Art. 12 L.122/2010

Si trasmette l'appunto riguardante l'oggetto, pervenuto (pare) dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie di questo Dipartimento, in quanto su carta semplice senza intestazione e firma!

 

APPUNTO

 

OGGETTO: Art. 12 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 conv. con modifiche nella L. n. 122 del 30 luglio 2010. Interventi in materia pensionistica e previdenziale. Nota divulgativa Inpdap n. 7627 del 11/06/2010 - Circolare INPDAP n. 18 dell’8/10/2010.

 

 

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute da talune OO.SS. in merito alla problematica in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il D. Legge n. 78/2010 all’art. 12 nei commi 1 e 2 ha introdotto l’allungamento dei tempi di accesso della pensione dei lavoratori pubblici introducendo un’unica “finestra mobile” per l’accesso al pensionamento di vecchiaia e di anzianità, decorsi dodici mesi dalla maturazione dei relativi requisiti.

Il comma 1 dell’art. 12 prevedeva l’allungamento di un anno della decorrenza della pensione al personale i cui limiti di età sono fissati a 65 anni se uomini o per le donne a 60 anni, o comunque ai nuovi limiti di età previsti dall’art. 22 della legge n. 102/2009, mentre il secondo comma disponeva che per i dipendenti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento di anzianità di cui all’art. 1 comma 6 legge n. 243/2004 e s.m.i., il diritto alla pensione si consegue decorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Dall’interpretazione letterale dei commi 1 e 2 dell’art. 12 e dall’orientamento dell’Inpdap espresso con la nota divulgativa del 11/06/2010 si riteneva che il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non fosse destinatario della norma in esame.

Al riguardo, infatti il personale dei ruoli dei vigili, capi squadra e capi reparto del Corpo Nazionale VV.F. consegue il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del 60° anno di età (art. 2 d.leg.vo n. 165/97), mentre il diritto alla pensione di anzianità continua ad essere acquisito secondo i criteri previsti dal decreto leg.vo n. 165/97, in quanto il comma 8 dell’art. 1 della legge n. 243/2004 dispone che nei confronti del personale operativo dei vigili del fuoco e del personale della Polizia di Stato e Forze armate, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge n. 243 sopra citata.

Successivamente, in sede di conversione del dl n. 78/2010, la legge n. 122/2010 ha introdotto una modifica sostanziale al primo comma dell’art. 12, estendendo la c.d. finestra mobile a tutti gli ordinamenti per i quali sono previsti limiti di età diversi da quelli indicati al primo comma dell’articolo sopra citato.

Nessuna modifica invece è stata apportata al secondo comma dell’art. 12.

Con la circolare n. 18 del 8/10/2010 l’Inpdap, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha precisato che la nuova decorrenza si applica a tutti i pensionamenti sia di vecchiaia che di anzianità di tutti i dipendenti pubblici che maturano i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1/1/2011 e le uniche deroghe alla nuova modalità di accesso al pensionamento sono quelle previste espressamente dai commi 4 e 5 dell’art. 12.

A seguito delle perplessità sorte a seguito di quanto espresso in detta circolare, la Direzione Centrale dell’Inpdap in una nota diramata alle proprie sedi provinciali il 27/10/2010 ha ribadito che le finestre mobili si applicano anche al personale dei vigili del fuoco, della polizia di Stato e delle forze armate, in quanto non rientranti nelle deroghe espressamente previste dall’art. 12 commi 4 e 5.

Pertanto, alla luce di quanto esposto il personale dei vigili del fuoco è destinatario delle disposizioni previste dall’art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 122/2010.

A breve sarà diramata una circolare al fine di informare il personale e illustrare dettagliatamente le innovazioni introdotte dalla legge in esame in tema di accesso al pensionamento, nonché di trattamento di fine servizio, riservandosi peraltro di inviare ulteriori e puntuali indicazioni non appena saranno approfonditi gli effetti complessivi delle norme in esame, anche in relazione alle iniziative in corso con le altre Amministrazioni.