Festività del 17 Marzo 2011.

Nazionale -

 Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Paolo Francesco TRONCA

 

 Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

Viceprefetto Aggiunto Giuseppe CERRONE

 

      Con il recente decreto n. 5 del 22 Febbraio 2011 è stata  istituita la festività del 17 Marzo per il solo anno 2011, al fine di celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia.

      Alcuni aspetti del Decreto risultano controversi.

Abbiamo infatti rilevato un’ inesattezza di non poco conto nell’individuazione della festività del 4 Novembre come  festività soppressa.

     Al riguardo giova precisare che le festività soppresse indicate nella Legge 54 del 1977 sono le seguenti: Epifania (poi ripristinata), S.Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo, mentre per il 2 Giugno (poi ripristinata) e per il 4 Novembre, le festività sono state spostate rispettivamente alla prima domenica del mese di Giugno e di Novembre.

     Da ciò deriva che il trattamento giuridico ed economico spettante al personale non può che essere quello dovuto nelle normali giornate festive.

     E’ evidente che questo aspetto, come ha sottolineato anche l’ANCI, appare contrastante con la previsione di non gravare con ulteriori oneri le amministrazioni della Stato e contemporaneamente di assicurare il trattamento dovuto nei giorni festivi al personale soggetto a turnazioni.

     Ma l’aspetto più controverso è costituito dal fatto che l’inesattezza data dall’assimilare, nel decreto n. 5/2011, il 4 Novembre ad una festività soppressa, ha generato la convinzione che tale giornata debba essere sottratta ad uno dei 4 giorni previsti per le festività soppresse concesse al personale dipendente.

      Così si è espresso  il Ministro Brunetta nel question time del 9/3/2011 alla Camera dei Deputati, e così è evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento del decreto legge n. 5/2011.  

     Come autorevolmente ha rappresentato il Consiglio di Stato - seppur nel precedente assetto pubblicistico  (Cons. Stato, VI, 20.10.1986, n.802) - le giornate di festività soppressa sono qualificate non come permessi, ma piuttosto come congedo ordinario, sia pure in presenza di un differente procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione.

       Come è noto le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore e sono tese a garantirne il necessario recupero psico-fisico. Inoltre la gestione delle ferie avviene attraverso una richiesta del lavoratore e la conseguente concessione o diniego (qualora ostino motivate esigenze organizzative o funzionali) da parte del datore di lavoro. 

        Riteniamo pertanto del tutto fuorviante tale indicazione ed  illegittimo il “prelievo” forzoso di una giornata di festività soppressa dalla disponibilità personale di ciascun dipendente.

       Di conseguenza diffidiamo codesta  Amministrazione a dar corso a tale riduzione e a consentire la fruizione di una giornata festiva aggiuntiva per il solo anno 2011, come del resto dovrebbe  essere,  in occasione di una celebrazione che presenta caratteristiche di eccezionalità ed  occasionalità .


DL 22 02 11 - Festivita del 17 marzo 2011