MEMORIA USB VIGILI DEL FUOCO SUL RIORDINO DEL CORPO NAZIONALE
Atto del Governo n. 439
Alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati
Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1 Premessa e posizione dell’Unione Sindacale di Base – Vigili del Fuoco
L’Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco in premessa ricorda che questa Organizzazione Sindacale non ha sottoscritto l’intesa sullo schema del Riordino al termine del confronto sindacale presso il Dipartimento. Assistiamo oggi a rivendicazioni espresse dalla USB al tavolo negoziale ed oggi rivendicate alle Commissioni di Senato e Camera da altre Organizzazioni Sindacali che invece hanno avallato, con la sottoscrizione, lo schema di Decreto. Si rappresenta altresì che ad oggi non è mai pervenuto il testo aggiornato da parte del Sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco dopo i primi rilievi della Conferenza Stato-Regioni e del primo parere espresso da parte di Palazzo Spada.
La USB chiede alla Commissione Affari Costituzionali di subordinare la valutazione favorevole dello schema alla correzione delle criticità relative all’identità e alle funzioni del Corpo, alla trasparenza delle progressioni, al riconoscimento delle professionalità e all’effettività delle disposizioni transitorie. Il riordino dovrebbe rafforzare il soccorso pubblico e valorizzare chi lo assicura, senza introdurre attribuzioni di Pubblica Sicurezza di portata indeterminata o ulteriori livelli organizzativi dei quali non sia dimostrata l’utilità.
Le osservazioni qui formulate proseguono il confronto avviato da USB durante l’iter della riforma. Lo stato di agitazione nazionale, formalizzato con la nota prot. 110/25 del 10 dicembre 2025, documenta contestazioni già sollevate su merito comparativo, funzioni degli Ispettori, specialità, personale tecnico-professionale, ruoli ad esaurimento, Banda Musicale, articolazioni interregionali e qualifica di agente di pubblica sicurezza. La nota sindacale USB prot. 127 del 21 settembre 2026 ha poi messo in relazione queste posizioni con i rilievi del Consiglio di Stato. Si rileva che nell’Adunanza del 10 settembre e spedito il 15 settembre 2026, con parere n. 1692/2026, affare n. 838/2026, ha sospeso l’espressione del parere, richiedendo integrazioni istruttorie e chiarimenti. Non si tratta di una bocciatura definitiva dello schema né di un accoglimento integrale delle posizioni USB. I rilievi costituiscono tuttavia un riferimento istituzionale preciso, rispetto al quale la Commissione può chiedere risposte verificabili. Successivamente nell’Adunanza di Sezione del 6 ottobre 2026 numero 1779/2026 spedita in data 12 ottobre 2026 Affare 838/2026 viene nuovamente espresso un parere non più interlocutorio, bensì vincolante, che impone una seria riflessione sull’impostazione complessiva dell’impianto normativo.
La presente memoria si riferisce allo schema di Decreto con il testo della Camera dei Deputati risalente all’11 agosto 2026. Testo che successivamente è stato emendato quattro volte con i rilievi del Consiglio di Stato, della Conferenza Stato Regioni e dall’Ufficio Legislativo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Le richieste sono qui ricondotte, ove possibile, alle disposizioni dell’A.G. 439. Eventuali testi emendati, riscontri ministeriali o successivi pareri dovranno essere confrontati con queste osservazioni prima del deposito nella loro versione definitiva.
2 Metodo della riforma e completezza dell’istruttoria
USB Vigili del Fuoco ha evidenziato che il coinvolgimento sindacale rischiava di esaurirsi nell’adempimento formale del “sentito”. L’informazione sull’esistenza di un testo non equivale alla possibilità concreta di analizzarlo, proporre alternative e ottenere risposte motivate.
Il Consiglio di Stato nell’Adunanza del 6 ottobre al punto 1.1 lettera h afferma chesarebbe stata trasmessa opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative mentre ad oggi non risulta la ricezione di alcun testo di cui trattasi.
Questo comprime fortemente la capacità di analisi. Con parere interlocutorio del 15.09.26 ha rimarcato nel punto 2.b) l’inadeguatezza della mancanza dell’analisi d’impatto della regolamentazione, senza dati quantitativi sui destinatari diretti e indiretti e la prospettica valutazione d’impatto.
