Interpretazione dell'art. 28 del contratto integrativo 2000

Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Ing. Alfio Pini

 

Il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo sottoscritto il 24 aprile 2002, all’articolo 28,  stabilisce quale sia il trattamento di trasferta spettante al personale del C.N.VV.F. inviato in missione ed in particolare sancisce che oltre alla normale retribuzione competa:

  • Il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;
  • Nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dell’attività di sorveglianza e custodia dei beni dell’amministrazione in caso di loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede.

Per quanto ci è dato a conoscere,  il ccnl nel diritto in essere nel nostro Paese, ha la finalità di disciplinare  quelli che sono gli aspetti  economici (retribuzione) e normativi (orario, carriere, diritti e doveri, ecc.) ovvero i contenuti essenziali del rapporto di lavoro sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello normativo.  Il codice civile (art. 1362 e seguenti) statuisce i criteri ed è ovvio che per stipulare un contratto deve essere chiara la volontà di entrambe le parti

Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della sua prestazione, predisponendo specifiche forme di tutela in caso di inadempimento.

Le fonti del diritto, ovvero i fatti o gli atti che producono o contengono le norme del diritto,  si coordinano le une con le altre in base al principio della gerarchia sovraordinata: ragion per cui appare evidente che, nel caso di rapporto di lavoro, la fonte inferiore può abrogare  quella superiore solo in senso più favorevole per i lavoratori e mai il contrario

In caso del contratto di lavoro è ovvio che questo può essere modificato liberamente dalle parti con un successivo contratto, sia in modo peggiorativo o migliorativo e che pertanto esiste una sorta di gerarchia temporale della norma.

Scusandoci per la minuziosa premessa, ma le disposizioni che vengono emanate ultimamente ci obbligano ad una scrupolosa ed attenta disamina, ci chiediamo quale  sia la norma intervenuta dopo il contratto di cui trattasi che abbia portato alla modifica della norma che disciplina “indennità di missione e del lavoro straordinario in caso di conduzione di automezzi VF”.

La circolare prot. EM5552/18301 del 29 ottobre 2010 di fatto si inserisce nella disciplina del lavoro, intervenendo a modificare un articolo del contratto sottoscritto dalle parti ed è per tale ragione che si chiede l’annullamento della predetta disposizione interpretativa.

Questa Organizzazione ritiene altresì di segnalare che nel caso in cui il tempo di lavoro prestato in eccedenza all’orario ordinario non venga retribuito come straordinario ma inserito nella banca ore, porterebbe ad un ulteriore “danno” al personale nel momento in cui ne chiedesse il recupero: l’applicativo attualmente in vigore provvede a detrarre l’indennità di turno nel caso in cui il dipendente richieda il recupero delle ore precedentemente prestate.

Appare ovvio a questa Organizzazione, che anche questa interpretazione sia sperequante per i lavoratori: il dipendente che presta normalmente i suoi turni di servizio percepisce una indennità  di turno superiore a quello che si assenta per il recupero di ore prestate per l’Amministrazione.

Si rimane in attesa di un cortese urgente riscontro alla presente.


Prot. 97 ore di guida

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