PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA. VOLONTÀ DI PROMUOVERE LO SCIOPERO NAZIONALE DELLA CATEGORIA DEI VIGILI DEL FUOCO. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL TAVOLO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 146/90 E DELLA LEGGE 83/00 E S.M.I.

Nazionale -

 

Al Ministro dell’Interno

Prefetto Matteo PIANTEDOSI

 

Al Sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco

On. Emanuele PRISCO


 

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Attilio VISCONTI

 

tramite: Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

Vice-Prefetto Angelina TRITTO

 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Eros MANNINO

 

All’Ufficio Relazioni Sindacali

Vice-Prefetto Floriana LABBATE

 

 

OGGETTO: PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA. VOLONTÀ DI PROMUOVERE LO SCIOPERO NAZIONALE DELLA CATEGORIA DEI VIGILI DEL FUOCO. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL TAVOLO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 146/90 E DELLA LEGGE 83/00 E S.M.I.

 

 

La scrivente USB Coordinamento Nazionale dei Vigili del Fuoco dichiara lo stato di agitazione nazionale di categoria in merito al tentativo di riordino proposto a modifica del D.lgs. 217/2005 e del 139/2006.

Da settimane siamo impegnati nell’analisi di testi di modifica forniti poche ore prima del confronto, quasi a voler definire il perimetro del “sentito sindacale”. Abbiamo studiato articolo per articolo nell’ottica di serio confronto, pur con posizioni differenti. Abbiamo presentato osservazioni e proposte sempre con l’obiettivo di tutelare i Lavoratori e migliorare la funzionalità e la snellezza del C.N.VV.F., che risulta invece sempre più burocratizzato, all’interno di un Ministero e di un comparto sempre più militarizzati e ingessati. Ottimi per le parate, ma carenti quando è necessario garantire tempestività nel soccorso alla popolazione.

Il disegno che emerge chiaramente dal tentativo di riforma proposto dall’Amministrazione mostra una chiara tendenza ad accentrare ulteriormente il potere verso figure apicali (come il cosiddetto “Comandante Generale”). Appare del tutto evidente il fallimento della famosa equiparazione ed equi-ordinazione con forze di polizia, da anni sbandierate come panacea risolutiva di tutti i mali del Corpo. Quello che viene proposto non è altro che una brutta copia di un percorso che, in altri corpi, viene invece valorizzato attraverso continui passaggi di qualifica che portano salario nelle tasche dei Lavoratori in funzione di anzianità, rischio e professionalità acquisita.

Per i Lavoratori dei Vigili del Fuoco, invece, si prospetta solo l’innalzamento dell’età pensionabile e di restare in “partenza”, condizione non presente negli altri Corpi, fino a 60 anni ed oltre.

Nulla che richiami una reale valorizzazione del personale Non Direttivo e Non Dirigente, cioè di quella parte fondamentale che quotidianamente garantisce, con professionalità, il soccorso. Questa possibile riforma la riteniamo ulteriormente peggiorativa dopo il passaggio della Legge Delega del 30 settembre 2004, n. 252, nel pubblicizzare il rapporto di lavoro del personale operativo, che ha determinato, un significativo arretramento sul piano della tutela collettiva dei Lavoratori, poiché, escludendo il sistema di rappresentanza democratica fondato sulla RSU nel quale tutti i Lavoratori si riconoscevano partecipando alla sua elezione quale organismo deputato a rappresentarli nei luoghi di lavoro, si è determinata una rottura rispetto a quanto avviene in tutto il Pubblico Impiego.

Inoltre, la soppressione del ruolo dell’ARAN come soggetto terzo nel procedimento di contrattazione collettiva ha, di fatto, accentrato il potere in capo alla sola parte datoriale dell’Amministrazione.

Si riportano i punti di conflitto per il quale risulta inaccettabile questa proposta di riforma e che hanno portato alla dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria.

D.lgs. 217/2005

  • Art.4 c.2: va assolutamente specificato che il Vigile Coordinatore può assolvere funzioni di capo squadra SOLO in via eccezionale e in caso di impedimento, altrimenti si rischia di farla diventare consuetudine ed esporre a rischio i Lavoratori che non hanno acquisito la necessaria formazione e le opportune qualifiche di polizia giudiziaria.

  • Art.4 c.3: il corso di formazione è e deve restare come corso d’ingresso per Vigile del Fuoco e non per “autista”. Se ritenete necessario, come USB ha sempre sostenuto, creare la qualifica di autista occorre farlo attraverso contrattazione nazionale e prevedendo un’adeguata valorizzazione economica.

