Accordo misure sostitutive mensa

BOZZA

ACCORDO DECENTRATO SULLE MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE MISURE SOSTITUTIVE DELLA MENSA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

 

 

Il giorno ____________________ alle ore ________, presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha avuto luogo un incontro con all’ordine del giorno la sottoscrizione dell’Accordo decentrato sulle modalità di fruizione delle misure sostitutive della mensa per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri in servizio presso gli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

 

La Delegazione di parte pubblica è presieduta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Francesco Paolo TRONCA.

 

La Delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie degli Accordi sindacali integrativi recepiti nei DD.P.R. del 7 maggio 2008.

Al termine dell’incontro,

LE PARTI

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si applica a tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ad esclusione di quello dirigente;

VISTO in particolare l’articolo 50, comma 1, che recita:

a) nelle sedi di lavoro ove è previsto il servizio mensa, l'accesso è gratuito per il personale che svolge un orario di lavoro di almeno nove ore giornaliere;

b) nelle sedi di lavoro ove non è prevista la mensa o altro servizio sostitutivo, il personale ivi in servizio matura il diritto al buono pasto qualora effettui un orario di lavoro di almeno nove ore giornaliere. Il valore del buono pasto non potrà essere inferiore a L. 9.000.

VISTO il successivo comma 3 ai sensi del quale “Al personale che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle sette ore continuative con una pausa non inferiore a trenta minuti, è ammesso alla mensa di servizio. E' posta a carico del predetto personale una quota pari al 20% del costo della mensa riferito al personale operativo.”

VISTO l’Accordo del 2 maggio 2007 sull’adeguamento del valore economico del buono pasto;

 

VISTI gli artt. 8 e 10 del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell’Accordo Sindacale Integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

 

VISTO l’art. 15, comma 7, del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell’Accordo Sindacale Integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO l’Accordo decentrato sulle modalità di articolazione dell’orario di lavoro del personale non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto in data 26 luglio 2011, con particolare riferimento alla Dichiarazione congiunta in materia di misure sostitutive della mensa per il personale in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

CONSIDERATO che occorre prevedere delle modalità sostitutive della mensa per il personale non inserito in turni operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ad esclusione di quello dirigente, in servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento privi di mensa, individuando soluzioni organizzative che, in un’ottica di razionalizzazione delle spese di funzionamento, consentano un più efficace impiego delle risorse umane ed il miglioramento della qualità e della fruibilità dei servizi resi all’utenza;

 

CONVENGONO CHE

 

il personale non direttivo e non dirigente e direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri presso gli uffici centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile privi di mensa di servizio matura esclusivamente il diritto all’erogazione del buono pasto secondo le seguenti modalità:

  • buono pasto del valore nominale di 7 euro, qualora effettui un orario di lavoro non inferiore a nove ore giornaliere, con previsione di una pausa pranzo di almeno 30 minuti;

  • buono pasto del valore nominale di 5,60 euro qualora effettui prestazioni lavorative con articolazioni dell’orario giornaliero che prevedano rientri pomeridiani non inferiori ad 1 ora e 12 minuti e fino a 3 ore, con previsione di una pausa pranzo di almeno 30 minuti.

 

Le disposizioni del presente Accordo entreranno in vigore a decorrere dal……………………………………….