Art. 40 - Assenze per malattia

In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.

Nazionale -

1.     Il personale che si assenta per malattia, dopo averne dato tempestiva comunicazione al capo dell’ufficio di appartenenza, deve produrre – nei termini indicati dalle disposizioni vigenti – il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi.

2.     Il certificato di malattia va redatto in duplice copia; la copia destinata all’ufficio contiene la data di inizio della malattia e la presumibile durata, mentre quella  destinata al medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell’Amministrazione riporta anche la diagnosi.

3.     L’Amministrazione, qualora l’ASL competente non possa assicurare la visita di controllo del dipendente assente per malattia, dispone detto controllo -  al domicilio del dipendente e nelle fasce di reperibilità - tramite il medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, lett. z), della legge 23.12.1978, n. 833.

 

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