  • Art.5 c.4: come nell’articolo precedente, se si ritiene di creare la qualifica di “autista” occorre, oltre alla indennità economica, regolamentare mobilità e regole.

  • Corsi di formazione: In difformità a quanto previsto dai precedenti Decreti non viene indicata la durata dei corsi di formazione per l’immissione in ruolo ovvero per i corsi legati ai passaggi di qualifica. È necessario stabilire quale sia la durata dei corsi di formazione al fine di avere norme di riferimento chiare per la pubblicazione dei bandi e i relativi regolamenti.

  • Concorsi nazionali per contingenti esigenze territoriali: questo aspetto non è assolutamente condivisibile e creerebbe gravi disparità di trattamento. I criteri di accesso devono essere analoghi su tutto il territorio nazionale. A parere della USB, adottare questa strategia potrebbe ingenerare problematiche legate al reclutamento e aprire un pericoloso varco alle spinte politiche che, già oggi, vorrebbero una regionalizzazione del Corpo Nazionale.

  • Promozioni a ruolo aperto, promozioni per merito comparativo, accesso alle procedure di concorso interno: in tutti questi passaggi di qualifica o nelle varie procedure concorsuali viene riportata la dicitura: “nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria…”. Il riferimento temporale al “triennio precedente” risulta palesemente in conflitto con le norme vigenti in materia disciplinare quali quelle dei Lavoratori in regime “pubblicistico” del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosiddetto Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Se si vuole imitare altri sistemi, almeno lo si faccia nel rispetto delle norme.

  • Scrutinio per merito comparativo: siamo fermamente contrari alla progressione di carriera nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco e nel Ruolo Tecnico-Professionale con questo metodo. Non è garantita la trasparenza in quanto non sono definibili parametri oggettivi nella valutazione dei candidati. Questa impossibilità di criteri chiari andrà a favorire valutazioni soggettive e giudizi condizionati da rapporti personali, finendo per penalizzare Lavoratori competenti e meritevoli che, nonostante il valore professionale dimostrato sul campo, verrebbero esclusi a causa di disparità di trattamento. Se ne chiede lo stralcio.

  • Passaggi di qualifica: va riformata l’intera materia eliminando il vincolo delle sedici settimane di corsi di formazione, ripensando l’intero modello formativo, basandolo su una reale qualificazione professionale e sulla formazione continua, senza più corsi validi solo per i punteggi. Nei titoli è indispensabile togliere subito il punteggio per il “doppio diploma”.

  • Art. 11 c.1: nella norma vanno scritte chiaramente le funzioni del Capo Squadra e del Vice Ispettore poiché nel testo si continua a fare riferimento in modo preponderante al ruolo di autista.

  • Art.11 c.4: non possiamo pensare di attribuire la funzione di DOS a tutto il personale con un semplice corso di formazione iniziale. La responsabilità richiede percorsi formativi adeguati.

  • Art. 18: riteniamo inaccettabile continuare sulla linea già in essere di non assegnare compiti e funzioni precise e chiare al ruolo dell’Ispettore. Il termine usato è sempre “collabora” con tutti ma senza un ruolo preciso. Nella realtà dei Comandi gli Ispettori sono diventati i “facchini” del ruolo Direttivi: vengono loro attribuite mansioni e compiti superiori, specifici dei Direttivi. Chiediamo per gli Ispettori il pieno ruolo nella parte operativa, prevedendo che vengano inseriti stabilmente nei turni ordinari operativi, integrandoli direttamente nella turnazione 12-24/12-48, così da assicurarne la presenza continua nelle attività connesse al soccorso tecnico urgente.

  • Pensione: per tutto il personale NDND, indipendentemente dalla qualifica, deve essere conservato l’attuale trattamento di previdenza e quiescenza. Al compimento dei 60 anni di età, a domanda, il personale può permanere in servizio al fine della maturazione dei contributi pensionistici, essendo dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente e adibito a funzioni apicali di coordinamento del soccorso o ad attività correlate ad esso.

  • Capo Turno Provinciale: chiediamo che questo cruciale ruolo, indispensabile per il soccorso, venga inserito nel riordino valorizzandone i compiti. Al tempo stesso, occorre definire procedure trasparenti per la sua individuazione e scelta da parte del dirigente provinciale.

