Art. 7 CCNL biennio economico 2008-2009; indennità per il servizio di soccorso esterno.
Al Comandante Prov.le VV.F.
Ing. G. VALLEFUOCO - Palermo
Al Comandante Prov.le Vicario VV.F.
Ing. G. RAIA – Palermo
e, p.c. Alla USB VV.F. Roma- Sicilia – Palermo
All’ Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Viceprefetto Aggiunto Giuseppe CERRONE /Roma
al Direttore Regionale Sicilia
a tutto il personale VV.F.
Egregio Sig. Comandante,
con la presente in riscontro alla Vs. Nota informativa preventiva n° 19628 del 24/06/2011, si contesta l’esiguo lasso di tempo concesso alla scrivente OS, nel formulare le proprie osservazioni, riconducibili a giorni 1 (uno) e contestualmente ritiene legittimo formulare le seguenti osservazioni in data odierna.
sulla Nota informativa viene citata la Nota della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie n° 12547 del 09/06/2011 sulla quale la scrivente non è stata messa a conoscenza e pertanto ne sconosce il contenuto.
La citata Nota Ministeriale viene riportata su tutti i punti a), b), c) e d) della Vs. Informativa con modalità tali da rinviarne alla stessa l’interpretazione;
considerata la necessità di prendere visione della Nota Ministeriale 12547 del 09/06/2011 al fine di poter dare una corretta quanto legittima valutazione delle decisioni intraprese dall’Amministrazione VV.F. Palermo e riportate nella più volte citata Nota Informativa preventiva;
ritenuto illegittimo il provvedimento da adottare così come formulato nella Vs. Informativa preventiva poiché in contrasto con quanto sancito dall’art. 7 del DPR 251/2010 (G.U. n° 25 del 01/02/2011, S.O. n° 25) il quale attribuisce l’indennità esclusivamente al personale impiegato in orario di servizio con turnazioni 12/24 – 12/48 e al personale in regime di orario differenziato di cui all’art. 45 del CCNL 1994-1997, escludendo dall’attribuzione dell’indennità il personale di cui alla lettera b) e c) della Vs. Informativa,sennonché l’attribuzione dell’indennità esclusivamente al personale di cui alla lettera b) vs Informativa, con orario di lavoro 12/36 limitatamente nel caso in cui, per eccezionali esigenze di servizio derivanti anche da situazioni di emergenza, anche locali, venga inserito nel dispositivo di soccorso ed impiegato nell’attività operativa (art. 7 comma 4 DPR 251/2010).
Considerato fondamentalmente la limitazione imposta dal DPR suddetto sulla continuità delle ore da effettuare non inferiori a 12 continuative e poiché all’Amministrazione Provinciale, secondo la scrivente OS, non è consentito applicare una deroga all’obbligo delle ore continuative, seppure il comma 9 dell’art. 7 DPR 251/2010 demanda alla contrattazione integrativa ulteriori destinazioni.
La USB VV.F. Palermo ritiene illegittimo il contenuto della Nota emanata dal Comando VV.F. di Palermo n° 19628 del 24/06/2011 e per tutto quanto citato in premessa nella presente, la rigetta esprimendo il proprio parere negativo.
Si sottolinea inoltre che quanto proposto dall’Amministrazione ha la necessità di essere elaborato formalizzando alla scrivente OS la convocazione per meglio esprimere il contenuto della presente.
Si fa presente inoltre che poiché è in atto una “vertenza provinciale”, si invita la S.V. a rimandare la convocazione a data successiva alla fase di conciliazione.