DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO CAPO SQUADRA 1.1.2025

Nazionale -

 

Al Direzione Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Maddalena DE LUCA


Al Presidente della Commissione per il Concorso CS 1.1.2025
Ing. Paolo MARIANTONI


All’Ufficio per le Relazioni Sindacali
Vice-Prefetto Floriana LABBATE

 


OGGETTO: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL CONCORSO CAPO SQUADRA 1.1.2025

 


La scrivente USB Vigili del Fuoco intende sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione un grave errore di impostazione contenuto nei criteri di valutazione dei titoli di studio così come riportati nella nota della Commissione esaminatrice del Concorso Capo Squadra decorrenza 1° gennaio 2025, pubblicata in data 6 febbraio 2026.
La USB ha più volte segnalato nelle ultime tornate concorsuali, durante l’iter per il riordino e nella procedura di raffreddamento del 18.12.2025 la stortura legata alla disparità di trattamento nella valutazione dei titoli per la progressione in carriera.
Nella suddetta nota si afferma che, “come da consolidata esperienza delle precedenti Commissioni CS, viene valutato esclusivamente il titolo che conferisce il punteggio più elevato, nell’ambito del medesimo percorso di istruzione”, specificando che, in presenza di diploma quinquennale e laurea triennale, venga attribuito esclusivamente il punteggio relativo alla laurea, ritenendo il diploma “propedeutico” all’accesso universitario.
Tale impostazione risulta errata sotto il profilo giuridico, normativo e sostanziale, oltre che profondamente iniqua.
Il diploma di istruzione secondaria superiore e la laurea universitaria NON appartengono al medesimo percorso di istruzione. Il primo costituisce titolo conclusivo dell’istruzione secondaria di secondo grado; la seconda rientra nell’istruzione terziaria universitaria, regolata da ordinamenti, requisiti di accesso e obiettivi formativi del tutto distinti. La laurea non assorbe, né rende irrilevante, il diploma, che conserva piena autonomia giuridica, formativa e valutativa.
Definire il diploma come “propedeutico” alla laurea è concettualmente e giuridicamente improprio: esso rappresenta un requisito di accesso, non una fase dello stesso percorso formativo. Tale distinzione è da tempo consolidata nell’ordinamento scolastico e universitario nazionale, nonché nelle tabelle di valutazione dei titoli adottate nei concorsi pubblici, come riconosciuto dallo stesso MIUR/MIM.

L’applicazione di questo criterio produce inoltre una evidente e inaccettabile disparità di trattamento tra il personale: si verificano infatti situazioni in cui colleghi in possesso di due diplomi di istruzione secondaria ottengono un punteggio complessivo superiore rispetto a colleghi in possesso di diploma e laurea, nonostante questi ultimi abbiano seguito un percorso formativo più lungo e di livello superiore. Una distorsione che appare irragionevole e in contrasto con i principi di equità, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che, laddove i titoli siano distinti per natura, livello e ordinamento, essi devono essere valutati separatamente, e che non è legittimo comprimere il punteggio di titoli ulteriori sulla base di interpretazioni consuetudinarie o prassi non espressamente previste dal bando o da norme di rango superiore.
A titolo esemplificativo, un candidato in possesso di diploma di geometra e diploma di perito industriale vede riconosciuto il valore di entrambe le specializzazioni, in quanto attestanti competenze tecniche differenti e complementari. Al contrario, un candidato in possesso di un diploma tecnico e di una laurea (es. in Giurisprudenza) frutto di un percorso formativo più lungo, strutturato e di livello superiore subisce la sostanziale neutralizzazione del titolo di istruzione secondaria superiore.
Se, inoltre, si applicasse in modo rigorosamente coerente il principio affermato dalla Commissione, secondo cui, nell’ambito di un “medesimo percorso di istruzione”,
deve essere valutato esclusivamente il titolo che conferisce il punteggio più elevato, considerando i precedenti come meri requisiti propedeutici, si giungerebbe a
conclusioni manifestamente incompatibili con la prassi amministrativa: un candidato in possesso di due diplomi di istruzione secondaria superiore (ad esempio diploma tecnico
e diploma liceale), appartenenti al medesimo ciclo di istruzione, dovrebbe vedersi valutato un solo titolo, con totale irrilevanza dell’altro, pur trattandosi di titoli conclusivi, autonomi e pienamente validi.
L’applicazione del criterio contestato genera un evidente paradosso e una ingiustizia sostanziale: un candidato in possesso di due diplomi di istruzione secondaria può ottenere un punteggio superiore rispetto a un candidato in possesso di diploma e laurea. Ciò finisce per svilire il valore del titolo universitario e si pone in contrasto con gli articoli 3, 34 e 97 della Costituzione, i principi di ragionevolezza, imparzialità e legittimo affidamento.
La illegittimità del criterio applicato è confermata da autorevoli precedenti: Consiglio di Stato, parere n. 755/2020: reso su richiesta dello stesso Ministero dell’Interno, chiarisce che la non cumulabilità dei titoli è legittima solo se riferita al “medesimo percorso di istruzione”, mentre l’estensione a titoli appartenenti a percorsi differenti suscita dubbi di legittimità.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2025 n. 344: afferma che un titolo di studio superiore non assorbe automaticamente quello precedente, che deve essere valorizzato come elemento aggiuntivo ai fini del punteggio. In sintesi, la Commissione ha applicato una prassi interna in palese contrasto con: – la lettera del bando di concorso; – i pareri del Consiglio di Stato; – la giurisprudenza amministrativa consolidata; – i principi costituzionali di equità e buon andamento dell’azione amministrativa


Alla luce di quanto esposto, la USB Vigili del Fuoco contesta formalmente il criterio espresso nella nota della Commissione esaminatrice e chiede:


- l’immediata rettifica del criterio di valutazione, applicando correttamente l’art. 5 del bando e riconoscendo la separata valutazione e il cumulo dei punteggi per titoli appartenenti a cicli di istruzione diversi (diploma e laurea);
- la conseguente e urgente revisione delle graduatorie, qualora il criterio errato abbia inciso sull’ordine di merito;
- l’impegno formale a uniformare le future procedure concorsuali ai principi giurisprudenziali richiamati.


La questione riveste carattere di estrema rilevanza, in quanto incide direttamente sulla legittimità delle procedure concorsuali e sui diritti del personale coinvolto. La scrivente Organizzazione Sindacale si riserva, in assenza di riscontro, di attivare ogni ulteriore iniziativa a tutela dei Lavoratori.


In attesa di urgente riscontro, si porgono i saluti.

 

per il Coordinamento Nazionale USB VVF

Paolo Cergnar