  • Personale dei ruoli delle specialità: pur concordando sulla definizione attuale, riteniamo però necessario che restano in vigore le atto le procedure concorsuali in atto e concludere e riallineare tutte le decorrenze precedenti, in modo da sanare il pregresso che sta generando forti disparità rispetto al ruolo dei cosiddetti generici, evitando che possano verificarsi conflitti all’interno stesso dei ruoli di specialità. Inoltre è necessario che il personale che ha già effettuato il passaggio di qualifica e attualmente si trova fuori sede possa avere la facoltà di rientrare nella sede di residenza o in quella più prossima, prima che possano saturarsi per i passaggi di qualifica previsti nel transitorio. Occorre inoltre garantire senza disparità, l’accesso ai requisiti necessari per effettuare il passaggio di qualifica, come: possesso di abilitazioni e brevetti, ore di volo, di navigazione, d’immersione, il possesso della qualifica di capo equipaggio, di comandante e di tutte le altre abilitazioni previste nelle varie articolazioni delle specialità. Questo per evitare l’ingenerarsi di disparità di trattamento rispetto all’appartenenza a un Nucleo o a una Sede in cui siano presenti mezzi o attrezzature che non sono patrimonio comune.

  • Specialisti TLC: Occorre rivedere ed ampliare la pianta organica in particolare nel ruolo Vigili dato che essa è ancora quella del 2005. Inoltre è necessario sia riportare il settore integrato al soccorso tecnico urgente, sia che i passaggi di qualifica interni siano indipendenti dal ruolo generico.

  • Ruolo tecnico professionale: Bene l’accoglimento speculare rispetto a quello del personale operativo. Considerato che questi Lavoratori svolgono attività fondamentali e che incidono sul buon funzionamento del Corpo Nazionale è necessario riallineare le qualifiche attraverso i passaggi basato anche sull’anzianità. Per questi Lavoratori prevedere anche la possibilità transitare ad altra Amministrazione, e viceversa con ingresso nel C.N.VV.F, come avviene in tutto il Pubblico Impiego.

  • Ruoli di rappresentanza: Atleti delle Fiamme Rosse e gli orchestrali della Banda Musicale. Per quanto riguarda le Fiamme Rosse è necessario ampliare la pianta organica, insufficiente a garantire il necessario ricambio e a mantenere il gruppo sportivo. Insufficiente anche l’organico della Banda Musicale per una formazione di livello medio, sarebbero necessari almeno 60 elementi al fine di garantire una ripartizione organica ed equilibrata delle parti musicali. L’articolazione dei ruoli dovrebbe essere suddivisa in I, II e III parte, in relazione al grado di responsabilità e alla complessità del ruolo ricoperto. Si ritiene inoltre indispensabile l’istituzione di due ulteriori figure professionali: -il Vice Maestro, con funzioni di sostituzione del Maestro Direttore in caso di impedimento, di revisione del repertorio, di preparazione delle singole classi strumentali e dell’insieme orchestrale, nonché di trascrizione del repertorio musicale; l’Archivista, incaricato della gestione e sovrintendenza dell’archivio musicale e delle attività logistiche connesse alle esibizioni della Banda. L’accesso al ruolo di Direttore che deve prevedere il diploma accademico di II livello in direzione d’orchestra e diploma di I livello in strumentazione per banda. Quella del Vice Maestro con il possesso del diploma di I livello in strumentazione e direzione di orchestra di fiati. Quello di Orchestrale con il possesso di diploma accademico di II livello per lo strumento per cui si concorre. È indispensabile individuare una commissione composta da docenti di conservatorio, proprio come avviene nelle altre Bande Musicali delle Forze Armate e della Polizia di Stato per garantire massima trasparenza nella valutazione artistica. Inoltre è necessario che il personale della Banda venga inquadrato nei profili economici di Ispettore Antincendi, in analogia a quanto avviene nelle altre Bande Centrali.

  • Personale ex 234: Bene lo sviluppo del confronto rispetto alla prima stesura ma non capiamo perché i Lavoratori ex 234 dovrebbero essere obbligati a prestare servizio presso le Direzioni Regionali, svolgendo attività che attualmente svolgono presso i Comandi Provinciali. Riteniamo indispensabile che il personale inidoneo permanentemente nella forma parziale debba avere la possibilità di restare nella propria sede di servizio in sovrannumero, al pari di quanto previsto per il personale di cui al comma 4.