Segnala inoltre la mancata consultazione preventiva dei destinatari ai sensi del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169. Tale consultazione ha una funzione distinta dall’interlocuzione tra uffici e deve incidere sulla costruzione delle opzioni normative.
Il rilievo non autorizza a negare l’esistenza di ogni incontro sindacale, ma conferma l’insufficienza dell’istruttoria partecipativa descritta negli atti.Alla data dell’adunanza del 10 settembre mancava il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio ne ha richiesto la trasmissione insieme alle valutazioni ministeriali sulle osservazioni ricevute e a un testo che rendesse riconoscibili le modifiche. La memoria non presume che tale mancanza persista oggi: chiede che la Commissione disponga dell’intera sequenza documentale prima della propria valutazione conclusiva.
USB chiede pertanto l’acquisizione del testo coordinato aggiornato, del confronto con la versione iniziale, dei riscontri ai rilievi e di un’AIR integrata con dati su organici, tempi di avanzamento, formazione, mobilità e impatto sul dispositivo di soccorso.
Occorre inoltre un confronto effettivo sulle modifiche sostanziali, con tempi adeguati per l’esame e risposte motivate alle proposte.
3 Qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza
USB prende atto positivamente del condiviso Parere al punto 6 del C.d.S. che riafferma che tale qualifica rimane limitatamente all’articolo 8 comma 1 della Legge 1570/1941 Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.
Come sottolineato più volte dalla Scrivente in ogni occasione possibile durante in confronto negoziale, con queste funzioni fino ad oggi abbiamo svolto il ruolo di servizio antincendio e soccorso pubblico senza mai venire meno alle capacità e competenze nei propri compiti di soccorso e all’interno delle competenze del D.Lgs 1/2018 “Servizio Nazionale della Protezione Civile” al cui art.10 è palese il ruolo ricoperto dal Corpo Nazionale dove “Il Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.
Il riordino non può trasformare una previsione circoscritta in uno status riferito indistintamente all’intero esercizio delle funzioni del Corpo. La centralità del soccorso tecnico urgente e della salvaguardia della popolazione esige una delimitazione rigorosa delle attribuzioni, dei poteri e delle responsabilità evitando pertanto formulazioni disomogenee e incertezze interpretative sul punto.
USB chiede che questo rilievo sia assunto come criterio vincolante della richiesta parlamentare di correzione: eliminare le formule generali che consentono l’estensione della qualifica e impedire che la stessa estensione sia riprodotta nella novella all’articolo 6 del D.lgs. n. 139/2006, recata dall’articolo 241, comma 7, lettera b).
4 Carriere trasparenti e funzioni operative definite
USB ribadisce la contrarietà allo scrutinio per merito comparativo quale strumento di progressione fondato su valutazioni insufficientemente predeterminate. La professionalità deve essere valorizzata con requisiti pertinenti, anzianità, esperienza effettiva e formazione accessibile, attraverso procedure trasparenti e verificabili.
Non è pensabile una progressione di carriera con sole valutazioni soggettive del dirigente dato che l’assunzione di responsabilità nella catena della gestione del soccorso è determinante per la salvaguardia dei cittadini a cui è rivolta l’opera di soccorso. Allo stresso modo occorre rivedere la norma per tutti questi passaggi di qualifica o nelle varie procedure concorsuali viene riportata la dicitura: “nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria…”. Il riferimento temporale al “triennio precedente” risulta palesemente in conflitto con le norme vigenti in materia disciplinare quali quelle dei Lavoratori in regime “pubblicistico” del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosiddetto Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ove si parla esplicitamente di biennio precedente. È bene che ci sia concordanza tra le norme anche se in regime contrattuale diverso.
USB chiede lo stralcio del meccanismo proposto e la riscrittura delle progressioni, distinguendo la valorizzazione del personale interno dalla necessità di rispettare i principi costituzionali sull’accesso. Non si chiede di sostituire una criticità con una riserva interna integrale priva di motivazione. I criteri devono essere pubblicati prima della selezione; i titoli valutati devono essere pertinenti e conseguibili in condizioni effettivamente paritarie, evitando duplicazioni di punteggio e vantaggi derivanti dall’accesso diseguale ai corsi.
