DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2010, n. 250

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008 - 2009). (11G0017)

 

Nazionale -

(GU n. 25 del 1-2-2011 - Suppl. Ordinario n. 25)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni;

 

Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

Viste le disposizioni dell'articolo 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;

 

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 29 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2009, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008 -
2009, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al biennio economico 2008 - 2009, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 26 ottobre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: AP VV.F. (Alte Professionalita' Vigili del fuoco), Federazione Nazionale Sicurezza CISL, SINDIR-UGL VVF (Sindacato Nazionale Direttivi e Dirigenti dei Vigili del fuoco), FP CGIL VV.F. (Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Funzione Pubblica - Coordinamento Nazionale dei Vigili del fuoco), UIL PA VV.F. Direttivi e Dirigenti (Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione Coordinamento Nazionale Vigili del fuoco), USPPI Dirigenti (Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego), CONFSAL VV.F. (Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori dei Vigili del Fuoco);

 

Visti l'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, l'articolo 17, comma 35-quinques, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

 

Visto l'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al biennio economico 2008 - 2009;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana , approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Titolo II

Direttivi

Art. 2

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario del personale direttivo a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010.

Art. 4

Indennita' di rischio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

2. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.

Art. 5

Fondo di produttivita'

1. Il Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, come incrementato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' aumentato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro; b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro.

 

2. Gli importi di cui al comma precedente non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

 

3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.

 

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6

Indennita' operativa per il soccorso esterno

1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 228.000, confluisce nel Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per la corresponsione di specifiche indennita' operative ai fini della valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico.

 

2. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dell'1,21 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo comma.

 

3. Le indennita' di cui al comma 1 vengono attribuite, con le modalita' previste dall'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, per le attivita' legate ai servizi da svolgere all'esterno della sede di servizio e allo svolgimento di compiti indispensabili all'organizzazione, al coordinamento, alla gestione operativa ed alla garanzia della sicurezza delle attivita' legate al soccorso pubblico, ed al personale direttivo inserito in turno.

 

4. Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate con le modalita' e per le attivita' di cui al comma precedente.

 

5. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

Art. 7

Patti per il soccorso

1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dell'1,03 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini all'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali per assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale.

 

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente per retribuire il concorso del personale direttivo nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente dell'ufficio.

 

3. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale.

 

4. Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 sara' stabilita in appositi accordi decentrati a livello nazionale.

Titolo III

Dirigenti

Art. 8

Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

2. Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma 1, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

(fonte: Gazzettaufficiale.it - formato pdf)

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.

 

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2001 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.

Art. 9

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 10

Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato

1. Il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, continua ad essere alimentato dalle risorse di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 ed e' ulteriormente aumentato dalle seguenti risorse annue: a) anno 2008: 17.900 euro; b) a decorrere dall'anno 2009 di 112.700 euro.

 

2. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione ed all'utilizzo del predetto Fondo previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, anche in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2008.

 

3. La retribuzione di posizione e rischio per la parte fissa resta fissata nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e per la parte variabile vengono utilizzate le risorse di cui al comma 1.

 

4. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

 

5. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,41 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le medesime finalita' indicate dal comma 4.

 

6. Gli importi di cui ai commi 1 e 4 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

Art. 11

Ulteriori risorse per il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato

1. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,67 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato per il personale dirigente di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini di assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale.

 

2. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e la relativa destinazione sono stabilite in appositi accordi decentrati a livello nazionale.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 12

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.

Art. 13

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 4.453.000 per l'anno 2010 ed euro 2.312.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede: a) per l'anno 2010, quanto ad euro 1.676.000,00 a valere sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Universita'»; quanto ad euro 1.909.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto ad euro 403.000 a valere sulle risorse disponibili sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quanto ad euro 465.000 a valere sulle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 1.909.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 403.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 19 novembre 2010.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 387.