Circolare sulle prerogative e le relazioni sindacali

Nazionale -

    Con i Decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 29 dicembre 2008 - pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6.02.09 e n. 34 dell’11.02.09, allegate alla presente nota - sono state individuate le delegazioni sindacali che partecipano al procedimento negoziale per il biennio contrattuale 2008-2009, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi degli artt. 35 ed 81 del Decreto legislativo del 13 ottobre 2005, n. 217.

    Le Organizzazioni sindacali rappresentative, ivi indicate, sono legittimate a fruire delle prerogative e delle forme di partecipazione sindacale, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 15 e 32, comma 1, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e per il personale non direttivo e non dirigente dei Decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, di recepimento degli Accordi sindacali integrativi

    Come già comunicato con nota del 28 aprile 2008, prot. n. 938 S 158/1 unita in copia, a tutt’oggi le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) non sono ancora disciplinate, in quanto solo con apposito Accordo tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale saranno definite le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni, come previsto dall’art. 35 del D. Lgs. 217/2005. 

    Con l’occasione, poiché continuano a pervenire numerosi quesiti di varia natura in merito alle prerogative sindacali spettanti alle Organizzazioni sindacali, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti di massima sulla normativa di specifico interesse ai fini del corretto svolgimento delle relazioni sindacali, sia a livello centrale che periferico. 

    Normativa di riferimento

    - Costituzione della Repubblica Italiana;

    - Legge n. 300 del 20 maggio 1970, Statuto dei Lavoratori;

    - Decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005;

    - CCNQ del 7 agosto 1998;

    - CCNL quadriennio normativo 1998-2001;

    - CCNLI del 24 aprile 2002;

    - CCI del 30 luglio 2002;

    - CCNL quadriennio normativo 2002-2005;

    - D.P.R. del 7 maggio 2008 “Recepimento dell’Accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

    - D.P.R. del 7 maggio 2008 “Recepimento dell’Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

    - D.M. del 29 dicembre 2008 “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per il biennio contrattuale 2008-2009 per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;

    - D.M. del 29 dicembre 2008 “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per il biennio contrattuale 2008-2009 e per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”. 

  

LE PREROGATIVE SINDACALI 
 

 

    Nel quadro generale delle libertà sindacali costituzionalmente garantite agli articoli 39 e 40 ed al Titolo III dello Statuto dei Lavoratori, i diritti sindacali di base riconosciuti a tutte le Organizzazioni sindacali, sono:

  • il diritto di proclamare scioperi e di fruire della relativa procedura conciliativa;
  • il diritto di fare proselitismo nelle sedi di servizio;
  • il diritto di indire referendum nelle sedi di servizio;
  • il diritto di accedere alle sedi di servizio.

 

    Il CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modifiche, nonché i Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro del comparto, hanno delineato le prerogative sindacali spettanti nei luoghi di lavoro per le sole Organizzazioni sindacali rappresentative.

    Le Organizzazioni sindacali non rappresentative, in quanto non titolari di prerogative sindacali, possono beneficiare dei diritti stabiliti dallo Statuto dei lavoratori, sopra richiamati.

    Per quanto riguarda, invece, il diritto di informazione appare opportuno - nel rispetto della correttezza delle relazioni sindacali - che le Organizzazioni non rappresentative vengano informate delle più rilevanti attività di carattere generale dell’Amministrazione.

    Resta disponibile per tutte le Organizzazioni sindacali la possibilità di presentare istanza di accesso ai dati personali attinenti uno o più lavoratori, su delega o procura, come pure la facoltà di esercitare il diritto di accesso a documenti amministrativi in materia di gestione del personale, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle norme vigenti e per salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il medesimo sindacato, ai sensi della Legge 241/90.

 

    Le prerogative sindacali, garantite alle OO.SS. rappresentative, a prescindere dal fatto che abbiano sottoscritto o meno il contratto di lavoro, rilevando, tale circostanza, soltanto ai fini del diritto a partecipare al tavolo negoziale, sono:

 

Diritto di assemblea (art. 2 CCNQ 7/08/98 e art. 2 CCNLI 24/04/02)

    Le assemblee possono essere indette da una o più OO.SS. rappresentative del comparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come previsto all’art 10 del CCNQ ed integrato all’art. 2, comma 2 del CCNLI.

