Obbligatorietà!!... boschive ... vigilanze…

Lavoratori,

pensavamo che questo argomento era stato chiarito ormai da tempo; nel senso che, NESSUNO può essere obbligato a lavorare oltre l’orario di lavoro stabilito contrattualmente contro la sua volontà.

 

Invece da più parti ci giungono notizie che solerti dirigenti o funzionari di quarto ordine, in complicità con le organizzazioni sindacali territoriali, sempre quelle concertative, stanno emanando ordini del giorno componendo le squadre boschive con personale libero dal servizio che NON ha dato alcuna disponibilità di lavorare nel tempo libero, a ciò aggiungiamo che, sempre i soliti, (!) aprono distaccamenti organizzano il lavoro senza nemmeno interpellare le OO.SS.

 

Ricordiamo a tutto il personale che:

  • Sono (voce del verbo ... avere!! testiamo l’attenzione) illegittime tutte quelle attività richieste al di fuori dall’orario di lavoro in quanto non può essere in alcun modo resa obbligatoria, anche ai sensi dell’articolo 18 del CCNL, cui estensori e firmatari hanno ribadito che – “anche i corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro”. FIGURIAMOCI gli incendi con surplus di fatica o vigilanze….
  • La Comunità Europea nei suoi indirizzi generali ai paesi membri stabilisce quale deve essere la durata massima dell’orario di lavoro settimanale – direttiva 104/93. e successive indicazioni ultimamente emanate.
  • Il Consiglio di Stato interpellato il 23 novembre 1993, in relazione alla possibilità che un medesimo soggetto, dopo aver prestato servizio in qualità di permanente effettivo, continui a svolgere altri compiti a diverso titolo, ha stabili la sua NON FATTIBILITÀ – “ stante l’esigenza inderogabile di garantire al Vigile del Fuoco i necessari turni di riposo necessari”.
  • La stessa amministrazione allora D.G. P.C. e S.A. ha sostenuto con circolare e proprio in riferimento al parere del Consiglio di Stato “proprio in virtù del delicato compito che svolge il Vigile del Fuoco, gli deve essere garantito un adeguato recupero psicofisico conformemente all’interesse pubblico e privato, ed un’adeguata esistenza libera e dignitosa”.
  • NESSUNA contrattazione sindacale o accordo o ordine del giorno, può disporre della vita privata di un singolo lavoratore rendendogli oltremodo difficile se non addirittura negandogli la possibilità di riposo e di conduzione familiare; nonché degli affetti familiari che risenta positivamente di una sua presenza fattiva. La dignità di uomo e di lavoratore depongono inequivocabilmente in questo senso.
  • NON ci sono violazioni dei doveri d’ufficio, anche se i solerti sindacalisti nostrani e dirigenti complici forzano la mano in questo senso; ripetiamo dopo l’orario di lavoro qualsiasi ordine di servizio che obbliga a lavorare serve solo per il … gabinetto!!!!
  • I provvedimenti di OBBLIGO sono doppiamente illegittimi, non solo perché ut sopra, si traduce in una arbitraria disposizione della vita privata del lavoratore, ma anche perché è assolutamente generico nella sua espressione, non si coprendone quali dovrebbero essere questi doveri d’ufficio che si assumono violati dal ricorrente durante la sua vita privata.
  • La attività fuori orario di lavoro - non può e non deve ledere i principi fondamentali della sfera personale e umana sia come singolo che nella vita sociale, qual’è la vita familiare ove svolge la sua personalità

Per quanto sopra, ribadito che, la vita privata del dipendente al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, straordinario di turnazione, nelle emergenze o calamità, non può essere arbitrariamente regolamentata.

La USB, si mette a vostra disposizione per eventuali violazioni che dovrebbero proseguire, chi invece vuole farsi accudire la moglie …e la prole da altri è libero di aderire VOLONTARIAMENTE alle attività fuori dall’orario di lavoro…