ASSENZE PER VISITA MEDICA SPECIALISTICA

Roma -


Alla Direzione Centrale per le Risorse Umane
Prefetto Darko PELLOS

e p.c.                Al Direttore Regionale dei VVF del Lazio
ing. Claudio DE ANGELIS

 


Oggetto: Assenze per visita medica specialistica.

 


La Direzione Regionale VV.F. per il Lazio, sulla base delle indicazioni fornite da codesta Direzione Centrale con nota prot. n. 7533 del 6 febbraio 2019, ha disposto, con OdG n. 90 dell’8 febbraio 2019, che le assenze per visita specialistica e/o quelle per l’effettuazione di accertamenti sanitari debbano essere giustificate dal dipendente mediante documentazione attestante:

1) giorno e orario di avvenuta effettuazione della prestazione sanitaria;

2) altri orari giornalieri nei quali sarebbe stato possibile effettuare presso la medesima struttura la prestazione specialistica.

In aggiunta a ciò, viene disposto che, qualora dalla suddetta documentazione risulti la possibilità di effettuare la prestazione in orario diverso da quello di lavoro, il dipendente dovrà presentare ulteriore certificazione medica comprovante l’indifferibilità degli adempimenti sanitari.

Tanto premesso questa O.S. ripercorre, di seguito, l’iter che ha portato la normativa che disciplina la materia nella sua attuale formulazione. L’istituto della c.s. “malattia per visita specialistica” fu introdotta con il D. L.vo n. 165/2001 che, così come modificato dall’art. 4, c. 16 bis del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125 del 30 marzo 2013, stabilisce che “nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Successivamente, la circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica imponeva ai dipendenti delle Amministrazioni di giustificare le assenze in argomento utilizzando permessi per motivi personali o altre tipologie di permesso contrattualmente previste. La suddetta circolare veniva impugnata da un sindacato ed il TAR Lazio accoglieva il ricorso sostenendo che la norma oggetto del contenzioso “DEVE comportare, per la sua applicazione, anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento.

Il TAR Lazio conclude deliberando “ l’annullamento della circolare impugnata, laddove impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, D. L.vo n. 165/01 di avvalersi, ai sensi dell’art. 55 septies, c. 5 ter, D. L.vo n. 165/01 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

Ciò premesso, appare evidente che codesta Amministrazione, a differenza di altre, non ha ancora ottemperato alla suddetta sentenza non avendo, ad oggi, emanato alcuna direttiva concernente la materia in questione, né, tantomeno provveduto alla necessaria revisione della disciplina contrattuale.

Appare, pertanto, assolutamente arbitraria l’indicazione fornita da codesta Amministrazione, nella succitata nota prot. N. 7533/2019, nella parte in cui impone al dipendente di documentare gli “altri orari nei quali sarebbe stato possibile effettuare presso la medesima struttura l’adempimento medico. Nel caso in cui dalla documentazione risulti la possibilità di effettuare la prestazione in orario diverso da quello di lavoro, la documentazione della struttura sanitaria di cui sopra dovrà essere accompagnata da una certificazione medica che comprovi l’indifferibilità degli adempimenti sanitari.”. Detta indicazione, peraltro, non risulta coerente con le precedenti circolari relative alla materia in esame.

Si rappresenta, infine, che le “indicazioni” fornite alla Direzione Regionale VV.F. Lazio non sono state oggetto di analoghe disposizioni rivolte a tutti gli Uffici – centrali e periferici – dell’Amministrazione.

Si chiede, pertanto, in attesa della necessaria revisione contrattuale, di intervenire affinché venga revocato l’O.d.G. N. 90/2019 della Direzione Regionale VV.F. Lazio.