Bozza del Disegno di Legge per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti "Sicurezza" e "Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico" e per ottimizzare la funzionalità del CNVVF e ulteriori disposizioni

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BOZZA DI DISEGNO DI LEGGE



Presentato da

Delega al governo per l’armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti “Sicurezza” e “Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico” e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo.

Relazione

Ricorre quest’anno l’80° anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il regio decreto n. 333 del 1939 ha, infatti, unificato i “civici pompieri” dando luogo alla nascita del Corpo nazionale. Il presente disegno di legge, con il quale si intende avviare un percorso per il superamento delle notevoli disuguaglianze retributive e previdenziali tuttora sussistenti tra gli ordinamenti delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e per consentire di effettuare interventi normativi volti a migliorare ulteriormente la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assume, in relazione a tale importante traguardo, un evidente, dovuto riconoscimento del servizio prestato dai vigili del fuoco sin dalla loro fondazione.
L’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del disegno di legge intende in primo luogo assicurare, attraverso lo strumento della delega, il superamento delle attuali differenze retributive e previdenziali degli operatori del soccorso pubblico rispetto ad altri corpi dello Stato. Esse non sono ulteriormente giustificabili alla luce della delicatezza ed essenzialità delle funzioni svolte dagli operatori del soccorso pubblico, come programmaticamente riconosciuto dallo stesso legislatore con l’articolo 19 della legge n. 183 del 2010.
Giova, infatti, rammentare il riconoscimento della specificità del ruolo assegnato al personale del comparto “soccorso pubblico”, introdotto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e ribadito dal sopra citato articolo 19 della legge n. 183 del 2010, il quale riconosce detta specificità alle Forze armate, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della definizione degli ordinamenti e della tutela economica, pensionistica e previdenziale.
Il Ministero dell’Interno, infatti, attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolge complesse e variegate funzioni riservate allo Stato che rispondono ad esigenze fondamentali di tutela dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni. Le attività di soccorso pubblico e di prevenzione incendi, come gli altri compiti assegnati al Corpo nazionale, quali ad esempio quelli di difesa civile e di protezione civile, sono indicativi della rilevanza degli obiettivi perseguiti da questo Corpo dello Stato, che fa dell’immediata operatività delle proprie strutture e dell’elevatissima professionalità del proprio personale gli elementi cardine della sua organizzazione.
Non va, peraltro, dimenticato che il Corpo è stato chiamato a fronteggiare maggiori oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi come, ad esempio, la lotta attiva agli incendi boschivi dopo l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato o l’assunzione di un fondamentale ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel nuovo codice della protezione civile, nonché i più onerosi impegni che scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrata in occasione di pubbliche manifestazioni.
L’intervento si propone, quindi, come obiettivo quello di giungere, attraverso la modifica ordinamentale operata con il ricorso allo strumento della delega legislativa a fronte della complessità tecnica della materia, a delineare un trattamento economico adeguato e proporzionato che tenga conto delle specifiche qualifiche e funzioni attribuite agli appartenenti al Corpo Nazionale e dell’inquadramento retributivo di maggior favore riconosciuto, per compiti e funzioni equivalenti, al personale della Polizia di Stato.
Tale esigenza si pone in termini oramai non più rinviabili anche in relazione al fatto che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 127 del 6 ottobre 2018, si è venuto a compiere un complesso processo di riordino, avviato con il decreto legislativo n. 97 del 29 maggio 2017, che ha riguardato sia il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale, sia la revisione dell’ordinamento del personale dei vigili del fuoco.
Al riguardo, si sottolinea come dai rinnovati profili che hanno interessato le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, è conseguito, oltre all’ottimizzazione in termini di efficienza ed efficacia delle missioni istituzionali svolte, anche un incremento delle responsabilità e dei relativi rischi a carico del personale e, quindi, la necessità di ridefinire un assetto ordinamentale capace di corrispondere appieno all’esigenza di garantire alla collettività una risposta sempre più professionale e qualitativamente adeguata ad ogni situazione di emergenza.
Si deve sottolineare che gli elementi di differenziazione attualmente riscontrabili tra gli ordinamenti retributivi del soccorso pubblico e della sicurezza risalgono, in parte, anche alla scelta operata dal legislatore di far confluire il Corpo nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 2005, nel settore del pubblico impiego privatizzato – nell’ambito del comparto contrattuale delle Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato – con conseguente diversificazione, tra le categorie di personale di cui trattasi, dei profili afferenti alla struttura retributiva, al sistema di progressione economica e alle procedure di rinnovo negoziale.
In effetti, a far data dal ritorno al regime pubblicistico del rapporto d’impiego del personale del Corpo nazionale ad opera del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in vigore dall’1 gennaio 2006, il trattamento economico rientra tra le materie oggetto di negoziazione di primo e secondo livello nell’ambito del comparto autonomo “Vigili del fuoco e soccorso pubblico” riservato specificamente alla categoria, risultando pertanto naturalmente inapplicabili le previsioni normative e contrattuali afferenti al sistema indennitario di altri comparti del pubblico impiego, quali quello della sicurezza dedicato agli appartenenti della Forze di Polizia.
La situazione deve anche tenere conto del transito, dal 1° gennaio 2017, di alcune unità di personale provenienti dal soppresso Corpo Forestale dello Stato e quindi in precedenza appartenenti al comparto sicurezza e al correlato specifico ordinamento retributivo e pensionistico, che ha comportato un ancor più evidente disparità di trattamento tra personale appartenente allo stesso Corpo.
