ATTRIBUZIONE BUONI PASTO UFFICI CENTRALI

Nazionale -

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento

Prefetto Bruno FRATTASI


Tramite:
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Roberta LULLI

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
ing. Gioacchino GIOMI

Al responsabile dell'ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali

dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI


Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Prefetto Saverio ORDINE


Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie

dott. Fabio ITALIA



Oggetto: attribuzione Buoni Pasto Uffici Centrali.


La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza di lamentele da parte del personale SATI in servizio presso la direzione centrale RR.FF. del dipartimento rappresentando che al personale che supera le 7 ore di lavoro, pur effettuando la pausa prevista di 30 minuti, in taluni casi, non viene corrisposto il buono pasto in forma ridotta, pari ad €. 5,60.

Considerato che l’art. 50 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 98/01, tutt’ora vigente, al comma 1 dispone che:

  1. nelle sedi di lavoro ove è previsto il servizio mensa, l'accesso è gratuito per il personale che svolge un orario di lavoro di almeno nove ore giornaliere;

  2. nelle sedi di lavoro ove non è prevista la mensa o altro servizio sostitutivo, il personale ivi in servizio matura il diritto al buono pasto qualora effettui un orario di lavoro di almeno nove ore giornaliere.

Visto, altresì, il successivo comma 3, il quale dispone che: “Al personale che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle sette ore continuative con una pausa non inferiore a trenta minuti, è ammesso alla mensa di servizio. È posta a carico del predetto personale una quota pari al 20% del costo della mensa riferito al personale operativo”.

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.vo 66/03, per “orario di lavoro” si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività' o delle sue funzioni”... (omissis).

Appare evidente l’errore dell’amministrazione nel ritenere, paradossalmente, che il personale SATI, in servizio presso la Direzione medesima, dopo aver svolto n. 6 ore di lavoro ordinario ed aver effettuato la prevista pausa mensa, se svolge un ulteriore orario inferiore a n. 3 ore di lavoro straordinario non matura il diritto al buono pasto, nemmeno a quello ridotto del valore di €. 5.60.

 

ASSURDO E INCONCEPIBILE


Tanto più che nell’accordo relativo ai buoni pasto sottoscritto in data 22 dicembre 2011, si fa specifico riferimento al citato art. 50 allo scopo di ottenere un pari trattamento del personale nelle diverse sedi lavorative. Non si comprende, quindi, quali possano essere le motivazioni che osteggiano la piena e puntuale corresponsione del buono pasto per le varie tipologie al fine del completamento dell’orario di lavoro tutto (ordinario, straordinario o ad altro titolo). Ma sempre parte componente del concetto di orario stesso.

Si rileva una notevole disparità di trattamento fra il personale dei diversi ruoli, tutti in servizio presso lo stesso dipartimento. Altresì, in virtù della peculiarità del Dipartimento dei Vigili del fuoco, in emergenza, per definizione, si dovrebbe non applicare l’osservanza della pausa di trenta minuti, fino alle nove ore giornaliere, come già si verifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutta. Alquanto bizzarra, comunque appare la formula dello stesso contratto VVF, che ritiene che un dipendente debba versare una quota di partecipazione, anche se irrisoria, per accedere alla mensa di servizio o per l’attribuzione del buono pasto ridotto, nel caso di un rientro inferiore a tre ore, ovvero fino a due ore e cinquantanove minuti. Si sottolinea che qualsiasi dipendente consuma il pasto allo stesso orario, tutti i giorni dell’anno, per tutta la sua vita lavorativa. Quindi sembra alquanto illogica una soluzione a metà strada. Come dire che all’aumentare della durata della prestazione pomeridiana si ha diritto ad un buono pasto sempre più alto.


Tanto premesso, si richiede l’immediata e corretta corresponsione del buono pasto nelle suindicata tipologia, conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa vigente!!!!!!!