NOTA A VERBALE
CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI COMPITI DI LAVORO AL PERSONALE RICONOSCIUTO IDONEO PARZIALE DI CUI L' ART. 134 DEL DPR 217/2005
La scrivente Organizzazione Sindacale in riferimento al verbale di incontro del 29 ottobre 2014 intende con la presente, allegare la risposta ad un quesito posto dal Comando di Cosenza al Superiore Dipartimento.
L' ufficio sanitario con nota 1627/5601 si esprimeva in maniera chiara ed esaustiva ribadendo più volte la contrarietà all' impiego del personale in art. 134 in operazioni di soccorso tecnico urgente.
Più precisamente “Riguardo alla problematica generale dell’inidoneità nella forma parziale al servizio d’istituto del personale operativo del CNVVF, ai sensi della normativa in oggetto, si evidenzia che la ratio dell’art. 134, comma 2, del D.lgt.13/10/2005, n. 217 è quella di consentire il recupero del dipendente, non più idoneo in modo pieno ed incondizionato,al servizio attivo nel settore operativo, mediante lo svolgimento di attività istituzionali, correlate al soccorso, compatibili con le esigenze derivanti dalla ridotta capacità lavorativa e con l’ esclusione del soccorso tecnico urgente quali ad esempio,«seguire e/o coordinare programmi di formazione professionale e addestramento», «sovrintendere all’efficienza di materiali e mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche», «svolgere compiti riconducibili ad attività amministrative d’ufficio», «effettuare sopralluoghi e controlli di prevenzione incendi», «svolgere attività a supporto degli addetti alla sala operativa,con esclusione cautelativa di rispondere telefonicamente alle chiamate di soccorso», «svolgere compiti riconducibili alle attribuzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria che il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco svolge nell’esercizio delle proprie attività istituzionali»”
Inoltre : “A tal proposito, si evidenzia la necessità di richiedere sempre che la CMO militare competente per territorio espliciti in modo chiaro nel verbale di visita medica con il giudizio medico-legale, laddove esistenti, anche eventuali indicazioni per l’adozione da parte del dirigente datore di lavoro di tutte le misure di prevenzione, sicurezza ed igiene ambientale contro ogni rischio di infortunio e di malattia, ivi incluse le controindicazioni all’espletamento di determinati servizi o attività, in relazione proprio alla possibilità di permanenza e partecipazione del dipendente all’organizzazione del soccorso,in modo protetto e posto in sicurezza contro i rischi d’infortunio e di malattia, con esclusione in ogni modo del soccorso tecnico urgente.
Infine: “Nei casi particolari concernenti la possibilità di utilizzazione del personale giudicato dalla CMO militare competente per territorio inidoneo nella forma parziale al servizio d’istituto con esclusione del soccorso tecnico urgente, per l’esecuzione di servizi a pagamento quali i servizi di vigilanza antincendi o i corsi di formazione antincendi ai sensi del D.lgt. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e del D.lgt. n. 626/1994 e s.m.i., laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del predetto decreto legislativo, anche se non espressamente indicato dalla CMO, lo Scrivente dissente completamente sulla possibilità che il personale appartenente a questa categoria di lavoratori sensibili possa essere reimpiegato per l’appunto nei servizi di vigilanza antincendi, dato che le caratteristiche del tipo di lavoro rientrano direttamente nell’ambito del servizio tecnico urgente di soccorso, inibito in modo permanente ed assoluto a questa categoria di lavoratori sensibili giudicati inidonei parzialmente al servizio d’istituto nel CNVVF.”
In allegato risposta integrale