Appare, pertanto, necessario pervenire, attraverso l’utilizzo delle risorse finanziarie allo scopo destinate, al necessario allineamento economico e previdenziale del Corpo ai profili di disciplina, di maggior favore, caratterizzanti il sistema retributivo e previdenziale del personale dei comparti attigui, superando i gap economici tra le due categorie di personale.
Pur nella consapevolezza della specificità che accomuna il Corpo nazionale alle Forze di Polizia e alle Forze Armate nell’ambito del personale statale in regime pubblicistico, la proposta normativa non prevede l’ingresso del personale nel comparto di contrattazione della pubblica sicurezza. Ciò in quanto la completa autonomia negoziale riconosciuta dal 2006 ai Vigili del fuoco consente di garantire adeguatamente forme di tutela economica e previdenziale che siano profilate alle necessità e alle urgenze particolari del proprio settore di intervento, non sempre coincidenti e conciliabili con il quadro di contesto operativo e di missione istituzionale della Polizia di Stato, ciò che non sarebbe ulteriormente praticabile a fronte di una eventuale confluenza nel medesimo comparto negoziale.
Si prevede di intervenire anche sulla situazione retributiva del personale del Corpo che espleta attività tecnico professionali, il cui profilo ordinamentale è stato profondamente ridefinito con le modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 127 del 2018.
Il proposto adeguamento normativo riguarda anche la disciplina previdenziale, atteso che il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base alla vigente normativa in materia, non fruisce di una serie di benefici pensionistici goduti invece dal personale delle Forze di Polizia, oltre ad avere - per taluni profili professionali - requisiti di accesso alla pensione più penalizzanti.
Gli interventi di armonizzazione previsti alle lettere a) e b) determinano, in un’ottica di complessivo efficientamento dell’attività svolta dal personale dei vigili del fuoco, anche la contestuale rivisitazione, espressamente richiamata nella lettera c), delle modalità di effettuazione dei servizi di istituto del Corpo nazionale anche al fine di aggiornare le disposizioni, alcune delle quali molto risalenti nel tempo, che disciplinano l’attività del personale, come ad esempio quelle in materia di orario di servizio, nel rispetto della fonte giuridica e, in taluni casi, anche della natura contrattuale, delle medesime disposizioni.
Per quanto concerne il punto di cui alla lettera e) oggetto della delega, si rende innanzitutto necessario un ulteriore intervento correttivo ed integrativo dei decreti legislativi 13 ottobre 2005, n. 217, 8 marzo 2006, n. 139, 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti e di ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia per apportare alcune correzioni dovute alla presenza, fisiologica in un testo così complesso e corposo, di refusi od errori anche di carattere terminologico, sia soprattutto per l’esigenza di intervenire ulteriormente su alcune tematiche concernenti funzioni, compiti e ordinamento del personale del Corpo nazionale in ordine alle quali è, nel frattempo, maturata una più approfondita riflessione.
Si fa riferimento, ad esempio, all’esigenza di affrontare in maniera radicale il fenomeno dell’accelerazione del fenomeno dell’aumento dell’età media del personale operativo in servizio: i vigili del fuoco, assieme ai capi squadra e ai capi reparto, per un totale di circa 30.000 unità, che costituiscono la “forza d’urto” della macchina del soccorso, hanno già oggi un’età media molto elevata: 50 anni e 8 mesi. Tale criticità è dovuta soprattutto alle distorsioni dell’attuale sistema di reclutamento dei vigili del fuoco: tempi elevati tra un concorso e l’altro, graduatorie con migliaia di idonei non vincitori più volte prorogate fino all’esaurimento delle stesse, assunzioni dilatate nel tempo di persone con un’età oramai nettamente superiore rispetto al momento in cui hanno partecipato alla selezione ed effettuato le prove di idoneità, una stabilizzazione in corso senza limiti di età, consentendo l’ingresso di persone anche prossime all’età pensionabile. Un’ulteriore esigenza è dovuta alla necessità di recuperare quella manualità che, con il tempo, si è persa a vantaggio di una formazione più teorica che pratica. La casistica degli interventi di soccorso è infinita e richiede, fin dall’inizio della vita professionale del vigile del fuoco, una vasta capacità operativa per la quale è vitale l’impiego di tecniche attinenti a settori diversi quali meccanico, idraulico, elettrico, edile e di falegnameria.
Tali considerazioni portano l’amministrazione a considerare imprescindibile individuare un nuovo sistema di selezione e assunzione del vigile del fuoco, costruito su misura non solo per invertire il processo di invecchiamento del personale, ma anche per rendere sempre più funzionale ed efficiente la “macchina del soccorso”. Un sistema, cioè, che sia: semplice (pochi passaggi con tempi certi), selettivo (verifiche continue, con esami intermedi e finale), concludente (con cadenza annuale e limitato al numero dei posti da coprire, in modo da non generare graduatorie con migliaia di idonei) e che garantisca l’ingresso di giovani. Si tratta, quindi, di dar vita ad una vera e propria “Scuola” del vigile del fuoco, attraverso la frequenza di un corso della durata complessiva di diciotto mesi suddivisi in due momenti, il primo dedicato ad acquisire elementi sui mestieri propedeutici all’attività di vigile del fuoco e il secondo dedicato alle discipline del soccorso tecnico urgente.
Si ritiene che la migliore selezione e formazione di tale personale vada considerata come un prezioso investimento per l’intera collettività. Infatti, l’ingresso di personale più giovane e più formato potrà assicurare un ritorno positivo in termini di migliori prestazioni, di maggiore capacità e manualità operativa e un tempo atteso di vita lavorativa più ampio, con conseguente allungamento anche dei tempi del turn-over e quindi generando, in prospettiva, un risparmio non indifferente in termini di investimento nel tempo. Altro obiettivo che occorre perseguire nel ripensare il sistema di selezione è connesso all’esigenza di garantire l’effettiva permanenza dei neo assunti nelle sedi di prima assegnazione. Ciò alla luce della non omogenea distribuzione delle provenienze geografiche degli aspiranti e della conseguente costante necessità di garantire pari livelli di operatività a tutte le sedi del Corpo.
Un altro importante settore in cui si ritiene necessario intervenire riguarda la ridefinizione dei compiti e della disciplina normativa della componente volontaria del Corpo nazionale.

