FORMAZIONE SFA E SA

Nazionale -

Prot.64/18 del 26/04/2018

Al Capo del Corpo

Ing. Gioacchino GIOMI

Capo Dipartimento - Capo Ufficio di Staff

Dott.ssa Iolanda ROLLI

Ufficio Relazioni Sindacali

Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Direzione Centrale Formazione

Ing. Emilio OCCHIUZZI

Direzione Centrale Emergenza

Ing. Giuseppe ROMANO

 

 

Oggetto: Formazione SFA e SA

 

Egregi Dirigenti,
siamo casualmente venuti a conoscenza della nota del Capo del Corpo dove si blocca un corso in essere in Puglia, determinando l’esclusione di lavoratori partecipanti al corso descritto. Le motivazioni consisterebbero nel non possedere un requisito ritenuto indispensabile alla partecipazione alla formazione SFA e SA.
Nella nota i Dirigenti di Formazione ed Emergenza hanno unilateralmente determinato non sufficiente il requisito di SAF 1A come sufficiente alla partecipazione.
Vogliamo ricordare che la circolare EM 12/2016 pone come requisito di accesso il livello di “soccorritore SAF basico”, che allo stato attuale è il livello 1A.
I tavoli tecnici all’Area Formazione, pur affrontando i temi descritti, ad oggi non hanno prodotto sintesi condivise dalle oo.ss. né emesso integrazioni formative alle attuali, EM 12/2016 compresa. Il “SAF Basico”, previsto dal Riordino del CNVVF, è
stato affrontato al solo “Tavolo tecnico” istituito alla DCF, senza manuale tecnico, di fatto non esiste.

Pertanto non riteniamo corretta la volontà impositiva della nota del Capo del Corpo che blocca il corso SFA in Puglia, screditando e rendendo inutile il confronto al tavolo tecnico della Formazione.

Cogliamo l’occasione per ribadire che è necessario riprendere la formazione SAF 2A e 1B, indispensabili per il soccorso del CNVVF nell’attesa che vengano determinati nuovi pacchetti formativi SAF.
Inoltre, qualora si intendesse continuare sulla corrente volontà di imporre il requisito SAF Basico come equivalente del SAF 1B attuale, questa OS chiederà l’annullamento di tutti i brevetti e corsi somministrati a lavoratori con requisito SAF 1A, determinando la perdita del brevetto.

In questo caso sarà necessario l’intervento della Corte dei Conti che dovrà analizzare tutte le spese sostenute da codesta amministrazione nello svolgimento dei corsi SFA somministrati a personale privo del requisito oggi richiesto, valutando quindi la restituzione delle somme spese inutilmente dai Dirigenti regionali organizzatori dei corsi, dalle spese logistiche e da quelle determinate dai compensi ad istruttori ed ai componenti commissioni di esame.

Restiamo pertanto in attesa di urgente riscontro alla presente.