DICHIARAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE NAZIONALE

Nazionale -

Al Ministro dell'Interno
On. Matteo SALVINI

Al Sottosegretario di Stato all'Interno con Delega ai Vigili del Fuoco
Senatore  Stefano CANDIANI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Salvatore MULAS
 
Tramite:                                                                                 
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta LULLI

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Fabio DATTILO

Al Responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott.ssa   Silvana LANZA BUCCERI

 

Oggetto: dichiarazione dello stato d’agitazione di categoria - volontà di promuovere lo sciopero nazionale della categoria Vigili del Fuoco - richiesta del tavolo di conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e/o legge 83/2000 e successive modifiche.
 

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all’oggetto, con la proclamazione dell'immediato stato di agitazione del personale del CNVVF chiede l'attuazione della procedura di raffreddamento ai sensi della normativa in vigore.
Le motivazioni sono: vista la nota del capo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco  che nel trasmettere ai comandi provinciali il Decreto Legislativo 6 Ottobre 2018 n° 127 demanda ad una contrattazione decentrata a livello periferico l’organizzazione delle strutture nell’ambito delle articolazioni territoriali delle sedi di servizio; pone in evidenza che il Decreto Legislativo 13 Ottobre 2005 n°217 all’articolo 11 prevede “Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto” e nel dettaglio i commi 1 e 2 stabiliscono compiti e funzioni specifiche dei capi squadra e capi squadra esperti mentre i commi 3 e 4 stabiliscono compiti e funzioni dei capi reparto e capi reparto esperti. Successivamente all’uscita del Decreto Legislativo 13 Ottobre 2005 n° 217 veniva prodotto lavoro da parte dell’amministrazione che ripartiva nelle piante organiche tutte le figure operative e non su tutto il territorio nazionale.

Con successivo Decreto Legislativo 6 Ottobre 2018 n°127 venivano poste modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
All’art 11 si ribadiscono i ruoli e compiti dei capi squadra e capisquadra esperti che ricalca quanto già stabilito dal 217, l’anomalia grossa vista ora la riunificazione dei ruoli CS e CR riguarda il comma 3 del medesimo articolo dove non prevedono funzioni di “comando in caso di interventi in singoli distaccamenti provinciali” infatti questa è la dicitura di quanto previsto nel 127 “sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l’intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l’impiego di risorse e mezzi”.

Le incongruenze che si pongono ora sono:
•    nei comandi, nei distaccamenti ove vi sia l’impegno di una sola partenza di soccorso, alla luce di quanto stabilito nel Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n°126 del 4 Aprile 2019 mediante il quale si prevede ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Interno 28 Marzo 2019 alla ripartizione delle dotazioni organiche... tra le sedi centrali e i distaccamenti permanenti di ciascun comando, che ruolo funzionale rivestono i CR visto che nel Decreto Legislativo 6 Ottobre 2018 n°127 questa loro funzione di dirigere una sola squadra operativa non è prevista?
•    Da attenta lettura del medesimo decreto questo compito è strettamente riservato al ruolo del caposquadra o caposquadra esperto, quindi la lettura è che i CR saranno posti in situazioni di Autista o generici all’interno della squadra di soccorso?
•    Il Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n°126 del 4 Aprile 2019 all’allegato 1 stabilisce quindi le nuove piante organiche con i ruoli di CS/CR unificati quindi si deve prevedere urgentemente ad una ridistribuzione di quel personale che viste le nuove specifiche e le qualificazioni delle sedi (categorie; sc,sd2,sd3 aeroporti) non possono coesistere specie nelle sedi più piccole negli stessi turni in quanto non hanno la funzione necessaria per comandare 1 squadra di soccorso, fatto salvo solo nei casi che di seguito vi indichiamo (Riferimento Decreto Legislativo 6 Ottobre 2018 n°127): “in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza”.

Quindi decidendo che decade il termine, per il ruolo di Capo Reparto, di coordinamento di più squadre è ipotesi della scrivente che il ruolo del Capo Squadra rimanga saldo da possibili distrazioni (guida o demansionamento) cosa che invece non accade per il Capo Reparto; la domanda è: “allora, in caso di utilizzo come unità del Capo Reparto che ruolo assume dentro la partenza, senza che lo stesso demansioni il Capo Squadra?”.
Con la presente, la scrivente, vuol esorcizzare quel dubbio crescente che alla lettura della norma creerebbe una curva discendente nel diagramma dell'avanzamento di carriera, che detto in parole “molto” povere creerebbe quella condizione tale che un Capo Reparto in caso di esubero di posti di funzione si troverebbe nella situazione di dover andare in partenza non con un ruolo di Capo Squadra anziano ma bensì di “vigile o autista”; condizione che a fine carriera degenererebbe fino al limite del grottesco.
Infine chiediamo quale eventuale ripercussione ha il cambio di ruolo da concorsuale ad aperto ai fini del TFR della figura di Capo Reparto.