Infatti, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attuativo del progetto di riordino del Corpo nazionale recato dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124, è intervenuto anche sul complesso di norme che disciplinano tale componente, prevedendo, tra l’altro, che i volontari del Corpo nazionale, già iscritti nell'unico elenco tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, potessero chiedere l'iscrizione in appositi nuovi elenchi distinti in due tipologie, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso e ha rimesso allo stesso personale la scelta in ordine all’elenco di futura iscrizione.
Attualmente risultano iscritti in tali elenchi circa 20.000 volontari. Si sottolinea anche che il citato decreto ha disposto che l’elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche è ad esaurimento, con la conseguenza che non sono consentiti nuovi ingressi e che nel giro di alcuni anni tale figura di volontario scomparirà.
Si pone, pertanto, l’esigenza di una riconfigurazione dell’assetto normativo che disciplina i volontari dei vigili del fuoco che tenga conto delle novità introdotte, atteso che l’amministrazione ha da sempre avvertito l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario, ma, anzi, di valorizzarle. Nella stessa ottica di implementare le potenzialità offerte dal mondo del volontariato interessato a partecipare alla vita, non solo operativa, del Corpo nazionale, la norma fa espresso riferimento anche alla possibilità di coinvolgere nella famiglia del volontariato dei vigili del fuoco altre figure, capaci di esprimere ulteriori apporti sia professionali, sia di rappresentanza dei valori e della cultura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Un’ulteriore tematica espressamente indicata nella proposta concerne l’esigenza di completare il percorso di integrazione del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 ha disciplinato l’istituzione dei ruoli speciali ad esaurimento AIB delle 390 unità di personale del Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, individuati a suo tempo nella tabella B allegata al citato decreto legislativo. L’inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche appositamente istituite ha determinato l’impiego di tale personale esclusivamente per le funzioni connesse alla lotta attiva contro gli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi. Si sottolinea che al predetto personale sono applicate le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico. Successivamente, con il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, il personale AIB in possesso del brevetto di pilota e del brevetto di specialista di aeromobile è confluito nel nuovo ruolo del personale aeronavigante istituito per il Corpo nazionale, uscendo pertanto dai ruoli ad esaurimento. Tale inquadramento comporterà che il predetto personale aeronavigante non è più limitato solo allo svolgimento delle attività AIB ma, attraverso un percorso di “standardizzazione” già in atto, potrà essere utilizzato anche per tutte le attività di soccorso aereo dei vigili del fuoco. L’obiettivo è stato quello di un uso più efficiente di quelle risorse umane e strumentali a suo tempo transitate dal Corpo forestale dello Stato, nonché di una più completa integrazione e di un più diretto coinvolgimento di tale personale. Analogo obiettivo ci si propone di raggiungere attraverso la delega normativa in argomento per il restante personale AIB attualmente in servizio, pari a 331 unità, di cui 84 aeronaviganti.
Il comma 2 della proposta definisce la procedura di adozione dei decreti legislativi delegati, prevedendo la possibilità di ulteriori 90 giorni, rispetto al termine di un anno per l’adozione, per permettere di acquisire i pareri delle Commissioni parlamentari competenti se espressi nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, per concludere la procedura.
Il comma 3 consente di adottare disposizioni correttive e integrative entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.
I contenuti dei commi 4, 5 e 6, avendo natura finanziaria, sono esplicitati nella relazione tecnica.
L’articolo 2 della proposta intende assicurare un più sistematico coinvolgimento dei Comandanti dei vigili del fuoco nelle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica anche in relazione ai dispositivi e alle misure da porre in essere per evitare o quanto meno attenuare le conseguenze di eventi che richiedono una necessaria ottica di sicurezza integrata, ricomprendente profili attinenti sia alla security che alla safety.
Da qui l’opportunità di prevedere un aggiornamento delle disposizioni che disciplinano la composizione di detto organismo con la proposta volta ad integrarne la compagine laddove si evidenzino tali necessità.
In stretto collegamento con tale disposizione, l’articolo 3, in relazione ad eventi di grande richiamo e di massimo afflusso di folla che richiedano una significativa azione di rafforzamento degli ordinari presidi attraverso l’impiego di unità aggiuntive e di figure specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevede la possibilità di contribuzione da parte dei privati ai maggiori costi della sicurezza, in linea con la più recente evoluzione delle forme di partnership pubblico-privato e in analogia a quanto già previsto all’articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2014 a copertura dei maggiori costi della safety nelle manifestazioni sportive.
Poiché le norme che disciplinano funzioni e compiti del Corpo nazionale già contemplano servizi effettuati a titolo oneroso, con tariffe e procedure da tempo consolidatesi e ben conosciute dagli operatori nel campo del pubblico spettacolo, si è individuato, al comma 2, un analogo strumento normativo per determinare anche i corrispettivi dei predetti maggiori costi della safety.
L’articolo 4 introduce modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 139 del 2006, che disciplina le sanzioni penali e la sospensione dell’attività in caso di inadempimento degli obblighi di sicurezza antincendio da parte del titolare di una delle attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi.
Con il decreto legislativo n. 97 del 2017 è stata riformulata la fattispecie relativa all’oggetto della condotta omissiva punita (omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio).
Si ritiene ora necessario completare il processo di aggiornamento della normativa sanzionatoria in materia di prevenzione incendi, allineandola a quella già vigente per i luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 301 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dove è prevista l’attivazione del meccanismo di depenalizzazione disciplinato dal decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758.
Con il comma 3-bis viene quindi introdotta, per le contravvenzioni previste dall’articolo 20 e cioè in caso di omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, una causa di estinzione del reato quando si tratta di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro.
Tale causa consiste nell’adempimento, entro un determinato termine, alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale organo di vigilanza, allo scopo di eliminare la violazione accertata e, quindi, conseguire comunque l’obiettivo di adeguare l’attività alle norme di prevenzione incendi.
Ai fini dell’estinzione del reato viene, inoltre, previsto il pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda comminata.
Le norme richiamate dispongono anche che gli organi di vigilanza riferiscano, in ogni caso, all’autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l’esito della verifica dell’adempimento prescritto.
Ciò consentirebbe, innanzitutto, di garantire ragionevolezza e parità di trattamento tra situazioni assolutamente sovrapponibili, come i reati per violazioni agli obblighi di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, già assistiti dal meccanismo del decreto legislativo n. 758/1994, ed i reati per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non qualificabili come luogo di lavoro come, ad esempio, autorimesse, centrali termiche, edifici civili, deposito di gas GPL ad uso domestico, ecc…
La proposta, in secondo luogo, permetterebbe di semplificare la procedura sanzionatoria, da un lato applicando il principio del favor rei, dall’altro consentendo di attivare un meccanismo virtuoso volto a conseguire l’obiettivo prioritario di incentivare il titolare a ripristinare il bene leso e cioè a mettere l’attività in condizioni di sicurezza antincendio, anche quando tale attività non è inserita in un contesto lavorativo.
Inoltre, si permetterebbe di uniformare le procedure delle strutture territoriali del Corpo nazionale a valutazioni giudiziarie, già espresse in alcune sedi, che già hanno consentito il ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 758 del 1994 anche nei casi di attività che non si configurano come luoghi di lavoro.