Si rileva inoltre la necessità di integrare il testo alla luce dell’aggiornamento della Legge 119/2026 D.lgs. 165/2001 in ordine alla cosiddetta “Riforma Zangrillo” che ridefinisce il modello di misurazione e valutazione delle performance individuali e organizzative sia del personale dirigenziale sia di quello non dirigenziale, con l’obiettivo di orientare la valutazione verso obiettivi chiari e misurabili; attribuire giudizi più coerenti con risultati reali e responsabilità concrete. Una valutazione a 360° che prevede anche un coefficiente con la valutazione dal basso da parte del personale dipendente.
Per gli Ispettori Antincendi, l’articolo 18 del rilievo deve individuare funzioni autonome e responsabilità coerenti con formazione e qualifica. Il Consiglio segnala che l’enunciazione di singoli compiti non equivale alla definizione delle funzioni. USB chiede che vengano stabiliti i compiti e le funzioni evitando spiacevoli sovrapposizioni con il ruolo dei Direttivi o dei Sostituti Direttori. In particolar modo e necessaria la stabile integrazione degli Ispettori nella turnazione ordinaria 12/24–12/48 (turno diurno e notturno) nel dispositivo di soccorso, con attribuzioni precise e senza utilizzo sistematico per supplire a funzioni dei direttivi. È altresì necessario individuare le decorrenze delle qualifiche degli Ispettori cosiddetti generici onde evitare disparità
con il medesimo ruolo delle Specialità. Solo a mero titolo di esempio si riporta quello del X corso Ispettori Antincendi che si vede riconosciuta la decorrenza al 10.06.2022 (data di inizio del corso di formazione) piuttosto che quella effettiva della maturazione della vacanza di organico risalente al 1.11.2019. Tale disparità di trattamento non consente di maturare l’anzianità necessaria per accedere alla prevista progressione in carriera nelle norme transitorie di reinquadramento.
Devono inoltre essere definiti il ruolo e i criteri di individuazione del Capo Turno Provinciale, figura attualmente disciplinata dal D.P.R. 64/2012, «Regolamento di servizio del CNVVF», alla quale il Riordino deve riconoscere una specifica funzione, stabilendo in modo chiaro le modalità di individuazione e le relative responsabilità.
L’eventuale sostituzione del Capo Squadra da parte del Vigile Coordinatore deve rappresentare una soluzione residuale ed eccezionale, limitata a situazioni di impedimento contingente e accompagnata da adeguate garanzie sotto il profilo della formazione e delle responsabilità connesse all’incarico. Le carenze di organico non possono infatti essere compensate attraverso il ricorso sistematico all’attribuzione di mansioni superiori, trasformando una misura eccezionale in una prassi organizzativa ordinaria. La funzione di autista e le responsabilità connesse alla direzione delle operazioni di spegnimento richiedono percorsi formativi specifici e adeguati alle competenze richieste. USB ritiene necessario che la formazione iniziale di tutti i Vigili del Fuoco mantenga il proprio carattere generale, finalizzato a garantire una preparazione completa nelle attività di soccorso, e che siano definiti durata e contenuti minimi dei percorsi formativi specialistici. L’attribuzione di ulteriori funzioni e responsabilità deve inoltre essere accompagnata da un adeguato riconoscimento professionale ed economico, proporzionato alle competenze acquisite e agli incarichi effettivamente svolti.
5 Specialità mobilità e tutela del personale
Le progressioni di carriera del personale specialista (Nautici, Sommozzatori, Aeronaviganti ed Elisoccorritori) devono necessariamente prevedere la conclusione delle procedure ancora pendenti, il riconoscimento dei passaggi di qualifica attesi da tempo e il riallineamento delle relative decorrenze giuridiche ed economiche. Tali interventi devono essere accompagnati dalla salvaguardia delle possibilità di mobilità, evitando che nuovi inquadramenti e passaggi di qualifica automatizzati determinino la saturazione degli organici nelle sedi, compromettendo sia le legittime aspirazioni di trasferimento sia le progressioni di carriera del personale ancora in attesa. USB chiede pertanto il recupero di tutti i passaggi di qualifica spettanti al personale specialista con decorrenza antecedente al 1° gennaio 2026, assicurando il pieno riallineamento delle carriere rispetto al restante personale del Corpo Nazionale, senza penalizzazioni sull’anzianità giuridica ed economica e sulle successive progressioni.
