CRITERI DI SELEZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE REGIONALI E PERCORSI FORMATIVI - OSSERVAZIONI SINDACALI E PROPOSTE STUTTURALI AL TESTO STIPULATO

Pescara -

 

A: Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Abruzzo

D.G. Gennaro TORNATORE

 

 

Oggetto: CRITERI DI SELEZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE REGIONALI E PERCORSI FORMATIVI - OSSERVAZIONI SINDACALI E PROPOSTE STUTTURALI AL TESTO STIPULATO

 

Egregio Direttore,

in riscontro alla nota di codesta Direzione prot. 5221 del 25-03-2026 e in considerazione della mancata convocazione di questa O.S. rappresentativa alla riunione sulla pianificazione didattica 2026 (come previsto dall’art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008, così come modificato dall’art. 21 del D.P.R. 23 giugno 2025 n. 125), con la presente presentiamo le dovute osservazioni e proposte sindacali al testo stipulato sui criteri di selezione per i corsi di formazione di carattere regionale e sui percorsi formativi dell’anno corrente.

Riteniamo che la linea che codesta Direzione Regionale Abruzzo ha voluto intraprendere, ovvero quella di suddividere i percorsi formativi per tipologia (vedi paragrafo 7.1) non sia la scelta più funzionale, sottolineando che i corsi seguono determinate regole, mentre le estensioni ne seguono altre.

Al paragrafo 7.1 punto 1, crediamo fermamente che il corso PWC vada considerato come vero e proprio corso a tutti gli effetti e non come estensione, seppur vero che per la partecipazione al corso PWC bisogna possedere la patente nautica.

La scelta di suddividere i percorsi formativi per tipologia ci risulta altresì problematica per il personale in fase di programmazione annuale di scelta dei percorsi formativi, poiché se per conseguire determinate specializzazioni, bisogna avere determinati tipi di corso, ovvero requisiti minimi, il personale in fase di programmazione si troverebbe in difficoltà nella scelta del piano formativo prefissato; per esempio scegliendo il percorso come il TAS, che prevede SO 115, TAS1 E TAS2, il personale occuperebbe già 3 o 4 mesi di tempo, e per poter conseguire più step dei percorsi formativi prestabiliti al punto 7.1, rischierebbe di ritrovarsi a svolgere soltanto uno o due corsi regionali all’anno mentre nelle regioni limitrofe ci sarebbe personale che ne svolge molti di più.

Siamo assolutamente contrari a limitare al personale operativo il numero di corsi ad un massimo di 2 percorsi formativi, da poter svolgere durante l’anno solare.

Chiedere al personale di fare la domanda alla Direzione entro il 31 dicembre per valutare i corsi da perseguire, scegliendo percorso principale e percorso secondario (che non garantirebbe certo la

priorità), svantaggerebbe il personale dei Comandi, poiché tale scelta non garantirebbe l’accesso ad altri percorsi formativi, come potrebbe accadere per i corsi presentati tramite DdS, per i quali le richieste potrebbero non essere accolte!

Riconoscendo il giusto obbiettivo di codesta Direzione di distribuire omogeneamente le professionalità tra il personale dei vari Comandi della regione, riteniamo comunque che limitare ad un numero massimo di 2 percorsi formativi l’anno, di certo non agevola chi deve acquisire punteggio per il passaggio di qualifica a Capo Squadra come le 16 settimane di corso, producendo una lungaggine nell’ottenimento del numero di settimane di corso ed un ritardo maggiore per il personale dei Comandi d’Abruzzo rispetto ai colleghi dei Comandi delle regioni limitrofe, laddove non vi sono limitazioni sul numero di corsi regionali da poter svolgere durante l’anno solare.

I corsi, ancora, servono ad acquisire punteggio per il passaggio di qualifica a Capo Squadra, e la linea intrapresa dei due percorsi formativi, può essere condivisa soltanto ed esclusivamente se stabilita a livello nazionale, perciò come linea guida formativa valida per TUTTE le Direzioni VV.F.!