La norma proposta, in analogia a quanto già previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individua, infine, la destinazione dei maggiori proventi introitati a seguito dell’applicazione delle sanzioni in argomento comminate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il sistema di individuazione e canalizzazione dei maggiori introiti verrà attuato similmente ai citati introiti di cui all’art. 46 del decreto legislativo n. 81/2008 (istituzione di un codice tributo ad hoc correlato ad uno specifico capitolo di entrata e puntuale verbalizzazione in sede di elevazione della sanzione), ciò allo scopo di disporre in corso d’anno alla riassegnazione delle sole somme relative ai maggiori proventi, salvaguardando in tal modo il livello ordinario degli attuali introiti per l’Erario.
Pertanto, in merito a quest’ultimo aspetto si evidenzia la neutralità finanziaria della disposizione, specificando che la riassegnabilità dei proventi originati dalla sanzione non altera i saldi di bilancio poiché essi rappresentano una nuova fonte di entrata che viene finalizzata al miglioramento dei livelli di sicurezza e prevenzione antincendio.
Il comma 2 introduce una norma transitoria che assicura la sanzionabilità in via amministrativa delle condotte commesse prima dell’entrata in vigore della presente legge purché il procedimento penale non sia già stato definito.
Il sistema del c.d. “Manutentore Unico” introdotto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, che ha attribuito all’Agenzia del Demanio il processo decisionale degli interventi manutentivi sugli immobili dello Stato e sugli immobili di proprietà di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato, si è rivelato assolutamente inadeguato a soddisfare i fabbisogni manutentivi delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ad assicurare la funzionalità di tali strutture, che, per le missioni istituzionali chiamate a svolgere, non possono essere assimilate agli altri immobili utilizzati dalle citate Amministrazioni dello Stato.
Difatti, l’attuale procedura prevede l’esclusione dell’utilizzo del sistema del “Manutentore unico” limitatamente ai casi di cui alla lettera d) dell’articolo 12 del D.L. 98/2011 (interventi di piccola manutenzione ed adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro) e alle ipotesi di imprevedibili ed indifferibili esigenze di pronta operatività di cui al comma 2 bis del medesimo articolo.
Ciò comporta che al di fuori delle citate ipotesi, riferite a pochi e limitati casi la cui risoluzione non costituisce una risposta soddisfacente rispetto al complesso delle esigenze manutentive delle sedi del Corpo stesso, affidate al cd. "manutentore unico", non è possibile intervenire tempestivamente ed autonomamente, come pur il Corpo nazionale sarebbe in condizioni di fare, dovendo al contrario utilizzare il sistema in argomento, con l’inserimento della richiesta nell’apposito “Portale” in cui confluiscono le richieste di tutte le altre Amministrazioni Pubbliche. Ciò con inevitabili ripercussioni sui tempi degli interventi manutentivi, per la realizzazione dei quali potrebbero occorrere anche diversi anni.
Detto sistema paralizza l’immediatezza della realizzazione delle opere che, al contrario, potrebbe essere garantita da una gestione in autonomia da parte del Corpo nazionale degli interventi in argomento.
Pertanto, la modifica proposta intende escludere totalmente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco da tale disciplina, analogamente a quanto già previsto per altre Amministrazioni, anch’esse evidentemente caratterizzate dalla peculiarità delle funzioni esercitate.
L’intervento normativo che si propone è rafforzato dalle note e indiscutibili competenze tecniche ed ingegneristiche dei vigili del fuoco, unitamente alla capacità degli uffici tecnici di valutare gli interventi da effettuare e di dirigere gli stessi.
Peraltro, si rileva che tenere per lungo tempo le sedi in attesa di interventi necessari, oltre che riflessi negativi sulla funzionalità delle stesse e quindi sulle attività delle Corpo (soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile), genera anche un diffuso malcontento, con riflessi sul benessere nei luoghi di lavoro, sovente portato all’attenzione dalle rappresentanze del personale, che, per i vincoli posti dalla norma sul “Manutentore Unico”, non può essere gestito dall’Amministrazione.
Si soggiunge che le strutture operative del Corpo nazionale, unitamente alle dotazioni dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale degli operatori, risultano determinanti ai fini della percezione dell’immagine del Corpo da parte dell’opinione pubblica.
Pur essendo questa Amministrazione pienamente consapevole del criterio di razionalizzazione della spesa pubblica, che ha determinato il legislatore a innovare la gestione delle manutenzioni statali, è necessario evidenziare come tale sistema sia, ad oggi, caratterizzato da estrema incertezza, estenuanti tempi di istruttoria da parte del Demanio, che si traducono, nella stragrande maggioranza dei casi, nella mancata realizzazione degli interventi richiesti e nel conseguente intralcio all’attività di soccorso. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, che nell'anno 2016, nella regione Lazio su 94 richieste inserite nel relativo portale istituito presso l'Agenzia del demanio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sono stati effettuati solo 2 interventi, mentre in Lombardia a fronte di 104 richieste inserite non è stato ancora eseguito nessun intervento. In detti casi le richieste non soddisfatte nell'anno di inserimento sono confluite in coda a quelle programmate per l’anno successivo, con evidenti ulteriori slittamenti dei tempi di realizzazione. Nell’allegata tabella, elaborata con dati desunti dal portale dell’Agenzia del demanio, è indicato lo stato delle richieste di manutenzione delle sedi del Corpo nazionale relativo al triennio 2017-2019.
Le modifiche introdotte con l’articolo 5 consentirebbero, quindi, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di gestire, in piena autonomia e con tempestività, gli interventi manutentivi presso le proprie sedi, affidando le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai propri Uffici Tecnici.
Ciò consentirebbe, altresì, anche una più concreta realizzazione delle ineludibili esigenze di oculata gestione della spesa pubblica in quanto la procrastinazione dei lavori di manutenzione, peraltro mai valutabile ex ante dalle amministrazioni interessate, determina in ogni caso l’accentuarsi del deperimento di strutture o impianti già compromessi, con conseguente, intuitivo aggravio dei costi degli interventi e, quindi, degli oneri a carico del bilancio dello Stato.
Ai fini sopra illustrati, la proposta è corredata della richiesta di riallocazione, a partire dal 2020, presso lo stato di previsione del Ministero dell’Interno, delle somme confluite all’Agenzia del Demanio a seguito dell’attivazione del sistema del manutentore unico. Tali somme sono individuate nella relazione tecnica.