In tale contesto, brevetti, certificazioni e ore di volo, navigazione o immersione non possono costituire criteri selettivi per l’avanzamento di carriera senza che sia preventivamente garantita a tutto il personale, in condizioni di parità, la possibilità di svolgere le attività necessarie al conseguimento dei requisiti richiesti.
A tal fine, si chiede l’introduzione di una norma transitoria di salvaguardia che consenta di avviare e concludere le procedure relative alle decorrenze pregresse anche dopo l’entrata in vigore del riordino, preservando i requisiti e le decorrenze propri delle annualità interessate. L’adozione del decreto non deve precludere il recupero delle progressioni maturate né consolidare le disparità prodotte dai ritardi dell’Amministrazione che andrebbero a penalizzare i lavoratori
La norma deve garantire che, una volta definiti tali passaggi, il nuovo inquadramento e i due scatti previsti dal riordino siano riconosciuti sulla base della qualifica spettante al 01.01.2026, anche quando la procedura si concluda successivamente, con ricostruzione della posizione giuridica ed economica e riconoscimento delle relative differenze.
Contestualmente all’entrata in vigore del riordino, USB chiede una procedura di mobilità per tutti i ruoli specialistici, rapportata alle nuove dotazioni organiche, che consenta anche al personale trasferito a seguito dei precedenti passaggi di qualifica di concorrere al rientro nella sede di provenienza. Tale procedura deve precedere le assegnazioni derivanti dai nuovi inquadramenti, evitando che la saturazione dei posti penalizzi chi ha già sostenuto un trasferimento per conseguire la qualifica.
La mobilità deve essere coordinata con il recupero delle progressioni pregresse, senza diventare una condizione che ne ritardi i bandi o i corsi. Le progressioni successive dovranno invece essere programmate sulla base delle nuove dotazioni organiche, mantenendo distinti il recupero delle annualità arretrate e l’applicazione del nuovo ordinamento.
Si chiede infine all’Amministrazione di ricostruire le misure transitorie adottate nel precedente riordino del 2018 avvenuto con il D.lgs. 127/2018, anche con riferimento agli eventuali inquadramenti in soprannumero, per valutarne l’utilizzo a tutela del personale interessato. I ritardi accumulati non possono tradursi nella perdita di opportunità professionali o in un trattamento deteriore al momento dell’applicazione della riforma.
L’articolo 219, comma 4, consente di acquisire le abilitazioni richieste entro tre anni da decreti attuativi dei quali non è fissata la data di adozione. Il Consiglio chiede chiarimenti sulla possibilità di esercitare funzioni superiori senza i titoli necessari anche oltre il triennio. USB chiede termini certi per i decreti e per la formazione, salvaguardia delle qualifiche già possedute e una netta distinzione tra inquadramento e autorizzazione a esercitare attività che richiedono abilitazione.
Per il personale degli Specialisti Radioriparatori e TLC occorre verificare la consistenza degli organici bloccati da oltre 15 anni, la loro integrazione nel soccorso e percorsi coerenti con la specificità del settore, garantendo un raccordo chiaro con i ruoli ad esaurimento e i titoli già acquisiti. Le modifiche agli articoli 238–240 richiedono inoltre una motivazione puntuale e una verifica dei limiti della delega. USB evidenzia inoltre una evidente incongruenza nelle disposizioni relative al reinquadramento del personale appartenente ai Ruoli Tecnico-Professionali del settore TLC, che prevedono, seppure nell’ambito di un ruolo ad esaurimento, il transito nei ruoli operativi con il contestuale riconoscimento di una qualifica superiore.
USB è contraria ai concorsi su base territoriale come risposta strutturale alle carenze e al requisito di residenza quale barriera all’accesso. Il Consiglio rileva l’indeterminatezza dei presupposti e i problemi del requisito territoriale rispetto all’uguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici. USB chiede una programmazione nazionale basata sulle carenze effettive, graduatorie e mobilità trasparenti, senza vincoli territoriali sproporzionati.
Sulla permanenza biennale nella prima sede, le posizioni devono essere esplicitamente distinte: USB ne chiede l’eliminazione; il Consiglio invita invece a determinarla e richiede un’analisi degli effetti sulle sedi meno ambite. USB propone di affrontare queste esigenze con organici adeguati, incentivi e programmazione, sostenendo la propria richiesta con dati, anziché attribuirle un sostegno del parere che attualmente risulta non rilevabile con dati reali sulle carenze in determinate aree geografiche. Allo stesso modo si chiede di affrontare queste carenze specifiche con assunzioni corrispondenti alle effettive carenze anche con un superamento normativo del turnover al fine di garantire a tutti il diritto alla mobilità.