  • Norme di reinquadramento: Mancano i Direttori Speciali e i Direttori Coordinatori Speciali ad esaurimento, operativi o appartenenti al Ruolo Tecnico Professionale. Questa mancanza non riconosce adeguatamente la loro professionalità né la valorizza sul piano economico, mantenendo una disparità rispetto ad altri ruoli, pur considerando il titolo di studio e le loro funzioni. Occorre prevedere un ulteriore sbocco professionale. Siamo contrari all'inquadramento del personale che passa dal Ruolo Tecnico Professionale a quello operativo nei Centri TLC.

 

D.lgs. 139/2006

 

  • Art. 2 comma 3 lett. b: No all’istituzione delle Direzioni Centrali di Coordinamento Interregionale che andrebbero ad intralciare e rallentare il soccorso dovendo transitare ordini e comunicazioni da un ulteriore ufficio e d’ostacolo a quello che è il testo della circolare EM 01/2020 sui moduli di Colonna Mobili Regionale. Questo creerebbe solo nuovi posti di funzione.

  • Art. 3 comma 1: il Comandante Generale. Riteniamo questa proposta priva di fondamento e superflua.

  • Art. 4 bis: la definizione di presidio rurale non deve derogare al numero minimo per la composizione della squadra ordinaria di soccorso e ai requisiti di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro per quanto riguarda la sede di lavoro. Occorre specificarlo nel testo.

  • Art. 6: Ruolo dei Volontari di rappresentanza. La rappresentanza può già adesso essere svolta da personale permanente o volontario, la formazione al personale volontario deve essere svolta esclusivamente da personale permanente, qualificato come istruttore professionale. Stessa cosa vale per la cultura della sicurezza che non può certo essere acquisita con un corso di poche settimane. Riteniamo questa proposta priva di fondamento e pericolosa.

  • Pubblica Sicurezza: si cerca di riesumare un articolo della Legge 1570 del 27 dicembre 1941 e che viene ripresa raccogliendo peraltro l’esortazione rivolta all’Amministrazione dal Consiglio di Stato che con parere n.432/2006 (Sezione Consultiva per gli atti normativi – Adunanza del 13 febbraio 2006). Tutto questo si basa su un equivoco semantico legato proprio alla parola pubblica sicurezza che, riferita ai compiti propri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel corso degli anni ha mutato di significato. Andando ad assumere quello di salvaguardia, soccorso. Chiediamo fermamente di recedere da tale posizione. I Vigili del Fuoco hanno il compito istituzionale di soccorso e salvaguardia non di ordine pubblico.

  • Art. 7 comma 2: L’Opera Nazionale Assistenza è stata eretta Ente Morale con D.P.R. 30/6/1959 n. 630 dalla allora “Cassa Sovvenzioni Antincendio istituita a sua volta presso il Ministero dell'Interno con decreto legge n. 2472/1935 (art17) alla quale venne poi attribuita personalità giuridica di diritto pubblico con DM 18/2/1936. Poiché ONA è fondazione di diritto privato ma finanziata dallo Stato dovrebbe diventare un Ente Pubblico con apposito provvedimento normativo. Essa dovrebbe essere estinta attraverso art.23 del proprio Statuto attraverso “commissari liquidatori” nominati dal Ministro dell’Interno. In questo modo, modificando successivamente l’art.6, il Consiglio di Amministrazione del nuovo Ente pubblico dovrebbe essere amministrato da Dirigenti del Corpo Nazionale ( è consolidato che non esistono incompatibilità) e dalle OO.SS. rappresentative. Tutto ciò permetterebbe alle casse della stessa, finanziate completamente dalle buste paga di tutti i Lavoratori del Corpo, un notevole risparmio. In questa ottica di gestione diretta le finalità e lo spirito tornerebbero a favore di tutti i Lavoratori secondo lo Statuto inserito nel D.P.R. 30/6/1959 n. 630 che prevedeva la partecipazione attiva dei Lavoratori e la gestione in mano ai Dirigenti del C.N.VV.F. Occorre un passaggio normativo nel riordino.

  • Art. 7 comma 3: Per quanto attiene alla devoluzione del 5 x Mille è indispensabile definire le finalità e la trasparenza di questi fondi. È necessario predisporre un fondo che vada innanzitutto a garantire risorse e garanzie per le vedove/i o gli orfani dei Lavoratori del Corpo Nazionale divenuti inabili o deceduti per fatti avvenuto al di fuori del servizio al fine di garantire un sostegno economico. Anche per garantire sussidio alle famiglie dei dipendenti del Corpo Nazionali che vivono situazioni di gravi malattie o patologie invalidanti. Tale aspetto necessiterebbe di un massimo coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali che dovrebbero partecipare in maniera plenaria al Consiglio di Amministrazione dell’O.N.A. come esplicitato nel precedente comma 2.

