Art. 49 - Incarichi e trasferimenti

In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.

Nazionale -

1.     Gli incarichi e le sedi di servizio del personale dirigente sono conferiti secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e dei relativi criteri attuativi.

2.     I trasferimenti a domanda del personale non dirigente verso le Direzioni Regionali ed Interregionali, i Comandi Provinciali e gli Uffici Centrali, sono disposti dal Dipartimento, sulla base dei criteri di mobilità volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3.     L’Amministrazione predispone programmazioni periodiche della mobilità volontaria in regione dei ruoli e delle qualifiche, al fine di garantire l’equilibrata distribuzione del personale nelle sedi dirigenziali di servizio, nonché la piena e costante operatività dei nuclei specialistici.

4.     I trasferimenti del personale specialista sono disposti in conformità con quanto previsto dall’articolo 58 [trasferimenti].

5.     Fermo restando quanto specificatamente disposto dall’articolo 3 della legge n. 97 del 27 marzo 2001, il personale può essere trasferito ad altra sede di servizio di livello dirigenziale o ad altro incarico in caso di dirigenti, con provvedimento del Capo del Dipartimento, quando sussistano motivi di grave nocumento al prestigio dell’Amministrazione in caso di permanenza del personale stesso nella sede di appartenenza.

6.     I trasferimenti di cui al precedente comma sono disposti previo espletamento delle procedure previste dalla legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e tenendo conto delle condizioni personali e familiari e di eventuali necessità di studio del dipendente interessato e dei propri figli.

7.     I trasferimenti di cui ai commi 5 e 6  che riguardino il personale non dirigente possono essere disposti anche in soprannumero nella sede di destinazione.

 

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