    Tutti i dipendenti ed i dirigenti sindacali hanno diritto a partecipare alle assemblee su materie di interesse sindacale riguardanti la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, in orario di lavoro nel caso di assemblea retribuita o fuori orario, ma sempre nel luogo di lavoro, in caso di assemblea non retribuita.

    Le richieste di indizione di assemblea devono pervenire all’Amministrazione almeno tre giorni prima della data prevista indicando la sede, l’orario, l’ordine del giorno.

    I dipendenti hanno diritto a partecipare ad assemblee sindacali durante l’orario di lavoro per numero di dodici ore annue pro-capite (e non, ovviamente, in capo alla singola O.S.), senza decurtazione della retribuzione: oltre le dodici ore i dipendenti possono utilizzare altri istituti di assenza legittima dal lavoro (permesso orario, ferie, ecc.).

    L’Amministrazione consente lo svolgimento dell’assemblea durante l’orario di lavoro, individuando un locale idoneo di comune accordo con i promotori.

    Nessun limite all’indizione di assemblee può essere posto dall’Amministrazione, che verifica la partecipazione dei lavoratori alle assemblee e rileva le ore fruite, decurtandole dal monte ore personale di ciascun dipendente.

    Le OO.SS. non rappresentative, pur non godendo di tale diritto, possono incontrare il personale presso le sedi di servizio, al di fuori dell’orario di lavoro.

 

Diritto di affissione (art. 3 CCNQ 7/08/98 e art. 5 CCI 30/07/02)

    Le OO.SS. rappresentative hanno diritto di affiggere all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

    L’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutto il personale, appositi spazi a disposizione dei soggetti sindacali, nonché di considerare gli attuali strumenti informatici - dove disponibili - come possibile strumento di esercizio del diritto di affissione.

    In tal senso, l’art 5, comma 1, del CCI del 30 luglio 2002, prevede che l’Amministrazione metta a disposizione un adeguato spazio web all’interno dei domini del Corpo Nazionale e dei Comandi provinciali.

    In tal caso, il dovere di collaborazione a carico della Amministrazione non deve comportare ulteriori adempimenti che costituiscano aggravio di spesa o disagi organizzativi per la stessa e le modalità di utilizzo delle attrezzature vanno concordate nella sede di lavoro nel rispetto del suddetto principio (ARAN nota n. 4260 del 27.05.04).

    Le OO.SS. non rappresentative non godono del diritto di affissione.

    Tuttavia, qualora sia previsto nel posto di lavoro uno spazio di affissione comune a tutto il personale, non sussistono motivi ostativi al possibile utilizzo del predetto spazio anche da parte delle Organizzazioni sindacali suddette.

 

Diritto ai locali (art. 4 CCNQ 7/08/1998 e art. 3, comma 3, CCI 30/07/02)

    Le OO.SS. rappresentative hanno diritto di utilizzare permanentemente, con modalità concordate con l’Amministrazione, un idoneo locale comune per l’esercizio delle proprie attività sindacali.

    Nel caso in cui i dipendenti siano meno di 200, il locale deve essere solamente messo a disposizione dei soggetti sindacali che ne facciano richiesta per riunioni nell’ambito della struttura.

    Le OO.SS. possono fruire senza oneri e compatibilmente con le esigenze di servizio delle strutture logistiche del Corpo Nazionale per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle riunioni sindacali.

    Le OO.SS. non rappresentative non godono di tale diritto.

 

Diritto ai distacchi sindacali (artt. 21 e 38 dei DD.P.R. 7/05/08)

    L’istituto del distacco sindacale è interamente disciplinato in sede di contrattazione collettiva nazionale con le procedure indicate dall’art. 21 per il personale direttivo e dirigente ed dall’art. 38 per il personale non direttivo e non dirigente, dei DD.P.R. del 7 maggio 2008.

