Incontro al Dipartimento del 7 dicembre 2023 - "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"

Nazionale -

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro è una figura fondamentale per qualsiasi realtà lavorativa.

E’ imprescindibile il diritto dei lavoratori a tutelare, giorno dopo giorno, il proprio lavoro a partire dalla sicurezza, ad aver voce nel rappresentare i problemi ed i bisogni all’interno del proprio posto di lavoro.

Si ritiene doveroso precisare che l’art. 47 -comma 4- del D.Lgs.81/2008 prevede che il RLS sia eletto o designato nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori della azienda al loro interno.

 

Già nel 2008, RdB-USB nazionale aveva perorato la democratica elezione di tali figure considerato che il passaggio al sistema pubblicistico, aveva portato al decadimento delle RSU.

Durante questi 15 anni l’amministrazione ha latitato lasciando i comandi privi di RLS e di fatto, sapendo bene che non potrebbe essere sanzionata, privando ai lavoratori di uno strumento fondamentale alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

RdB prima e USB dopo, in molti comandi, ha chiesto la nomina e formazione degli RLS con pochissimi riscontri da parte dirigenziale, dimostrando lo scarsissimo interesse da parte dell’Amministrazione di avere un confronto e un aiuto tangibile da parte dei lavoratori in tema di sicurezza. Tranne in pochissimi casi dove è stata effettuata una regolare elezione e formazione presso enti qualificati.

 

Secondo quanto riportato nel T.U. 81/08 non è compito del datore di lavoro nominare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro ma dai lavoratori stessi indipendentemente se questi ultimi siano appartenenti a qualunque sigla sindacale ma in quanto lavoratori.

L’obiettivo della presenza degli RLS è quella di consentire la collaborazione da parte dei Lavoratori nella verifica delle misure di prevenzione previste dalla legge per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come riporta l’art.9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ovvero dello Statuto dei Lavoratori.

Per quanto riguarda l’art.2 della bozza inviata alle OO.SS. ci preme evidenziare che il T.U.81/08 l’art. 47 comma 2 cita “unità produttive” comprendendo di fatto non solo le sedi centrali ma anche le sedi distaccate, corre l’obbligo quindi di individuare i rappresentanti anche in tali sedi.

Il comma 7 dell’art.47 del T.U. 81/08 definisce il numero MINIMO e non MASSIMO dei RLS chiediamo quindi che la bozza venga rivista e corretta nell’art. 2 comma 2

Per quanto riguarda la formazione sarebbe auspicabile una formazione esterna presso enti certificati a fornire questo servizio e non attraverso l’autoformazione fatta in casa. Non condividiamo inoltre la modalità e-learning in quanto non consente un rapporto costruttivo e soprattutto di confronto.

All’art. 3 comma 1 l’ Amministrazione sostiene che la procedura di elezione è di competenza dell’Amministrazione e di ciò non ne troviamo traccia nel T.U. 81/08. Altresì crediamo che l’elezione sia di competenza dei lavoratori con la collaborazione del Dipartimento che agevola l’organizzazione della procedura.

 

Il coordinamento nazionale USB VVF