REPLICA DI USB IN MERITO ALLA RISPOSTA DEL COMANDO DI PARMA

Parma -

al Comandante VV.F. di Parma

ing. Vincenzo GIORDANO


Oggetto: OdG 754 del 23 Ottobre 2017 – Replica a vs nota prot. 16301 del 02/11/2017


Constatiamo, con piacere, la Sua celere risposta prot. n. 16301 del 02/11/2017 alla nostra nota prot. 17 del 01/11/2017 e la Sua particolare attenzione circa la formazione interna al Comando, dimostrata con l’immediata convocazione di una riunione sindacale “ad hoc”; ma ci troviamo nella situazione di non essere poterci ritenere soddisfatti dei Suoi chiarimenti e rimaniamo fermi sulle nostre posizioni nel continuare a richiedere la rettifica urgente dell’O.d.G. in oggetto.

Con il parere del Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, prot. n. 7331 del 12/10/2012, l’Amministrazione ha inteso derogare (in maniera pesante con artifizi linguistici molto dubbi) l’applicazione del comma 4 dell’art.66 del DPR 64/2012, implicitamente autorizzando la conduzione del personale Volontario ai mezzi di supporto in sedi permanenti; rimarchiamo, però, che il Regolamento di Servizio prevede esplicitamente, e senza possibilità di interpretazione alcuna, che l’autista sia esclusivamente un Vigile del Fuoco Permanente (“a supporto delle squadre di cui al comma 1, sono previste delle squadre attrezzate con mezzi per l'effettuazione di specifiche manovre necessarie all'intervento, quali, a titolo esemplificativo, autoscale, autobotti, autogru', composte da 2 operatori, di cui un autista, e, in caso di necessita', in sostituzione di una unita' permanente, un volontario”).

E’ evidente, al di sopra di ogni dubbio, che l’art. 66 del sopracitato Regolamento di Servizio rimarchi un aspetto inderogabile (nonostante le fantasiose interpretazioni dell’allora Capo del Corpo) ovvero che la figura dell’autista, in una sede permanente, deve essere un vigile permanente e non un vigile volontario; poiché, come già abbiamo rimarcato nella scorsa nota, deve possedere grande esperienza e padronanza degli automezzi in dotazione al Comando, che può essere acquisita solo da costante e ripetuta pratica di guida e conoscenza della realtà stradale in cui andrà ad operare; il tutto a tutela e garanzia dei lavoratori e della cittadinanza.

Ci chiediamo, inoltre, come sia possibile che tale deroga riguardi solamente i mezzi di supporto e non tutti gli automezzi (comprese le APS), quando sono proprio i mezzi di supporto i più complessi e pericolosi (tanto che gli aggiornamenti dei LIFM sono più complessi e molti autisti in possesso della patente di III grado sono autorizzati al solo utilizzo di APS e non della AS e AG).

 

Entrando ancora di più nel merito della nota del Capo del Corpo sopracitata e della nota del Comando Provinciale di Torino, si evince comunque che l’utilizzo di un autista volontario in una sede permanente sia un caso eccezionale dovuto a forza maggiore e subordinato alla totale mancanza di autisti permanenti; mentre nell’ordine del giorno in oggetto da Lei diramato, tale eccezionalità non viene evidenziata ma, anzi, viene accettata come alternativa usuale (“la patente di 3° grado può essere posseduta indifferentemente dall’unità permanente o da quella volontaria”). Certamente apprendiamo con piacere, dalla Sua nota sopracitata, che tale eccezionalità sia stata recepita dopo la nostra missiva, ma riteniamo che questa sia del tutto ininfluente ai fini giuridici e operativi se si mantiene inalterata la disposizione contenuta nell’O.d.G. in oggetto.

Infine, desideriamo ricordarle che il nostro lavoro è costituito costantemente da situazioni particolari ed eccezionali che per molti sono eventualità remote mentre per noi sono pane quotidiano; proprio per questo motivo noi Vigili del Fuoco operiamo sotto rigidi protocolli, non interpretabili a piacimento o tramite artifizi linguistici, che siano essi Procedure Operative Standard o siano D.Lgs o D.P.R.. Pertanto non possiamo in nessun modo accettare tale disposizione e/o soprassedere nel rimarcare la nostra piena contrarietà, trattandosi di situazioni operative e di soccorso tecnico urgente, solo perché è “una ipotesi remota per come è strutturato questo Comando”. E’ facile immaginare come la pratica di mal interpretare o storpiare le norme regolanti il Servizio di Soccorso Tecnico Urgente perché “tanto non capiterà mai” possa creare pericolosi precedenti capaci di deteriorare in maniera irreparabile il patrimonio di professionalità proprio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il tutto a scapito della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini e della celere ed esaustiva risposta del dispositivo di soccorso alle esigenze effettive della popolazione.

Pertanto rimaniamo fermi nel chiedere la rettifica dell’Ordine del Giorno in oggetto accogliendo in toto le nostre richieste; in caso contrario, ci riserviamo di avviare ogni azione necessaria a tutela e garanzia del personale volontario e permanente in caso di incidenti o infortuni derivanti da tale interpretazione palesemente errata.

Inviamo i saluti di rito