Altro obiettivo che occorre perseguire nel processo di efficientamento dell’attività del personale del Corpo è connesso all’esigenza di garantire l’effettiva permanenza nelle sedi di assegnazione per un congruo periodo di tempo. Ciò alla luce della non omogenea distribuzione delle provenienze geografiche dei dipendenti e della conseguente costante necessità di garantire pari livelli di operatività a tutte le sedi del Corpo. L’articolo 6 introduce, pertanto, una nuova disposizione al decreto legislativo n. 217 del 2005, prevedendo il principio che il personale debba aver prestato almeno due anni di effettivo ed ininterrotto servizio nella stessa sede prima di poter presentare domanda di trasferimento. In tal modo si ritiene di aver trovato il giusto punto di equilibrio tra le esigenze dell’amministrazione di garantire un omogeneo livello di funzionalità in tutte le sedi di servizio e le legittime aspirazioni del personale di chiedere il trasferimento in una sede più gradita. La disposizione si applica anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all’articolo 7 del presente disegno di legge sono volte a ridefinire il quadro normativo che regola la compartecipazione economica dell’utenza e delle società concessionarie aeroportuali al sostenimento dei costi del servizio antincendio negli aeroporti da parte dello Stato. Detta riscrittura si rende oltremodo necessaria per superare le censure contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 2018. In tale sede la Corte, infatti, nell’affermare che “il contributo al fondo antincendi presenta tutte le caratteristiche del tributo” ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Vi è al tempo stesso l’esigenza di aggiornare la misura dell’addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti a carico dell’utenza destinata al Corpo nazionale, in ragione della sempre crescente complessità e onerosità del dispositivo di safety messo in campo dal Ministero dell’Interno nelle sedi aeroportuali.
La norma pertanto prevede, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, un incremento da 0,50 a 0,75 centesimi di euro della citata addizionale e destina alla medesima finalità il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno e alimentato dalle società concessionarie aeroportuali in proporzione al traffico comunque generato, di 30 milioni di euro annui.
Nel medesimo articolo viene prevista la possibilità da parte delle società concessionarie aeroportuali, che alla data del 31 dicembre 2019 non abbiano provveduto ovvero abbiano parzialmente provveduto all’alimentazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di poter estinguere il relativo debito erariale versando all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al 70 per cento dell’importo complessivamente dovuto.
Detta somma deve intendersi a saldo stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa con espressa rinuncia a tutte le azioni giudiziali future o eventualmente già intraprese.
L’articolo 8 mira a corrispondere alla avvertita esigenza di assicurare una adeguata cornice istituzionale alle numerose raccolte di documenti, materiale vario e automezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco che sono faticosamente tenute insieme, alimentate e curate da associazioni di vigili del fuoco in congedo in varie parti del Paese. Si fa riferimento alle collezioni di cimeli, attrezzature e documenti, solitamente ospitate in locali di pertinenza di alcune sedi di servizio, quali quella di Napoli, ma anche ubicate in siti di prestigio come quella di Mantova, ospitata all’interno del compendio del Palazzo Ducale, che testimoniano, pur nell’evoluzione tecnica dei mezzi impiegati, l’immutato spirito di sacrificio del vigile del fuoco. Al fine, quindi, di tenere insieme e valorizzare il cospicuo patrimonio storico che tali raccolte rappresentano, la disposizione, proprio in occasione dell’ottantesimo anniversario della costituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dà vita all’Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco, che formalmente le riconosce e le collega in un unico circuito, con il duplice obiettivo di riconoscere gli sforzi di chi le ha sin qui tenute in vita e di assicurare loro un futuro maggiormente strutturato. Il comma 2, infatti, demanda ad un apposito decreto ministeriale la concreta disciplina dell’Istituto, della sua organizzazione e delle sue modalità di funzionamento, prevedendo anche la possibilità di individuarne ulteriori sedi, al fine di valorizzare in futuro altre raccolte di analogo pregio come, ad esempio, quelle di Roma Ostiense, di Mese in Valchiavenna o di Milano, per citarne alcune.
Le esigenze logistiche del Corpo nazionale richiedono periodicamente il reperimento di idonei siti ove ubicare nuove sedi di servizio o ricollocare sedi già esistenti e non più funzionali. L’utilizzo, infatti, di strutture già asservite all’uso governativo ed il loro ricondizionamento per le nuove esigenze appare ben più agevole rispetto all’individuazione di apposite aree e alla successiva costruzione dei manufatti che comporta necessariamente tempi lunghi di realizzazione. L’articolo 9 affronta, pertanto, il tema del riutilizzo dei beni immobili del demanio militare dismessi dal Ministero della Difesa e riconsegnati all’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’articolo 307, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La norma costituisce, quindi, un vincolo di prelazione su tali beni dismessi che viene esteso, per omogeneità di interessi, a tutte le strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile, individuate dall’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. In ultima analisi, la disposizione comporta unicamente la verifica della persistenza di un interesse pubblico all’utilizzo del bene prima che lo stesso sia assoggettato alle procedure di valorizzazione e privatizzazione previste dall’ordinamento.
Con l’articolo 10 si provvede poi conseguentemente ad abrogare, a decorrere dall’entrata in vigore del presente disegno di legge le vigenti disposizioni in materia di partecipazione ai costi del servizio antincendio negli aeroporti, in relazione alle novità introdotte con l’articolo 7. Si tratta, in particolare, dell’articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituito dall’articolo 7 del presente disegno di legge e dell’articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che ha finalizzato le risorse del fondo istituito con la richiamata legge 296 del 2006 all’alimentazione del patto per il soccorso pubblico per migliorare la qualità del servizio prestato dal personale del Corpo nazionale e della speciale indennità operativa per il servizio di soccorso espletato all’esterno, generando un notevole contenzioso con la maggior parte delle società aeroportuali, tuttora in essere.

