Novità per i lavoratori riguardo alle modalità applicative per la pensione

Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici da parte dell' Inpdap ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 335/1995. (Circolare Inpdap

Roma -

Nel sito RdB-Cub www.rdb115.org pubblichiamo copia della circolare datata 25 maggio 2005, prot. n. 162435, emanata dal dipartimento, in merito alle modalità applicative relative alla gestione dei trattamenti pensionistici nonchè alla liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dalla medesima data.

A decorrere dal 1 ottobre 2005 verrà quindi meno la possibilità dell'amministrazione di liquidare il trattamento pensionistico (sia provvisorio che definitivo).

Il subentro dell'INPDAP nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti pensionistici prevede l'obbligatorietà della presentazione della relativa domanda da parte del dipendente.

Pertanto, non si potrà ottenere alcuna prestazione se non viene presentata apposita domanda, ivi compresa quella relativa al trattamento di quiescenza.

Rimangono ancora di competenza delle Amministrazioni tutti gli adempimenti propedeutici alla liquidazione dell'indennità di buonuscita e le pratiche relative ai riscatti richiesti dal personale amministrato, nonchè la trattazione di tutte le pratiche di

pensione ordinaria e privilegiata, diretta e indiretta, per le cessazioni dal servizio intervenute prima dell'1/10/2005 e di tutte le domande relative agli altri istituti pensionistici presentate prima di detta data.

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Tutti i dipendenti del dipartimento saranno tenuti a presentare, in relazione alla prestazione pensionistica richiesta, la relativa domanda, il cui testo è disponibile sul sito www .inpdap.gov .it, sia alla sede provinciale e territoriale INPDAP competente, che agli uffici presso cui gli stessi prestano la propria attività lavorativa.

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I comandi interessati dovranno inoltrare la domanda senza alcun ritardo per consentire l'emanazione dei provvedimenti di cessazione dal servizio e, per la parte pensionistica, l'invio all'INPDAP, nel termine di almeno tre mesi prima la data di risoluzione del rapporto di lavoro, del prospetto opportunamente integrato dei dati necessari alla defInizione della prestazione richiesta.

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Leggere con attenzione TUTTI I PARTICOLARI della circolare allegata a questa notizia