  • Art. 8 comma 3: come affermato in precedenza siamo contrari all’istituzione dell’elenco “rappresentanza”, pertanto si chiede l’eliminazione del comma.

  • Art. 9 comma 1: il soccorso di Colonna Mobile deve essere, considerato il rischio e la professionalità necessaria, riservato solo al personale professionista. Non è pensabile di affidare il soccorso in calamità a personale volontario portato a prestare servizio in altre regioni italiane. Si chiede l’eliminazione di quanto sopra.

  • Art. 12 comma 1 bis: in linea con quanto sopra si chiede l’eliminazione del comma.

  • Art. 12-bis: in linea con quanto sopra si chiede l’eliminazione dell’articolo.

  • Art. 24 comma 7: invece che “compatibilmente” con le priorità nell'ottica di fare confluire il Corpo nella Protezione Civile proponiamo che il Corpo Nazionale debba collaborare alla redazione di piani di emergenza comunali come componente fondamentale della Protezione Civile soccorso pubblico sostituendo la parola “può” con “deve”.

  • Art. 24 comma 8 lett. b) bis e b) ter, d): sono da stralciare perché evidenziano tutto il peso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, che fino ad ora non è mai stata attribuita al personale del Corpo. La lettera d) prevede compiti che non sono ricompresi nella missione del Corpo Nazionale, considerato che gli eventi bellici – chiamiamoli con il loro nome: “guerre” – non sono previsti dalla Costituzione Italiana e sono pertanto al di fuori del soccorso tecnico urgente, specie in fase di “esercitazioni”.

  • Art. 24 comma 9: In merito alla lotta agli incendi boschivi, questa formulazione dell’articolo lascia spazio a libere interpretazioni che potrebbero aprire un varco alla regionalizzazione di alcuni aspetti legati al soccorso. Se ne chiede lo stralcio.

  • Art. 24 comma 10: Bene la volontà di possibili integrazioni del soccorso ma manca l’affermazione che il Corpo Nazionale deve essere sempre coinvolto nella gestione del soccorso in quanto organo istituzionalmente preposto. Occorre inserirlo esplicitamente.

  • Art. 24 comma 16: finalmente un approccio di integrazione con il moderno sistema di Protezione Civile Europeo, occorre però che il Corpo Nazionale abbia componenti permanenti e con potere decisionale all’interno del Dipartimento di Protezione Civile perché l’integrazione è indispensabile.

  • Art. 30 comma 5: favorevoli alle intenzioni ma è necessario prevedere una scadenza temporale chiara e un organismo di verifica dei risultati al fine di rendere la norma effettivamente applicabile e non lasciarla lettera morta.

  • Art. 33 bis: Artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 Costituzione italiana sono sufficienti per respingere integralmente la proposta. A ciò si aggiungono i principi consolidati della Corte Costituzionale. Si richiede l’eliminazione totale dell’articolo.


 

Come Sindacato di base dei Lavoratori Vigili del Fuoco ci siamo sempre opposti ad un modello di riordino che non tiene in considerazione le istanze della base. Un riordino costruito esclusivamente come aumento di posti di funzione, senza un reale investimento sulle prospettive di progressione in carriera e senza un miglioramento concreto dei benefici pensionistici e salariali, non risponde alle necessità dei Lavoratori né valorizza le competenze acquisite sul campo.

Un intervento strutturale non può limitarsi a riequilibrare organigrammi o a distribuire nuove funzioni, ma deve incidere sulle condizioni materiali di chi ogni giorno garantisce il soccorso pubblico, assicurando percorsi professionali dignitosi, sostenibili e realmente accessibili a tutti.

Ancora di più rivendichiamo la necessità di un Corpo slegato dalle logiche prefettizie e politiche interne al Ministero Interni e l’esigenza, vera e reale per il paese oggetto di continue catastrofi annunciate a causa della sua fragilità, di essere parte organica della Protezione Civile alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio.

In virtù di quanto sopra esposto la USB VV.F. Coordinamento Nazionale dichiara lo stato di agitazione nazionale di categoria chiedendo che venga applicata immediatamente la normativa vigente attivando il tavolo di conciliazione.

 

per il Coordinamento Nazionale USB VV.F.

Paolo CERGNAR e Claudio MARIOTTI