La legge intanto è cambiata... "malattia"

“Decreto Anticrisi” (1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 102 del 3 agosto 2009) che di tutt'altro si occupa. L'art. 17 comma 23 prevede che: membri delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco, in caso di malattia, non debbano subire decurtazioni troppo pesanti dello stipendio; che la certificazione medica di cui si diceva possa essere rilasciata anche “da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale”, cioè dal proprio medico di famiglia; elimina il periodo riguardante le 11 ore di reperibilità per gli accertamenti medico-legali (si ritorna dunque alle consuete 4 ore, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19); elimina il comma riguardante la decurtazione dello stipendio in caso di fruizione di permessi;


23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. (( Adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, )) limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa non che' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;

b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;

c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;

d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto ((del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori;)) gli accertamenti ((di cui al medesimo comma 5-bis)) sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.».