 

Diritto ai permessi retribuiti per lo svolgimento del mandato (art. 10 CCNQ 7/08/98 – art. 9 CCNLI 24/04/02 e successiva modifica - artt. 23 e 40 dei DD.P.R. 7/05/08)

 

    I dirigenti sindacali indicati all’art. 9, comma 1, lett. b) del CCNL del 24 maggio 2000, come modificato dall’art. 8 del CCNL 2002-2005, delle OO.SS. rappresentative titolate ai sensi dell’art. 21, per il personale direttivo e dirigente, ed dell’art. 38, per il personale non direttivo e non dirigente, dei DD.P.R. del 7 maggio 2008, hanno diritto ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 23 e 40, rispettivamente per il personale direttivo e dirigente e per il personale non direttivo e non dirigente.

    Si precisa che ai sensi degli artt. 23 e 40, comma 4, sopra citati, nel monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali non si computa il tempo impiegato, durante l’orario di lavoro, esclusivamente per la partecipazione del dirigente sindacale a riunioni con l’Amministrazione su formale e diretta convocazione di quest’ultima, limitatamente al tempo strettamente necessario alla partecipazione stessa.

    Si rammenta che questa Amministrazione ha provveduto alla ripartizione del monte orario dei permessi sindacali retribuiti per l’anno 2008 e sta predisponendo la ripartizione per l’anno 2009.

 

Diritto ai permessi retribuiti per le riunioni degli organi statutari (art. 11 CCNQ 7/08/98)

    L’istituto dei permessi retribuiti per le riunioni degli organi statutari, a tutt’oggi, non ha una specifica disposizione contrattuale.

 

Diritto all’aspettativa ed ai permessi non retribuiti (art. 12 CCNQ 7/08/98 – artt. 22 e 39 DD.P.R. 7/05/08)

    L’aspettativa sindacale non retribuita spettante ai dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali rappresentative è regolata dalla contrattazione collettiva nazionale all’art. 22 per il personale direttivo e dirigente ed all’art. 39 per il personale non direttivo e non dirigente dei DD.P.R. del 7 maggio 2008.

    Per quanto riguarda i permessi non retribuiti poiché non disciplinati nei DD.P.R. sopra citati, si rimanda agli Accordi nazionali ed ai Contratti collettivi vigenti, come previsto dalle norme di rinvio degli artt. 26 per il personale direttivo e dirigente ed all’art. 42 per il personale non direttivo e non dirigente dei DD.P.R. del 7 maggio 2008.

Stante l’attuale quadro normativo, le OO.SS. rappresentative possono fruire, quindi di:

  • permessi sindacali retribuiti;
  • permessi sindacali non retribuiti;
  • aspettativa sindacale non retribuita.

    Le OO.SS. non rappresentative non godono di tali diritti.

 

    Tutti gli Uffici hanno l’obbligo di inviare alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, secondo le cadenze temporali previste, il computo riassuntivo dei permessi sindacali retribuiti fruiti dagli organismi sindacali territoriali, onde consentire all’Amministrazione di predisporre l’annuale ricapitolazione complessiva, per la verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - del rispetto dei limiti dei permessi fruiti.

 

Tutela del dirigente sindacale (art. 18, comma 1 e 4, CCNQ 7/08/98)

    I dirigenti sindacali indicati all’art. 9, comma 1, lett. b) del CCNL del 24 maggio 2000, come modificato dall’art. 8 del CCNL 2002-2005, delle OO.SS. rappresentative titolate ai sensi dell’art. 21 per il personale direttivo e dirigente ed dell’art. 38 per il personale non direttivo e non dirigente, dei DD.P.R. del 7 maggio 2008, possono essere trasferiti in una unità operativa diversa da quella di assegnazione solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza.

    Il diritto non ricomprende, tuttavia, la facoltà del dirigente sindacale di scegliere una determinata unità operativa in occasione di prima assegnazione o riassegnazione ad una sede di servizio di livello dirigenziale.

    Invece, il dirigente sindacale che rientri in servizio al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale ha diritto ad essere assegnato nella sede della propria Amministrazione presso cui ha svolto, nell’ultimo anno, l’attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta.