La tutela del personale divenuto parzialmente inidoneo (ex art. 234) deve garantire la conservazione del trattamento economico-previdenziale e la permanenza nella sede di assegnazione giuridica di appartenenza, anche in soprannumero. In questa proposta di “riordino” è previsto che il personale in art. 234 presti servizio presso le Direzioni Regionali, comportando di fatto un trasferimento d’autorità anche a distanza di centinaia di chilometri dalla propria residenza solo sulla base di una condizione sanitaria, sollevando così dei dubbi anche sul piano costituzionale. Tale garanzia deve essere esplicitata nell’articolo in modo inequivocabile, escludendo formulazioni che consentano all’Amministrazione di disporre, per esigenze organizzative, trasferimenti penalizzanti o collocamenti presso le Direzioni Regionali o le sedi di Colonna Mobile. Allo stesso modo devono essere garantiti, i passaggi di qualifica e la partecipazione alle procedure di mobilità.
Secondo USB sono assai pertinenti i rilievi del Consiglio sugli articoli 73 e 204, volti a evitare formulazioni interpretabili come subordinazione della tutela del dipendente alla funzionalità del servizio.
USB chiede altresì la salvaguardia del trattamento previdenziale del personale non direttivo e non dirigente nei passaggi di qualifica e una disciplina che consenta, a domanda e con adeguate coperture, il completamento della contribuzione in attività compatibili con età e salute, senza permanenza obbligata nel soccorso operativo.
6 Personale tecnico e Direttivi Speciali ad esaurimento
La valorizzazione dei ruoli tecnici deve comprendere funzioni definite, qualifiche coerenti con le responsabilità, formazione, sviluppo professionale e mobilità tra amministrazioni nei limiti dell’ordinamento. I rilievi del Consiglio sulla distinzione tra funzioni e singole attività confermano la necessità di una disciplina più precisa; non costituiscono però un’approvazione delle specifiche richieste economiche USB. USB chiede una soluzione espressa per il personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali, con particolare attenzione ai Direttivi Speciali e Direttivi Coordinatori Speciali del ruolo tecnico-professionale. L’appunto trasmesso da un gruppo di Direttori Coordinatori Speciali Logistico-Gestionali segnala circa 220 unità al 1.01.2025, assunzioni tra il 1989 e il 1995 e un prossimo consistente ricambio per pensionamento. Questi dati e le mansioni rivendicate sono elementi segnalati dal personale: devono essere verificati attraverso una ricognizione ministeriale.
Il problema riguarda il rapporto tra responsabilità effettivamente svolte, titoli conseguiti e possibilità di accesso ai ruoli ordinari. Non si risolve con la sola modifica delle denominazioni o degli scatti convenzionali. L’appunto segnala inoltre l’utilizzo di schede valutative assimilate a quelle del personale tecnico non direttivo: USB chiede di verificare tale prassi e di adottare criteri coerenti con il livello delle funzioni attribuite.
L’articolo 232 prevede concorsi straordinari entro tre anni per 25 posti di Direttore, 15 di Direttore Tecnico amministrativo-contabile e 3 di Direttore Tecnico informatico.
Esiste quindi una previsione dedicata, ma USB ne contesta la sufficienza rispetto alla platea e ai tempi di cessazione. Per l’area amministrativo-contabile occorre motivare i requisiti di laurea in ambito giuridico-economico in rapporto alle funzioni e verificare la coerenza con i requisiti dei corrispondenti accessi ordinari.
Il Consiglio di Stato rileva anche il problema della riserva integrale delle procedure al personale interno. La soluzione deve pertanto bilanciare valorizzazione dell’esperienza e principio del concorso pubblico, attraverso una disciplina transitoria motivata, proporzionata e sostenuta dalla ricognizione di funzioni, titoli e vacanze organiche. USB non propone un automatismo generalizzato fondato sulla sola anzianità. Si chiede di individuare espressamente i destinatari, ampliare in misura giustificata le opportunità, fissare tempi compatibili con la vita lavorativa residua, valorizzare titoli pertinenti ed esperienza e tutelare anzianità e trattamento economico. La Commissione dovrebbe richiedere anche il coordinamento tra articolo 232, articoli 238–240 e sistema di valutazione. Il parere riguarda la motivazione delle modifiche agli scatti: non impone di escludere questi lavoratori dal riordino né di negar loro prospettive professionali.
