamenti relativi all’anno precedente.
Nelle sottostanti tabelle si offre una dimostrazione dei versamenti e dei trasferimenti avvenuti nel quinquennio 2006 e 2010 (tavola n.1) e la previsione del finanziamento complessivo all’ONA scaturente dalla proposta normativa (tavola 2).
Il finanziamento previsto, pari a circa 6,6 milioni di euro, risulta sostanzialmente corrispondente alla quota del 50% della media delle entrate riassegnabili riscontrate nel quinquennio 2006-2010; tale quota rappresenta il limite di spesa previsto dall’articolo 2, comma 617, della legge n. 244 del 2007 e, pertanto, come accennato in precedenza, la proposta normativa non determina oneri aggiuntivi per l’Erario, in quanto viene garantita la medesima dimensione finanziaria di entrate al bilancio dello Stato attesa a fronte del citato articolo 2, commi 615, 616 e 617.
Tavola n.1 – versamenti in entrata e trasferimenti all’O.N.A. | |||
Es.fin. | Versamenti riassegnabili (1) (cap. D’entrata cap. 2439/1) | 50% dei versamenti riassegnabili | Trasferimenti all'o.n.a. |
2006 | € 11.400.078 | € 5.700.039 | € 8.148.045 (2) |
2007 | € 11.719.546 | € 5.859.773 | € 15.709.544 (2) (3) |
2008 | € 15.936.075 | € 7.968.037 | € 4.500.000 (4) |
2009 | € 13.578.432 | € 6.789.216 | € 6.261.000 (4) |
2010 | € 13.850.405 | € 6.925.202 | € 6.730.070 (4) |
valore medio: | € 13.296.907 | € 6.648.453 |
|
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(2) somme attribuite mediante procedura di riassegnazione | |||
(3) importo comprensivo dell'assegnazione di €. 3.990.000 attribuita con legge d'assestamento per l'anno finanziario 2007 (legge 6 novembre 2007, n. 211) in relazione alle mancate riassegnazioni del precedente esercizio | |||
(4) somme attribuite mediante prelevamento dal fondo da ripartire di cui all’articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (cap. 3005) |
Tavola n.2 – previsione del finanziamento all’O.N.A. | |
Comma 1 – previsione stanziamento iniziale 2012 | € 4.000.000 |
Comma 3 – somme provenienti dalla riassegnazione di entrate | € 2.659.381 (1) |
Totale: | € 6.659.381 |
(1) importo pari ad un quinto della media dei versamenti riassegnabili riscontrati nel quinquennio 2006 -2010 |
Art.
(Disposizioni in materia di prodotti energetici)
al punto 16-bis della tabella A, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, dopo le parole “Forze armate nazionali” sono inserite le parole “, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,”.
All’art. 1, comma 180 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, dopo le parole “Forze armate nazionali” sono inserite le parole “dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
MOTIVAZIONE
Le disposizioni proposte introducono due modifiche legislative. La prima estende anche alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l’applicazione di un’aliquota ridotta dei prodotti energetici elencati al punto 16 bis della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative
La seconda, modificando l’art.1, comma 180, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), estende i benefici fiscali in materia di consumo di gas naturale come combustibile per riscaldamento, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In entrambi i casi si tratta di benefici riconosciuti alle sole Forze Armate.
In attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, è stato emanato il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, che ha modificato significativamente il Testo Unico delle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995 ). Il decreto legislativo n. 26 del 2007 è entrato in vigore il 1° giugno 2007 ed ha disposto l’esclusione dall’esenzione delle Forze armate nazionali, ammettendo per queste un regime agevolato, delineato al punto 16bis della tabella A, che contempla l’applicazione di un’aliquota pari alla soglia comunitaria minima prevista.
Le motivazioni a sostegno delle modifiche proposte attengono alla necessità di armonizzare la disciplina dell'accisa sui prodotti energetici utilizzati dalle Forze di Polizia e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con quella prevista per le Forze armate nazionali, in virtù della equivalenza dei ruoli ricoperti dalle diverse strutture, tutte composte da forze di pronto intervento.
Le attività di alcune Forze armate nazionali, quali ad esempio l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, costituiscono, infatti, una componente essenziale nel sistema della sicurezza intesa nella sua accezione più ampia, al pari di quanto avviene per l’operato dei componenti delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Infatti, anche i Vigili del Fuoco, chiamati ad assicurare la fondamentale funzione di salvaguardia della vita umana e di tutela dei beni della collettività attraverso le missioni istituzionali del soccorso pubblico, della prevenzione incendi, della protezione civile e della difesa civile, svolgono un ruolo indispensabile nel sistema generale della sicurezza del Paese.
L’armonizzazione dei trattamenti giuridici ed economici di tali comparti si inserisce, peraltro, in un contesto di disposizioni nel cui ambito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, risulta espressamente ricompreso assieme alle Forze Armate e alle Forze di Polizia. Particolarmente significativo, al riguardo, è il riconoscimento della specificità del ruolo assegnato anche al personale del comparto “soccorso pubblico”, sancito dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Nel caso specifico tale valutazione risulta ulteriormente avvalorata, considerato che analogo trattamento è previsto dal punto 13 della medesima tabella, in riferimento all’azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67 del medesimo testo unico).
Le modifiche proposte, pertanto, introducono le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a fianco delle Forze armate nazionali, quali beneficiari di un’aliquota ridotta sui prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella “A” allegata al testo unico, così come previsto dalla normativa vigente, ed una esenzione dall'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile nonché dall'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.
L'approvazione delle modifiche proposte al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e l’inclusione delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tra i soggetti destinatari di agevolazioni fiscali e di riduzione delle accise sui prodotti energetici potranno permettere una più ampia razionalizzazione delle risorse assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed un’armonizzazione degli assetti fiscali e delle agevolazioni godute da Corpi incaricati di funzioni equivalenti.