Relazione Tecnica

La proposta normativa delega il governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, nonché a prevedere disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127 in materia di riordino di funzioni e compiti e di ordinamento del personale del medesimo Corpo.

L’articolo 1 reca, al comma 1, i princìpi e criteri direttivi della delega. La lettera a) del comma 1 indica l’obbiettivo di individuare la misura del trattamento retributivo da corrispondere agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, commisurato ai compiti ed alle funzioni svolte in favore della collettività, considerando anche le attività svolte dalla componente non operativa del Corpo nazionale.

Si indica altresì l’obbiettivo di completare l’operazione di allineamento delle indennità accessorie corrisposte al personale specialista aeronavigante, nautico e sommozzatore del Corpo nazionale a quelle percepite dalle analoghe componenti delle Forze di Polizia.

A questo riguardo si è stimata in circa 111 milioni di euro la somma complessiva che si renderebbe necessaria per commisurare il trattamento fisso del personale (stipendio tabellare, indennità di rischio del personale operativo, indennità mensile del personale dei ruoli tecnico-professionali ed assegno di specificità) a quello del comparto Forze di polizia, mantenendo, in termini percentuali, la differenziazione esistente tra i ruoli operativi e quelli tecnico-professionali.

Ulteriori 70 milioni di euro rappresentano, invece, il gap esistente tra il Corpo nazionale e le Forze di Polizia per quanto attiene il trattamento accessorio, considerando in tale conteggio non solo le differenze tariffarie riscontrabili in istituti retributivi correlabili (ci si riferisce, ad esempio, ai compensi per lavoro straordinario o alle indennità notturna e festiva) ma, soprattutto, il diverso ammontare delle risorse stanziate in bilancio per finanziare tali emolumenti. In detto importo è ricompresa anche la somma di 5,6 milioni che permetterebbe il richiamato allineamento della retribuzione accessoria del personale specialista aeronavigante, nautico e sommozzatore del Corpo a quella percepita dalle analoghe componenti delle Forze di Polizia.

La lettera b) del richiamato comma 1 indica l’obiettivo di estendere al personale del Corpo nazionale specifici istituti previdenziali in godimento nelle Forze di Polizia ed in particolare la maggiorazione della base pensionabile di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997. L’introduzione di tale istituto determinerebbe maggiori oneri previdenziali a carico del datore di lavoro per circa 31 milioni di euro.

La lettera c) del comma 1, che prevede interventi volti ad ottimizzare l’impiego delle risorse umane da adottarsi in relazione e contestualmente alle disposizioni di armonizzazione retributiva e previdenziale a favore del personale del Corpo nazionale, non determina nuovi o maggiori oneri per l’Erario.

La lettera d) del comma 1, infine, delega il Governo ad apportare interventi correttivi e modificativi ai decreti legislativi n. 97 del 2018 e n. 127 del 2018, indicando la specifica finalità di prevedere un nuovo sistema assunzionale del personale vigile del fuoco. Da quest’ultima previsione potrebbero scaturire nuovi oneri a carico dello Stato (in aggiunta a quelli direttamente ed automaticamente fronteggiati con il sistema del c.d. turn over), da quantificare in sede di esercizio della delega, laddove si prevede una diversa modalità di selezione degli aspiranti vigili del fuoco ed un percorso di formazione più lungo ed approfondito.

Per le finalità anzidette, il comma 4 dell’articolo 1 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dotato di uno stanziamento di …. milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Tale dotazione potrà essere incrementata da successivi provvedimenti normativi, come peraltro già avvenuto in sede di esercizio della delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015 mediante la previsione del “Fondo per l’operatività del soccorso pubblico” di cui all’articolo 15 del richiamato decreto legislativo n. 97 del 2017.

