DIRETTIVA AIB 2020; MALA TEMPORA CURRUNT

Nazionale -

 

Lavoratori,

nella frase attribuita a Marco Tullio Cicerone che abbiamo scelto come titolo, che nella sua completezza storica è mala tempora currunt sed peiora parantur”, e  che letteralmente dal latino si traduce in “corrono brutti tempi ma se ne preparano di peggiori”, abbiamo volutamente scelto di omettere la parte finale, perché vogliamo approcciarci alla tematica con fare positivo.

Poco ortodossi o, come ci apostrofa il capo del Corpo, irriverenti,  ma in realtà naturalmente ottimisti.

Se questo è il secondo comunicato nel quale rimarchiamo la questione dell’irriverenza, è perché il buon Fabio Dattilo, nella sua qualità di capo del Corpo, ha inteso instaurare un procedimento disciplinare nei nostri confronti motivato proprio dalla irriverenza… forse perché come Organizzazione Sindacale non riconosciamo la tendenza ad allinearci alla volontà dell’amministrazione ma a testa alta proponiamo il nostro pensiero.

Pare che ogni anno, con l’approssimarsi della campagna antincendio boschiva, esca una direttiva.

In quella di quest’anno, notiamo un radicale cambio di passo rispetto alle passate edizioni, tanto da leggerci, specialmente nell’allegato 5, la firma di una persona realmente competente in materia.

Ci riferiamo al responsabile dell’Ufficio per la pianificazione e il coordinamento del servizio AIB, “al secolo” dirigente superiore dell’accoppato Corpo forestale dello Stato che prima di diventare comandante provinciale di Imperia, per anni si è occupato di Formazione per l’antincendio boschivo. Sua è, ad esempio, la elaborazione della cartografia operativa per la pianificazione degli interventi AIB. Insomma, una persona che ci capisce della materia.

Come per ogni cosa che si rispetti, anche qui c’è un però, perché leggendo la direttiva nel suo complesso, la prima considerazione fatta è che qui si viaggia su universi paralleli.

Siamo sicuri che il Si.Ta.C, ovvero situazione tattica complessa, sia realmente comprensibile per noi?

C’è incendio boschivo ed incendio boschivo, e non tutti gli incendi boschivi sono tra loro uguali. L’incendio in una pineta si propaga diversamente da quello in una faggeta o in una querceta, ed inoltre l’orografia del territorio o anche il semplice vento, si divertono a complicare quelle certezze che si credevano di avere.

Ad ogni modo, specialmente  leggendo l’allegato 5, il pensiero va a che si tratta di un allegato ad una direttiva operativa e che, come tale, ha carattere di indirizzo applicabile sic et simpliciter.

Ogni AIB si vede quindi ampliata la potenzialità d’impiego in conformità alle singole competenze e nessuno potrà rispondergli negativamente perché… non previsto da analoga circolare magari a firma di Gioacchino Giomi.

BBINIDICA… ve ce so voluti più de tre anni pe capì che l’AIB è na cosa seria! Mica micio micio bau bau.

Qui però nasce il problema vero e proprio.

Leggendo l’allegato 5, salta all’occhio il passaggio al terzo capoverso di pagina 3, che recita: “i Comandi vorranno ribadire al proprio personale l'importanza degli atti di polizia giudiziaria da redigere a completamento dell’intervento. Giova ricordare che l’incendio boschivo, così come definito dall'art. 2 della legge 353/2000, è una specifica ipotesi di reato, previsto dall’art. 423 bis del codice penale per la quale il personale del Corpo, ferma restando la collaborazione con i Carabinieri Forestali e con gli altri organi di polizia giudiziaria, ha specifica competenza; nella Comunicazione di Notizia di Reato è opportuno vengano evidenziate anche le attività di spegnimento poste in essere ed eventuali passaggi di consegne effettuate con Direttori delle Operazioni di Spegnimento esterni al Corpo...”

Il D. Lgs n. 177/2016 contempla che prevenzione e repressione è competenza dei carabinieri forestali… tanto per ricordarlo.

Ricapitolando, i carabinieri non spengono gli incendi boschivi e hanno difficoltà nel perseguimento del reato d'incendio doloso e colposo mentre i vigili del fuoco chiedono aiuto ai militari per lo spegnimento aereo degli incendi boschivi. Si suggerisce che i pompieri dovrebbero fare il lavoro dei carabinieri forestali pur essendo poco addentrati nella materia di Polizia giudiziaria, nel mentre si lascia la direzione delle operazioni di spegnimento a civili… che di mestiere fanno ben altro.

Corre doveroso ricordare che le aree percorse dal fuoco, oltre ad essere inserite nel Sistema informativo della Montagna, devono anche essere comunicate ai comuni per il successivo inserimento nel catasto delle aree percorse dal fuoco per l’imposizione dei relativi vincoli.

Il tutto appare anche in contrasto col D.P.C.M. in data 10 gennaio 2020 nella parte delle Funzioni Dos alla lettera g, ove “…collaborerà con le forze di polizia per le attività di p.g.. A tal fine durante le operazioni di spegnimento, salvaguarderà l'area di insorgenza dell'incendio al fine di evitare ogni possibile inquinamento delle stesse e per favorire le attività di repertazione da parte dei reparti specializzati dell'arma dei carabinieri dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e degli altri organi di p.g.”

A proposito, come la mettiamo con l’inserimento dei dati nel nuovo Sistema d’Indagini interforze, altrimenti noto come SDI?

In ultimo, ma cosa non trascurabile, ci sta anche l’aspetto della formazione del personale e la relativa tempistica: quando?

Ecco il perché della scelta della frase di Cicerone.

È sotto gli occhi di tutti quanto accaduto negli ultimi tre anni… e pare che finalmente si voglia dare una vera sterzata che noi vogliamo vedere con ottimismo, perché confidiamo che ad ognuno sia data la possibilità di svolgere il proprio lavoro per le competenze possedute.

 

Per il Consiglio Nazionale USB VVF

Carmelo GUARNIERI LABARILE