Incontro dell'8 maggio 2008 NOTA A VERBALE RdB\CUB

ACCORDO STRALCIO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE DEL FUA PER L’ANNO 2008 – INTEGRATIVO DEGLI ACCORDI STRALCIO DEL 7 E 28 LUGLIO 2004 – DECENTRATO A LIVELLO NAZIONALE PER LE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE PREVISTE DALL’ART.3, COMMA 136, DELLA LEGGE 24.12.2007, N.244 (FINANZIARIA PER L’ANNO 2008).

Nazionale -

La RdB/CUB, esprime un moderato apprezzamento per il lavoro svolto dal Dipartimento in quanto, in parte, rappresenta alcune istanze che abbiamo , come RdB sollecitato più volte e che, all’inizio di questo incontro, sulla base dei presupposti iniziali delineati nella bozza di accordo, tali risultati non erano certo scontati.

 

Nello specifico ci riferiamo alle indennità che sono state mantenute a tutti coloro che le percepivano e che, con quest’accordo, sono state allargate a tutte le altre figure da sempre estromesse quali amministrativi, specialisti ecc.

 

Tuttavia, dobbiamo sottolineare il nostro disappunto su tutta una serie di questioni, già da tempo evidenziate, che hanno motivato la nostra presa di posizione ovvero la non firma dell’accordo (Patto per il soccorso).

 

Per sgombrare il campo da eventuali fraintendimenti, il non allineamento non origina da preconcette posizioni ideologiche ma si fonda su precisi aspetti concreti. Senza ritornare sulle motivazioni squisitamente politiche, che crediamo siano oramai patrimonio comune, vogliamo focalizzare l’attenzione sugli aspetti che principalmente ci hanno indotto alla non firma,  di seguito elencati: &

 

  • Il nostro disaccordo verso l’istituto della reperibilità, si fonda su un fatto indiscutibilmente concreto. In effetti, la reperibilità per quanto ci riguarda istituzionalizza l’aumento dell’orario di lavoro e mette in campo eventuali effetti distorsivi che possono potenzialmente inficiare il regolare andamento delle assunzioni nel Corpo. Riconosciamo che parlare di regolare andamento,  nella situazione contingente, è una parola grossa, perché è comunque un dato di fatto il contrario di questo, considerati  gli impegni del Governo passato in merito proprio alle assunzioni, i quali non  hanno prodotto nulla di cui essere soddisfatti.
  • In virtù di quanto sopra esposto non nutriamo dubbio alcuno che, nell’immediato futuro, tale istituto, possa diventare il mezzo attraverso cui dare la stura al ricorso smodato alla reperibilità per sanare i problemi della carenza d’organico. Come si sa il nuovo ordinamento prevede lungaggini sul piano generale dell’organizzazione del C.N.VV.F. ed anche per le assunzioni, a conferma delle nostre perplessità ricordiamo la bocciatura del regolamento d’assunzione da parte del Consiglio di Stato.
  • Un'altra questione di grande perplessità rimane di fatto l’aumento dell’orario di lavoro, fuori da quello ordinario, straordinario e di turnazione, che si introduce con tale accordo. Il personale è già oltre il limite di sofferenza in merito alle ore svolte da ogni singolo lavoratore, che allo stato attuale tale risulta in concreto un sistema incontrollato. L’accordo presente non fa altro che alimentare questo meccanismo, il quale si pone in netto contrasto con quanto sancito nel Dlgs. 66 del 2003.
  • Non possiamo pensare che il lavoro straordinario sia determinato dagli stessi lavoratori nell’attuale fase d’arretramento degli stipendi. La RdB/CUB auspicava un venire incontro a coloro i quali si dedicano al soccorso giornalmente, a quelli cioè che rischiano ogni turno di lavoro.  Si chiedeva di rivolgere incentivi a quelle figure che svolgono attività particolari, ma nessuno si è sperticato per incentivare quelle particolari competenze che il nuovo ordinamento attribuisce ai coordinatori delle varie qualifiche. Sono quelle figure che svolgono i facenti funzione delle qualifiche superiori e noi pensiamo che meritino, come tutti del resto, la dovuta considerazione proprio in ragione delle particolari gravose responsabilità che devono assumersi. L’accordo allo stesso modo non ci convince  rispetto coloro che sono stati riconosciuti non idonei al soccorso e che a parità di mansioni (con i giornalieri), esclude detto personale il quale non percepirà nessun incentivo per il sol fatto di aver applicato l’ex art. 18.