Il comma 5 indica gli strumenti di copertura del fondo di …. milioni di euro previsto al comma 4 a decorrere dall’anno 2020……

Il comma 6 prevede, infine, che agli eventuali maggiori oneri emergenti in occasione dell’esercizio della delega (da attuarsi anche con ricorso a decreti integrativi e/o correttivi) rispetto alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 4, si provveda ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

L’articolo 2 del disegno di legge non comporta oneri, in quanto la partecipazione al comitato non prevede alcun compenso e la sede di svolgimento è situata nella medesima provincia in cui insiste il Comando dei vigili del fuoco.

Si evidenzia la neutralità finanziaria delle disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge, in quanto in entrambi i casi si prevede la riassegnazione nel bilancio dipartimentale di nuove entrate di scopo per lo svolgimento di specifici servizi. Nell’un caso si tratta, infatti, dell’introito di una percentuale pari a 3% del prezzo del biglietto di manifestazioni pubbliche che garantisce l’integrale copertura degli oneri diretti sostenuti dal Corpo nazionale. Nell’altro, viene proposto un sistema analogo a quanto già previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuando la destinazione dei maggiori proventi introitati a seguito dell’applicazione delle sanzioni comminate dal Corpo. In buona sostanza, il sistema di individuazione e canalizzazione dei maggiori introiti verrà attuato similmente ai citati introiti di cui al citato articolo 46 (istituzione di un codice tributo ad hoc correlato ad uno specifico capitolo di entrata e puntuale verbalizzazione in sede di elevazione della sanzione), ciò allo scopo di disporre in corso d’anno alla riassegnazione delle sole somme relative ai maggiori proventi, salvaguardando in tal modo il livello ordinario degli attuali introiti per l’Erario.

L’intervento normativo proposto all’articolo 5 non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché si sostanzia nella riallocazione presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno, sulla Missione 4. Soccorso civile, Programma 4.2 Prevenzione del rischio e soccorso pubblico, CDR Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Azione 4 Gestione del soccorso pubblico e 9 Ammodernamento e potenziamento dei VV.F., delle somme confluite, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 98 del 2011, negli appositi fondi per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Nella seguente tabella viene evidenziata la differenza degli stanziamenti di bilancio riferiti alla spesa per manutenzioni dell'anno 2019 sull'anno 2011, pari ad euro 2.806.438,00.

Anno             1982 P.G. 5            7302 P.G.3             Totali
2011             € 1.079.072,00        € 3.600.000,00        € 4.679.072,00
2019             € 714.143,00           € 1.158.491,00        € 1.872.634,00
Differenza                                                                    € 2.806.438,00

Sono, infine, neutrali dal punto di vista finanziario le disposizioni di cui all’articolo 7 del presente disegno di legge volte a ridefinire il quadro normativo che regola la compartecipazione economica dell’utenza e delle società concessionarie aeroportuali al sostenimento dei costi del servizio antincendio negli aeroporti da parte dello Stato, poiché prevedono l’integrale iscrizione nel bilancio dipartimentale degli introiti derivanti sia dall’addizionale sui diritti di imbarco di 0,75 centesimi di euro, sia del fondo di 30 milioni di euro annui, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno e alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato.

Con gli incrementi delle risorse provenienti dall’addizionale, unitamente alla dotazione del fondo di 30 milioni - quest’ultimo in ragione della natura di entrata tributaria - si provvede al sostenimento dei costi strumentali e logistici per il funzionamento del servizio antincendi negli aeroporti. La ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli tra i programmi di spesa del centro di responsabilità “Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” dello stato di previsione del Ministero dell’interno viene disposta con decreti del Ministero dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo, per le esigenze di funzionamento del servizio antincendi negli aeroporti da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’articolo 7 prevede, altresì, l’eventualità da parte delle società concessionarie aeroportuali, che alla data del 31 dicembre 2019 non abbiano provveduto ovvero abbiano parzialmente provveduto all’alimentazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di poter estinguere il relativo debito erariale versando all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al 70 per cento dell’importo complessivamente dovuto. Detta somma deve intendersi a saldo stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa con espressa rinuncia a tutte le azioni giudiziali future o eventualmente già intraprese. La destinazione di dette somme soggiace alla disciplina legislativa vigente anteriormente all’entrata in vigore del presente intervento normativo.

L’articolo 8 dà vita all’Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco, attraverso il riconoscimento, in prima applicazione, delle raccolte di cimeli custodite a Mantova e Napoli. L’onere derivante dalla disposizione, previsto in euro ottantamila per l’anno 2020 e centomila a decorrere dal 2021, è determinato dai maggiori costi di gestione delle strutture, finalizzati ad una migliore fruizione delle medesime, nonché dalle spese per l’arricchimento delle raccolte ivi contenute. Al predetto onere si provvede mediante riduzione delle disponibilità del fondo istituito dall’articolo 16 della legge 10 agosto 2000, n. 246, (capitolo 1902 piano gestionale 1), dotato di uno stanziamento annuale pari ad euro 1.577.407, destinato a far fronte alle esigenze di funzionamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma autorizza altresì l’iscrizione in bilancio, mediante riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell’interno - Missione “Soccorso civile” - Programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”, delle eventuali somme versate al bilancio di entrata dello Stato a titolo di liberalità volte alla tutela ed alla valorizzazione dell’Istituto di cui al comma 1.

La norma contenuta nell’articolo 9 non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato poiché la sua finalità è quella di consentire la riconversione a sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, componente fondamentale Servizio nazionale della protezione civile, dei beni immobili appartenenti al Demanio militare, sostituendo, in tal modo, interventi volti alla realizzazione o all’acquisto di nuove sedi demaniali.