Analizzando il punto 7.3 del testo che cita:”…Il personale che abbia già presentato domanda di trasferimento per altra sede VV.F. al momento di avvio delle procedure del corso viene inserito in fondo alla graduatoria di accesso allo specifico percorso e vi accede solo in caso di residui posti disponibili…”; crediamo che il personale rappresenta un Corpo Nazionale, partecipare ad un corso regionale in Abruzzo significa portarselo dietro come bagaglio operativo in altra sede VV.F., nonché posizionare il personale che abbia fatto domanda di mobilità in fondo alla graduatoria dei corsi creerebbe uno spiacevole precedente nel quale lo stesso personale, che non rientrerebbe tra i posti presi dalla graduatoria di mobilità per cui ha fatto domanda, si ritroverebbe ancora nella stessa sede VV.F. in Abruzzo, ma senza la possibilità di accedere al corso aspirato e senza aver potuto conseguire la specializzazione.

Se codesta Direzione ritiene altresì che le linee intraprese nel testo stipulato servano anche per assicurare l’operatività, ovvero per regolare e riqualificare i moduli di Colonna mobile delle sezioni operative, allora ci sorge un dubbio e vorremmo capire come sarà considerato professionalmente il personale che abbia meno di 2 anni di servizio prima dell’anno che sarà collocato a riposo ed il personale che ha fatto domanda di mobilità, entrambi inseriti in fondo alle graduatorie di selezione dei corsi regionali.

E proprio perché l’obbiettivo degli strumenti formativi è quello sia di acquisire nuove competenze, ma anche di aggiornare quelle esistenti, migliorando la capacità di affrontare situazioni di emergenza, che chiediamo venga rivisto il punto 7.3. del testo stipulato.

Dall’altro lato, potrebbe essere condivisibile porre una percentuale nella suddivisione dei posti riservati al personale, di cui ai Capi Squadra/Capi Reparto per il 29% e ai Vigili permanenti per il restante 71% dei posti disponibili, poiché i corsi servono più ai Vigili permanenti che hanno un percorso lavorativo lungo, nonché risultano necessari per il passaggio a Capo Squadra.

Per quel che riguarda i criteri di selezione specifici e generali, riteniamo che vada prediletta la maggiore anzianità di servizio per il ruolo del Vigile permanente perché per questo ruolo è previsto il passaggio di qualifica a Capo Squadra, evitando disparità tra uno maggiore e uno minore e non dimenticando la graduatoria nazionale e quindi, chi è più anziano sale la graduatoria.

Per il ruolo di Vigile permanente l’anzianità di servizio si deve assolutamente mantenere come criterio preferenziale di accesso ai corsi, evitando che il personale VF che magari 10 anni fa non poteva partire per fare un corso regionale perché risultante troppo giovane in graduatoria, adesso si vedrebbe scavalcato dal Vigile permanente con minore età anagrafica, tenendo presente altresì che il personale è ben consapevole dell’impegno fisico di un determinato corso a cui fa domanda.

Per il ruolo dei Capi Squadra e dei Capi Reparto, condividiamo con la scelta di privilegiare la minore età anagrafica di un Capo Squadra più giovane rispetto a quello più anziano, proprio perché quello più giovane può dare ancora di più rispetto ad un Capo Squadra che dopo un anno magari va via.

Infine ci teniamo a dire che il Sindacato si fa portavoce dei Lavoratori al fine di presentare alla Direzione quali sono i corsi da proporre soprattutto in base alle esigenze di servizio, ovvero le esigenze dei turni di servizio dei Comandi, e sicuramente, in qualità di rappresentanti e rappresentativi dei Lavoratori, avremmo potuto apportare migliorie al testo tramite il confronto sindacale, confronto previsto dall’articolo del contratto sul tavolo della programmazione didattica e garantito anche dalle note del Sig. Capo Dipartimento n. 17427 del 17.09.2025 e n. 19415 del 14.10.2025, nel rispetto della correttezza delle relazioni sindacali.

Rimaniamo nell’attesa di riscontro vista la delicatezza dell’argomento.

 

 

 

per il Coordinamento USB Vigili del Fuoco Abruzzo

Diego Macellari