7 Banda Musicale e Fiamme Rosse
USB chiede che il riordino riconosca la specificità artistica della Banda Musicale, senza ridurla a una formazione impiegata nelle cerimonie e priva delle figure necessarie alla preparazione, gestione e conservazione del patrimonio musicale.
La USB ha sempre avanzato la proposta di un organico con 54 esecutori secondo il modello della “media banda”, affiancato da Maestro Direttore, Vice-Maestro e Archivista. L’organico deve essere articolato per strumenti e parti sulla base delle esigenze musicali e del ricambio previsto. Gli articoli 115–119 devono assicurare un sistema di accesso fondato su titoli musicali pertinenti e prove artistiche rigorose. USB propone titoli accademici specifici per direzione e strumentazione per orchestra di fiati, competenze compositive coerenti con l’incarico e, per gli orchestrali, qualificazione nello strumento oggetto del concorso. Le denominazioni ed equipollenze dei titoli devono essere definite in modo tecnicamente corretto, includendo i titoli del previgente ordinamento pertinenti.
Le commissioni devono comprendere esperti esterni di comprovata qualificazione musicale, con criteri pubblici, indipendenza e gestione dei conflitti di interesse.
Occorre un regolamento con termine certo di emanazione e una programmazione delle selezioni che eviti la perdita stabile di sezioni strumentali essenziali.
USB chiede il riconoscimento economico della professionalità degli orchestrali, anche attraverso il riferimento ai profili economici di Ispettore Antincendi già proposto, e indennità coerenti con parti, responsabilità e funzioni. Queste misure richiedono quantificazione e copertura; non derivano automaticamente dai rilievi del Consiglio.
Si propone inoltre la collocazione della Banda presso l’Ufficio del vertice del Corpo, con autonomia organizzativa coerente con la funzione artistica, programmazione delle missioni e condizioni logistiche adeguate. Le criticità organizzative segnalate nella nota USB mostrano l’esigenza di responsabilità gestionali definite, senza sostituire all’analisi ordinamentale una successione di singoli episodi.
Il Consiglio di Stato, nei rilievi richiama soprattutto la conoscibilità dei requisiti di accesso e i termini dei decreti. Non prescrive l’organico a 54 esecutori, le nuove figure o gli adeguamenti economici, che restano proposte USB. Analogamente, per le Fiamme Rosse USB chiede organici e ricambio adeguati, mentre lo stesso Consiglio di Stato richiede di fare chiarezza sulle disposizioni applicabili, sui decreti e sul transito per sopraggiunta inidoneità.
8 Organizzazione del soccorso e garanzie nazionali
USB contesta la sostituzione del Capo del Corpo con il Comandante Generale e l’introduzione di Direzioni Centrali di Coordinamento Interregionale senza una dimostrazione dell’utilità operativa. Il rischio denunciato è l’aumento dei passaggi decisionali e dei posti di funzione, mentre organici, formazione e tempestività del soccorso richiedono risposte snelle e strutturali. Si tratta di una valutazione USB. Il Consiglio chiede soprattutto un corretto inquadramento normativo, senza formulare una bocciatura politica di queste scelte. La Commissione dovrebbe esigere una rappresentazione dei flussi decisionali, delle sovrapposizioni con le Direzioni regionali, dei costi e dei benefici misurabili.
I presidi rurali devono rispettare standard di composizione delle squadre, sicurezza e igiene delle sedi ai sensi delle norme sul Testo Unico D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il coordinamento con Regioni ed enti locali non deve frammentare la responsabilità nazionale sul soccorso né consentire standard diversi in funzione delle risorse territoriali.
USB chiede che l’impiego del personale volontario mantenga una netta distinzione rispetto alle funzioni e alle responsabilità del personale permanente, garantendo percorsi formativi affidati a istruttori professionali qualificati ed escludendo qualsiasi forma di sostituzione strutturale degli organici professionali. Deve inoltre essere evitato ogni automatismo tra attività di rappresentanza, promozione della cultura della sicurezza e abilitazione alle attività di soccorso, trattandosi di ambiti che richiedono competenze e requisiti differenti. Particolari perplessità suscita l’introduzione della figura del volontario di rappresentanza, della quale non risultano chiaramente definiti né i requisiti di qualificazione né le specifiche funzioni e responsabilità, rendendo necessario un chiarimento sulla sua effettiva collocazione e sulle finalità di tale previsione. In particolare non si comprende come tale nuova definizione sia compatibile con il personale dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, già attiva da anni sul territorio con gli stessi compiti.