INOLTRE:  si ricorda che l'organizzazione del lavoro è prerogativa sindacale delle Organizzazioni Sindacali rappresentative (si ricorda che non si è rappresentativi firmando un contratto ma superando la quota del 5% dei lavoratori sindacalizzati; “firma un contratto truffa chi è colluso con l'amministrazione e vuol mantenere la propria poltrona sulla spalle e il sangue dei  lavoratori”).

Si contesta quanto accaduto l'8 febbraio 2018 dove è stato siglato un accordo economico in seguito inserito nel DPR 41 del 15 maggio 2018. Accordo monco di una base normativa e di diritto che vede la firma di tutte le OO.SS. escluso la scrivente. Tale accordo ha di fatto scontentato una categoria che dal 2010 attendeva finalmente il giusto riconoscimento economico e normativo. L'unico modo, di fatto, per tentare di ribaltare una firma che aveva più il sapore di una “marchetta elettorale” in favore del precedente governo con l'intento di dare alla categoria il riconoscimento che merita consiste nell'apertura della “coda contrattuale” o l'applicazione di quanto contenuto nell’art 1 comma 441(Omissis). Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), [440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019] in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, [436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in  1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021] l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione.

Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle  finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.
Si sottolinea che attualmente per la categoria dei Vigili del Fuoco  ai sensi dell'art 9 del DPR n°41 del 15 marzo 2018, sono normativo vigente il CCNQ del 7 agosto 1998, il CCNL quadriennio normativo 1998/2001,  il CCNLI del 24 aprile 2002, il CCI del 30 luglio 2002, il CCNL quadriennio 2002/2005, il DPR del 7 maggio 2008 - recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  Senza di fatto nessun beneficio normativo per la categoria.
Si richiede quindi l’applicazione di quanto contenuto nella legge di bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n°145, G.U. 31/12/2018) all’art 1 comma 441 cosa che di fatto ancora non è in essere!

SI RAVVISA, INOLTRE:

•    La mancata applicazione, nei territori, degli accordi negoziali in riferimento al trattamento delle leggi speciali.;
•    La mancata apertura dell'ufficio centrale del Dlgs 81;
•    La mancata applicazione dell'accodo sulle isole minori;
•    La poca chiarezza della gestione soccorso;
•    La mancata mobilità specialisti nautici come da accordi ministeriali (nautici e sommozzatori);
•    La gestione ONA;
•    Dlgs 97/2017;
•    le assunzioni/stabilizzazione;
•   istituzione ufficio centrale pari opportunità, mobbing e CUG: La legge 4 novembre 2010 n. 183 ha disposto, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il 'Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità ed i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.. Il Comitato unico di garanzia (Cug) contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico nell'obiettivo di migliorare l’efficienza delle prestazioni garantendo, nel contempo, un ambiente di lavoro caratterizzato da rispetto dei principi di pari opportunità e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. Successivamente, con la direttiva del marzo 2011, il ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione ed il ministro per le Pari opportunità hanno fornito le linee guida sulle modalità di funzionamento e sui criteri di composizione dei Comitati unici di garanzia.
Il Comitato è costituito in forma paritetica da 16 componenti effettivi e 15 supplenti scelti fra il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno e da 16 componenti effettivi e 15 supplenti nominati dalle organizzazioni sindacali. Esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica nell’ambito delle competenze che la legge, i contratti collettivi e le altre disposizioni stabiliscono.

SI SEGNALA LA NON CORRETTA APPLICAZIONE DI QUANTO CONTENUTO NELLE NORME IN RIFERIMENTO ALLE CORRETTE RELAZIONI SINDACALI DA PARTE DELL'UFFICIO PRIMO DI GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI.

La Scrivente Organizzazione Sindacale in sede di conciliazione fa espressa richiesta di poter video registrare o inviare in diretta streaming. Si coglie l’occasione per valutare l’uso di tale strumento informatico al fine di dare sempre maggiore trasparenza in quanto sinonimo di democrazia e legalità.
In ragione di quanto esposto, e di altro che ci riserviamo di esporre nella sede opportuna, dichiariamo lo stato di agitazione Nazionale e chiediamo l’immediata applicazione della normativa vigente.

Si ricorda l'impossibilità di commettere atti pregiudizievoli prima che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi della normativa in parola.