Art. 1
(Delega per l’armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti “Sicurezza” e “Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico e per adottare ulteriori disposizioni per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)


1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, nonché di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127 in materia di riordino di funzioni e compiti e di ordinamento del personale del medesimo Corpo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fermo restando l’impianto normativo vigente che fa rientrare il trattamento economico tra le materie oggetto di negoziazione di primo e secondo livello nell’ambito del comparto autonomo “Vigili del fuoco e soccorso pubblico”, individuazione del trattamento retributivo adeguato e proporzionato ai compiti e alle funzioni degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo in particolare conto dei rischi connaturati alle missioni del soccorso pubblico e della prevenzione e dello spegnimento degli incendi, ivi compreso il completamento degli interventi di progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall’analogo personale delle Forze di polizia, e considerando l’attività svolta dalla componente non operativa dei vigili del fuoco;
b) progressiva estensione di specifici istituti previsti dal regime previdenziale in vigore per il personale appartenente alle Forze di Polizia, dando priorità a quello relativo alla maggiorazione della base pensionabile di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
c) in relazione agli interventi di cui alle lettere a) e b), contestuale rivisitazione dell’organizzazione dei servizi di istituto al fine di ottimizzare le attività svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) individuazione di disposizioni correttive e integrative delle disposizioni concernenti funzioni, compiti e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui ai decreti legislativi 13 ottobre 2005, n. 217 e 8 marzo 2006, n. 139, nonché dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, anche al fine di prevedere un nuovo sistema di assunzione dei vigili del fuoco che garantisca l’ingresso di giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati attraverso un corso della durata complessiva di diciotto mesi suddivisi in due momenti, il primo dedicato ad acquisire elementi sui mestieri propedeutici all’attività di vigile del fuoco e il secondo dedicato alle discipline del soccorso tecnico urgente, di ridefinire l’ordinamento e i compiti svolti dalla componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che svolge attività operativa e di favorire l’ingresso di altre figure di volontari portatrici di ulteriori esperienze e capaci di rappresentare i valori e la cultura del medesimo Corpo, nonché di completare il percorso di integrazione del personale transitato dal Corpo forestale dello Stato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, a livello nazionale, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
4. Al fine di adottare i provvedimenti legislativi di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di ….. milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si provvede …………….
6. Nel caso in cui dall’adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Art. 2
(Modifica all’articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121)


1. All’articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il comitato è altresì composto dal comandante dei vigili del fuoco per la trattazione di questioni di ordine e sicurezza pubblica per le quali è necessario acquisire valutazioni tecniche attinenti a profili di pubblica incolumità, di soccorso pubblico e di difesa civile”;
b) al comma 3 sono conseguentemente soppresse le parole “ del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,”.


Art. 3
(Contributo alle spese per i dispositivi integrativi di soccorso pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche)


1. Una quota non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione di manifestazioni pubbliche, per le quali, in presenza di peculiari condizioni di criticità, il Comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica dispone l’attivazione di un dispositivo integrativo di soccorso pubblico, è destinata, mediante riassegnazione, a finanziare i costi sostenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare la pubblica incolumità in occasione degli eventi medesimi, ivi compresi i costi delle ore di lavoro straordinario.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di cui al comma 1 effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'aggiornamento delle tariffe, determinate su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.


Art. 4
(Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)


1. All’articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 è aggiunto il seguente comma “3-bis. Alle contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 quando si tratta di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che non siano luoghi di lavoro. Le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente comma sono riassegnate al pertinente programma di spesa del Ministero dell’interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza e prevenzione antincendio.”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.


Art. 5
(Esclusione dalla disciplina del manutentore unico per le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)


1. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “e le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
b) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “A partire dall’esercizio finanziario 2020 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti ai fondi di cui al successivo comma 6.”;
c) al comma 2 bis sono soppresse le seguenti parole: “, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.


Art. 6
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)


1. Dopo l’articolo 231 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è inserito il seguente articolo:
“Art. 231- bis (Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il personale del Corpo nazionale trasferito a domanda ad una sede di servizio diversa rispetto a quella di cui all’articolo 6, comma 3, può partecipare ad una nuova procedura di mobilità ordinaria solo ove questi abbia prestato effettivamente ed ininterrottamente servizio in tale sede per un periodo non inferiore a due anni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7
(Fondo per il funzionamento del servizio antincendi negli aeroporti)


1. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, é incrementata a decorrere dall’anno 2020 di 0,75 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno e alimentato dalle società concessionarie aeroportuali in proporzione al traffico aereo comunque generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di spesa del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per le esigenze di funzionamento del servizio antincendi negli aeroporti da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le società concessionarie aeroportuali che alla data del 31 dicembre 2019 non abbiano provveduto ovvero abbiano parzialmente provveduto all’alimentazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono estinguere il relativo debito erariale provvedendo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al 70 per cento dell’importo complessivamente dovuto, a saldo stralcio ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa con espressa rinuncia a tutte le azioni giudiziali future o eventualmente già intraprese.


Art. 8
(Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco)


1. Al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco, di assicurarne l’arricchimento e la custodia e promuoverne la pubblica fruizione, è fondato l’Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco, avente sede, in prima applicazione, a Mantova e a Napoli.
2. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco e possono essere individuate ulteriori sedi territoriali in cui si articola lo stesso.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 80 mila per l’anno 2020 e ad euro 100 mila a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell’articolo 16 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
4. E’ autorizzata l’iscrizione in bilancio, mediante riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell’interno - Missione “Soccorso civile” - Programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”, delle eventuali somme versate al bilancio di entrata dello Stato a titolo di liberalità volte alla tutela ed alla valorizzazione dell’Istituto di cui al comma 1.


Art. 9
(Impiego dei beni immobili non più utilizzati dal Ministero della Difesa per le esigenze del Servizio nazionale della protezione civile)


1. All’articolo 307, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole “strutture sostitutive” sono inserite le seguenti: “, per essere assegnati, con priorità rispetto ad ogni altra destinazione e a domanda, per le esigenze delle strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini della loro riconversione a sedi di servizio.


Art. 10
(Disposizioni finali)


1. Per effetto di quanto previsto all’articolo 7 sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni:
- articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.