 

Diritto di nominare terminali associativi (art. 10 del CCNQ 7/08/98)

    I terminali associativi previsti dall’art. 10 del CCNQ 7/08/98 sono delle mere strutture organizzative delle Organizzazioni sindacali di categoria.

    Le Organizzazioni sindacali - rappresentative e non - possono, pertanto, comunicare all’Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali dei propri terminali associativi.

    All’individuazione del terminale associativo, da parte delle OO.SS. non rappresentative, non fa seguito l’utilizzo di prerogative sindacali.

   

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

   

    I DD.P.R. del 7 maggio 2008, agli artt. 15-26 per il personale direttivo e dirigente ed agli artt. 32-42 per il personale non direttivo e non dirigente, hanno confermato il sistema di partecipazione sindacale all’attività amministrativa tra parte pubblica ed organizzazioni rappresentative di categoria, articolato negli istituti della contrattazione integrativa, informazione, consultazione e concertazione.

 

Contrattazione integrativa

    La contrattazione integrativa nazionale e decentrata, a livello centrale e periferico, si effettua tra Amministrazione ed Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo quadriennale normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007, limitatamente ed esclusivamente sulle materie di cui all’art. 15 per il personale direttivo e dirigente e all’art. 32 per il personale non direttivo e non dirigente dei citati Decreti del 7 maggio 2008.

    La contrattazione è il più importante diritto di partecipazione sindacale in quanto, a differenza delle altre forme di partecipazione, la proposta dell’Amministrazione è vincolata all’accettazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative aderenti all’ipotesi di accordo, a condizione che rappresentino più del 50% del dato associativo, calcolato sulla base della rappresentatività a livello nazionale.

    Il mancato raggiungimento dell’intesa rende comunque adottabile il provvedimento amministrativo proposto benché, teoricamente, annullabile dalla giustizia amministrativa per difetto di legittimità.

 

Informazione preventiva e/o successiva

    L’Amministrazione ha l’obbligo di fornire le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane sia in via preventiva che successiva.

    L’informazione è fornita preventivamente dall’Amministrazione nelle materie e sugli argomenti previsti dai DD.PR del 7 maggio 2008 all’art. 16, comma 2, per il personale direttivo e dirigente ed all’art. 33, comma 2, per il personale non direttivo e non dirigente.

    L’informazione è fornita successivamente dall’Amministrazione per gli atti di gestione adottati e la verifica dei risultati sulle materie demandate agli accordi negoziali, anche integrativi o decentrati e, comunque, sulle iniziative indicate dall’art. 16, comma 3 e dall’art. 33, comma 3, predetti.

 

Consultazione

    La procedura di consultazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo quadriennale è, in via generale, attività facoltativa dell’Amministrazione prima dell’autonoma adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

    Tuttavia, l’art. 17, commi 2 e 3, per il personale direttivo e dirigente e l’art. 34, commi 2 e 3, per il personale non direttivo e non dirigente, prevedono la consultazione obbligatoria per le materie in essi indicate, il cui esito, anche negativo, non vincola le scelte dell’Amministrazione.

 

Concertazione

    La concertazione, strumento essenziale di partecipazione e coinvolgimento del personale nei processi organizzativi, è attivata, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo quadriennale 2006-2009, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione preventiva.

    Essa si svolge in appositi incontri - che, di massima, iniziano entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta - attraverso i quali le parti verificano la possibilità di un accordo.

    La procedura di concertazione si effettua sulle materie previste dall’art. 18, commi 3 e 4, per il personale direttivo e dirigente, e dall’art. 35, commi 3 e 4, per il personale non direttivo e non dirigente, dei suddetti DD.P.R.

 

    La concertazione deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni, trascorsi i quali l’Amministrazione ha facoltà di assumere le proprie autonome determinazioni e - a differenza di quanto previsto per la procedura consultativa - l’Amministrazione ha l’obbligo di redigere verbale dell’esito della concertazione, con la specifica evidenziazione delle posizioni delle parti.