Autorizzazione servizio di vigilanza antincendio - Lettera Circolare n.5 MI.SA.del 12 aprile 2000.

Prot.n. 11497

032101 01 411820CI

A parziale modifica di quanto stabilito dalla Lettera Circolare n.5 MI.SA. del 12 aprile 2000, nell'ottica di un decentramento delle competenze, tenuto conto dell'esperienza acquisita e in considerazione dell'evoluzione del servizio nel corso degli ultimi anni, si comunica che, con decorrenza immediata, tutte le richieste di enti e privati, riguardanti servizi di vigilanza antincendio a pagamento da rendersi al di fuori degli ambiti del pubblico spettacolo e trattenimento di durata compresa tra 3 e 8 ore, ricevute dai Comandi Provinciali VVF, non dovranno più essere inoltrate preventivamente a questa Direzione Centrale per la concessione dell'autorizzazione all'espletamento del servizio, ma potranno essere autorizzate direttamente dai Sigg. Comandanti competenti per territorio, compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi.

Nel valutare l'opportunità di effettuare il servizio, i Sigg. Comandanti Provinciali VVF dovranno attenersi a quanto stabilito dal D.M. 22 febbraio 1996 n.261 e dalla Circolare n.13 MI.SA. del 22 maggio 1999.

Si comunica altresì che i suddetti Comandanti Provinciali potranno autorizzare anchei servizi di vigilanza antincendio a titolo gratuito, in occasione di manifestazioni a scopo benefico, a condizione che il personale VVF si renda volontariamente disponibile a prestare il suddetto servizio gratuitamente al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro e fatto salvo l'importo dovuto per l'eventuale impiego di mezzi di servizio.

Le richieste riguardanti i servizi di vigilanza antincendio a pagamento di durata inferiore alle 3 ore o superiore alle 8 dovranno preventivamente essere inoltrate dai Comandi interessati, con proprio parere, a questa Direzione Centrale, che dopo una preventiva valutazione della richiesta, si esprimerà sull'espletamento del servizio di che trattasi.