IL CONTRATTO CI DIFENDE DALLA LEGGE 252

Nazionale -

Lavoratori,

ieri abbiamo assistito al fallimento totale della 252  (217 e 139). Per fare la mobilità sia ordinaria sia di legge speciale preservando il diritto di tutti ad andare a casa abbiamo dovuto sottoscrivere un accordo ai sensi di un contratto privato. Infatti, si è dovuti ricorrere all'ampliamento di un accordo integrativo  (postumo) del CCNL del 2002.

Quindi ora grazie a questo accordo contrattuale tutti i lavoratori che hanno maturato il diritto di anzianità e tutti i lavoratori che hanno il diritto per legge speciale andranno in mobilità per raggiungere casa. L'uno senza intaccare l'altro.

ECCO IL POTERE DEL CONTRATTO... PARI DIRITTI E PARI DIGNITÀ PER TUTTI...

Oggi in pieno regime di diritto pubblico grazie al contratto di diritto privato possiamo dire tutti a casa... quindi provincie proverbialmente saturare da "giochini" adesso vanno in carenza organica... (es. Palermo -41)
Da oggi l'amministrazione non può più dire che la tabella "A" del 217 blocca la mobilità perché grazie al contratto la mobilità é diritto di tutti  (ribadiamo il tutti)...

USB ha firmato il protocollo, in funzione della sua natura giuridica legata al CCNL quadriennio normativo 2006-2009, recepito con dpr 7 maggio 2008. È indubbio che questo accordo va in contrasto con la legge 252 ponendo finalmente un freno a quanto era disposto fino ad oggi dalla normativa pubblicistica. PER USB TUTTI I LAVORATORI (amministrativi e operativi) hanno diritto alla mobilità, sia che si tratti di mobilità amministrativa sia che si tratti di mobilità speciale. Visto che le leggi speciali sono un “diritto della persona” e il raggiungimento della sede di residenza, via mobilità ordinaria, un “diritto amministrativo”. TUTTI I LAVORATORI DEVONO STARE NEL LUOGO DI LAVORO VICINO AL POSTO DOVE HANNO DECISO DI VIVERE O DOVE SONO CHIAMATI AD ESERCITARE UN DIRITTO. QUINDI, NEL CASO DEL DIRITTO DELLA PERSONA, CHI USUFRUISCE DI “LEGGI SPECIALI DEVE ESSERE SPOSTATO” MA “NON DEVE ESSERE INSERITO NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA MOBILITÀ IN ENTRATA”, EVITANDO DI LEDERE AL DIRITTO DI ALTRI E PERMETTENDO COSÌ DI LASCIARE I POSTI LIBERI PER CHI HA MATURATO IL DIRITTO DI RAGGIUNGERE PER ANZIANITÀ QUELLA SEDE OGGETTO “ANCHE” DI INTERESSE “SPECIALE”.

Con questo accordo riteniamo, in coscienza, d’aver contribuito all’abbattimento della legge 252 con relativa dimostrazione del fallimento del rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico. Quindi benché i limiti imposti dal Dlg 217/05, emanazione della legge 252, oggi abbiamo introdotto un “nuovo” concetto di rispetto e garanzia del lavoratore che, costretto dal sistema all’allontanamento, adesso ha maggiori tutele di rientrare a casa. L’odierno accordo modifica quanto sottoscritto nel 2002 (accordo, al tempo, limitativo nella parte concernente il diritto generale della persona che “non fu firmato” dalla scrivente) - accordo aggiuntivo al contratto collettivo integrativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco sottoscritto in data 10 aprile 2002 – che da oggi vede l'abbattimento del sistema “ad libitum” della dirigenza centrale, in prima istanza, e periferica in seconda.

IL CONTRATTO È DIRITTI
IL CONTRATTO È ECONOMIE
IL CONTRATTO È TUTELA DEI LAVORATORI