Accordo incentivazione addetti corsi di formazione

BOZZA

ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE L’INCENTIVAZIONE DEGLI ADDETTI AI CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

 

Il giorno ____________________ alle ore ________, presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha avuto luogo un incontro con all’ordine del giorno la sottoscrizione dell’Accordo integrativo concernente l’incentivazione degli addetti ai corsi di formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La Delegazione di parte pubblica è presieduta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Francesco Paolo TRONCA.

La Delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie dell’Accordo sindacale integrativo recepito nel D.P.R. del 7 maggio 2008.
 

Al termine del confronto,

PREMESSO

  • che il comma 2, lett. b, dell’art. 65 del D.P.R. 335/1990, introduce l’incentivazione degli addetti alla formazione e all’aggiornamento del personale del C.N.VV.F.;

  • che in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 65 sono state definite, con Accordo siglato in sede di contrattazione decentrata nazionale il 16 maggio 1991, le modalità ed i criteri di erogazione dei compensi incentivanti per l’attività didattica resa dal personale del C.N.VV.F.;

  • che con lettera Circolare IFP 11314/29101 del 06.07.1991 sono state impartite le disposizioni applicative del succitato Accordo decentrato e che, in particolare, è stato stabilito il principio del divieto di cumulo dei compensi;

  • che con successivo Accordo decentrato a livello nazionale in data 14.05.1999 è stato ribadito, all’allegato B, il principio secondo il quale il compenso incentivante per il personale dello staff didattico è legato alla presenza in servizio e non può essere erogato per più corsi contemporaneamente;

  • che con lettera circolare IFP 4667/4204 dell’8/6/1999 sono state fornite precisazioni circa il divieto di cumulo dei compensi;

LE PARTI

  • ravvisata la necessità di procedere ad una nuova definizione delle modalità di erogazione dei compensi incentivanti in occasione di corsi di formazione di rilevanza nazionale (quali quelli per la formazione di base, sia d’ingresso e sia di specializzazione, quelli per i passaggi di qualifica e quelli per il personale formatore) autorizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione;

  • atteso che dal tavolo di contrattazione è emersa la volontà condivisa, vista l’importanza che rivestono i risultati di detti corsi, di incentivare il personale facente parte dello staff didattico, docente e formatore al fine di garantire il corretto svolgimento dei programmi didattici;

  • considerato che la cumulabilità dei compensi incentivanti per il personale facente parte degli staff didattici non comporta alcun aggravio di spesa;

CONVENGONO CHE

  • a decorrere dall’anno 2011, per il personale facente parte degli staff didattici, è consentita la corresponsione del compenso incentivante per l’effettiva attività svolta (numero di ore/giorni), nel rispetto dei programmi didattici, dal singolo componente gli staff didattici.