Il contratto di lavoro .... è carta straccia

Nazionale -

In considerazione della marcata convocazione delle OO.SS., dell'apertura del tavolo di confronto con le OO.SS. ecc ecc non ci resta che tirare le prime somme e fare le prime amare considerazione e cioè che .... forse per  i nuovi inquilini del Dipartimento anche questo stralcio del Contratto Integrativo del CNVVF è carta straccia, tutto da rifare! magari in sintonia con la riforma e il regolamento di servizio - "tutto improntato sui doveri del dipendente" -

Anche questi sono i benefici della riforma? del nuovo comparto? dell'equiparazione ad altri? - si stava meglio quando si stava peggio!!

 


MINISTERO INTERNO

Contratto collettivo integrativo e accordo per l'utilizzo del fondo unico di amministrazione concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco GU n. 265 del 12/11/2002

 

Omissis ......

 

TITOLO VIII

 

CRITERI PER FAR FRONTE ALLE PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO

AVENTI CARATTERE STRAORDINARIO O DI EMERGENZA

 

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI EVENIENZE

 

ART. 33

PARTICOLARI ARTICOLAZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO

 

1. Il personale operativo del CNVVF addetto alle attività di soccorso, svolge, in alternativa alla articolazione 12/24 – 12/48, altre particolari articolazioni dell’orario di lavoro correlate:

a) all’esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi;

b) all’ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;

c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente.

ART. 34

EVENTI CALAMITOSI

1. In caso di evento calamitoso che comporti l’utilizzo delle Sezioni delle Colonne Mobili Regionali, nelle situazioni di emergenza di protezione civile di tipo a) e b) di cui all’art. 2 della legge 225/1992, gli Ispettori Regionali, in relazione alla gravità dell’evento e previa comunicazione al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, autorizzano, per il tempo strettamente necessario, il ricorso al raddoppio dei turni nei Comandi interessati all’emergenza. Il raddoppio dei turni potrà interessare tutto il personale o parte di esso. Per interventi di tipo "c " l’autorizzazione è data, su richiesta degli Ispettori Regionali, del Dipartimento.

2. Gli Ispettori Regionali nella cui circoscrizione sono compresi i Comandi che prendono parte all’emergenza con l’invio di Colonne Mobili informano le OO.SS. sul raddoppio dei turni di cui al comma 1, ovvero, sentite le predette OO.SS., propongono la durata del nuovo regime di turnazione funzionale a far fronte all’eccezionalità della situazione. Il personale delle sezioni operative da inviare in sostituzione viene individuato, compatibilmente con le esigenze di servizio, tra quello che non ha effettuato il precedente turno di lavoro.

3. Il dipartimento informa le OO.SS. firmatarie del presente contratto sulle misure organizzative attuate ai sensi dei commi 1 e 2, ivi compreso l’impiego durante l’emergenza del personale del settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici . Per il predetto personale sono individuate, sentite le OO.SS. , le modalità di impiego, la durata e l’orario di lavoro durante l’emergenza.

 

ART. 35

FASI OPERATIVE

 

1. Nei casi di cui all’art. 35, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con provvedimento formale, individuerà, in relazione alla gravità dell’evento e alle necessità conseguenti, la durata dei periodi per i quali applicare le seguenti fasi operative per il personale inviato in missione:

1^ fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 24 ore su 24

2^ fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 16 ore su 24.

3^ fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 12 ore su 24.

2. Il cambio del personale dovrà effettuarsi non oltre i 7 giorni di permanenza nella 1^ fase, 10 giorni della 2^ fase, 14 giorni nella 3^ fase.

3. Al rientro da tali periodi il personale ha diritto a 24 ore di riposo prima di essere reinserito nei turni ordinari.

4. Le 24 ore di riposo decorrono dall’arrivo nella sede di servizio di appartenenza.

5. Qualora il personale impiegato nella 2^ e 3^ fase venga utilizzato al di fuori dell’orario previsto (16/24, 12/24) la prestazione sarà retribuita come straordinario aggiuntivo.

6. Il trasferimento dalla sede ordinaria di servizio al sito di intervento è considerato orario di lavoro.

7. Al personale dipendente dal Comando interessato all’emergenza, che partecipa alle fasi 1^, 2^ e 3^ in particolari e disagiate condizioni di impiego, è corrisposto, qualora sussistano le condizioni generali che danno diritto all’indennità di missione, l’intero trattamento previsto dalla vigente normativa. 8. Il personale delle sezioni operative da inviare in sostituzione viene individuato, compatibilmente con le esigenze di servizio, tra quello che non ha effettuato il precedente turno di lavoro.

ART. 36

OPERATIVITA’ DEI COMANDI

1. I Comandi, per la sostituzione del personale inviato in missione, possono essere autorizzati dal Ministero a richiamare vigili volontari e/o a consentire l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario al personale permanente in turno libero all’uopo richiamato.

2. Qualora il personale dipendente del Comando interessato dall’emergenza, che già svolge il servizio a turno raddoppiato, venga utilizzato al di fuori dell’orario previsto (24 ore di lavoro, 24 ore di riposo) la prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario. Le prestazioni anzidette saranno computate sul monte ore annuo per il soccorso tecnico urgente ove non finanziate da ordinanze ministeriali.

 

Omississ .......