Il soccorso di colonna mobile nelle calamità deve mantenere le garanzie professionali richieste dalla complessità e dai rischi degli interventi.
Per quanto attiene alle modifiche agli artt. 14 e 16 d.lgs. 139/2006 suscitano dubbi di compatibilità con la legge delega: la generica previsione di "ottimizzazione delle funzioni mediante semplificazione" non può sorreggere innovazioni su istituti concernenti la sicurezza. Richiamata la sentenza Corte cost. n. 133/2026 sull'eccesso di delega. Rilievo condizionante.
Il conferimento di incarichi a esperti esterni deve avere come presupposto "specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio" e richiedere particolare specializzazione, con rinvio all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001.
USB ribadisce che il Corpo Nazionale deve essere un Corpo Civile orientato al soccorso, stabilmente integrato nella Protezione Civile. La partecipazione alla pianificazione delle emergenze deve essere effettiva e sostenuta da risorse. Le previsioni di difesa civile devono restare chiaramente riferite alla tutela della popolazione: il soccorso anche in scenari bellici non è di per sé attività militare, ma non può essere utilizzato per introdurre compiti di combattimento o un’indistinta assimilazione alla funzione militare. La posizione USB comprende anche la richiesta di ripristinare strumenti di rappresentanza democratica dei Lavoratori e un ruolo terzo nella contrattazione di primo livello, nonché di assicurare trasparenza e partecipazione nella gestione dell’assistenza al personale. Questi obiettivi richiedono, ove eccedano la delega, iniziative legislative dedicate. La richiesta di eliminare la previsione del cappellano è ricondotta ai principi di laicità, pluralismo e uguaglianza che la Costituzione impone: USB chiede che l’eventuale sostegno al personale sia organizzato con strumenti accessibili a tutti, senza privilegiare una confessione.
9 Tempi certi e richieste alla Commissione
Il riordino deve produrre effetti conoscibili. Il rinvio di parti rilevanti della riforma a tre anni dall’adozione di provvedimenti spesso privi di scadenza rimette all’amministrazione la scelta dei tempi di attuazione. Il Consiglio segnala questa criticità nell’articolo 233 e le incertezze delle disposizioni transitorie e delle procedure pendenti.
USB chiede termini perentori o comunque puntualmente definiti per gli atti attuativi, decorrenze espresse, disciplina transitoria esaustiva e salvaguardia delle procedure già avviate. Le misure economiche e organizzative devono essere quantificate: la richiesta di risorse non può essere sostituita da promesse prive di copertura. Alla luce delle osservazioni esposte, USB chiede che la Commissione richieda al Governo le seguenti correzioni prioritarie.
● Stralciare tutte le formule che attribuiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza in via generale. Non c’è bisogno di un altro corpo con funzioni di polizia, serve che ai Vigili del Fuoco vengano dati gli strumenti per alzare la qualità del soccorso tecnico urgente e Protezione Civile. Oggi non siamo nemmeno inseriti nei piani locali di Protezione Civile e ci troviamo spesso ad agire in prima linea nelle calamità senza un adeguato supporto logistico.
● Integrare l’istruttoria e la consultazione, acquisendo i pareri, i riscontri Ministeriali e il testo aggiornato con evidenza delle modifiche.
● Riscrivere le progressioni, superando il merito comparativo proposto e garantendo criteri oggettivi, formazione accessibile e rispetto dei principi costituzionali
.● Definire funzioni degli Ispettori e Capo Turno Provinciale, responsabilità operative e limiti delle sostituzioni, senza utilizzare il personale per coprire ordinariamente carenze di qualifiche superiori.
● Tutelare specialisti, abilitazioni, decorrenze, mobilità e personale inidoneo, preservando trattamento e professionalità.
● Prevedere una soluzione transitoria espressa per i Direttivi Speciali e Direttivi Coordinatori Speciali, sostenuta da una ricognizione e da procedure
costituzionalmente compatibili.
● Assumere subito con un unico corso di formazione, senza la prevista percentuale al solo 30%, il personale precario Vigile del Fuoco esaurendo le graduatorie di cui all’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) sulla stabilizzazione. La graduatoria è in scadenza il 31/12/2026 con personale ex volontario in attesa da 8 anni per l’assunzione.
● Riconoscere la specificità della Banda Musicale, con 54 esecutori, figure professionali complete, selezioni musicali qualificate e misure economiche
quantificate; assicurare chiarezza e ricambio anche per le Fiamme Rosse.
● Rivalutare i nuovi livelli organizzativi e garantire standard nazionali di soccorso, sicurezza delle sedi, centralità delle professionalità interne e termini certi per l’attuazione.
La Commissione Affari Costituzionali è chiamata a valutare se le modifiche proposte siano realmente in grado di rafforzare la capacità del Corpo Nazionale di garantire il soccorso e la tutela della popolazione. USB ritiene indispensabile una revisione sostanziale del testo, anche alla luce dei rilievi formulati dagli organi di controllo, che non possono essere ignorati. Una riforma che destina il 30% delle risorse al 5% del personale appartenente ai ruoli dirigenziali.
Per USB, questo Riordino rischia di tradursi in una vera e propria riforma pensionistica mascherata, che potrebbe portare i Vigili del Fuoco a rimanere in servizio sino a 65 anni, continuando ad operare sulle squadre di soccorso ed esponendosi quotidianamente ai rischi ambientali e professionali connessi all’attività operativa.
Una prospettiva che non tiene adeguatamente conto dell’usura fisica e psicologica derivante da decenni di interventi in condizioni di emergenza e di esposizione a sostanze nocive e cancerogene. In diversi Paesi europei sono previsti percorsi che consentono ai Vigili del Fuoco, al raggiungimento di determinati traguardi anagrafici, di essere progressivamente esonerati dagli interventi operativi più gravosi, continuando a svolgere attività comunque connesse al soccorso. Nel nostro Paese, invece, si prospetta un prolungamento della vita lavorativa senza affrontare concretamente il tema della tutela della salute e del riconoscimento dell'usura professionale. Non è pensabile garantire un'adeguata protezione ai Lavoratori esposti per tutta la carriera a rischi particolarmente elevati, quando non è stata ancora assicurata loro una piena tutela assicurativa attraverso l'INAIL, anche ai fini del riconoscimento delle malattie professionali e del monitoraggio delle patologie correlate all'attività svolta. Chi ha dedicato la propria vita alla salvaguardia degli altri, mettendo quotidianamente a rischio la propria salute e incolumità, deve vedersi riconosciuto un trattamento pensionistico adeguato alla peculiarità e alla gravosità della professione, non essere costretto a prolungare la permanenza in servizio fino a 65 anni.
USB ribadisce pertanto che qualsiasi eventuale possibilità di permanenza in servizio oltre gli attuali limiti ordinamentali debba avere carattere esclusivamente volontario con l'esclusione dall'impiego in operazioni di soccorso, essere subordinata a una specifica domanda dell'interessato e non trasformarsi, in alcun caso, in un innalzamento generalizzato e obbligatorio dell'età pensionabile.
Non è accettabile che, a fronte di benefici concreti tutt'altro che evidenti per il personale, si introducano modifiche che, attraverso una diversa distribuzione delle funzioni e delle responsabilità operative, in particolare nel ruolo dei Capi Squadra, possano determinare un prolungamento di fatto della vita lavorativa. Una scelta di tale portata non può essere nascosta all'interno di una revisione dell'ordinamento delle carriere, senza un confronto trasparente sulle conseguenze previdenziali, sulla salute e sui diritti dei Lavoratori.
Deve piuttosto garantire il riconoscimento delle professionalità, la tutela dei diritti e una chiara definizione delle responsabilità, assicurando condizioni di lavoro adeguate alla complessità e ai rischi delle attività svolte.
È su questi principi che deve fondarsi l’intero Riordino, affinché le modifiche all’ordinamento del Corpo Nazionale rappresentino un effettivo miglioramento delle condizioni del personale e della qualità del soccorso, nell’interesse della sicurezza dei Lavoratori e dell’intera collettività.
per Esecutivo Nazionale USB VVF
Claudio MARIOTTI - Paolo CERGNAR