Art. 103 - Attività di formazione esterna

In attuazione dell’art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, è stata predisposta l’unita bozza del Regolamento di servizio.

Nazionale -

1.     Il personale del Corpo nazionale svolge l’attività di formazione e di addestramento nelle materie istituzionali attraverso corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa di promozione della cultura della sicurezza antincendio  definita anche a seguito di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti e soggetti privati.

2.     L’attività di formazione viene resa presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale, presso le scuole e le università o presso altre strutture  individuate da enti pubblici o privati.

3.     Il dirigente o suo delegato valuta l’idoneità della struttura didattica ed autorizza l’attività formativa con l’impiego di personale, mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, comunicando al richiedente il calendario delle lezioni, il programma formativo, i nominativi e la qualifica dei docenti, i supporti didattici necessari, i mezzi e le attrezzature per effettuare prove ed esercitazioni, nonché di quanto altro necessario ad assicurare l’efficace svolgimento dell’attività. 

4.     Il personale, sulla base dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, tenendo conto dell’attitudine all’insegnamento e delle specifiche competenze ed esperienze, partecipa all’attività formativa nei confronti dell’utenza esterna secondo criteri di equità e rotazione.

5.     L’attività formativa di cui al comma 1 è espletata in orario ordinario, straordinario o al di fuori dell’orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.

6.     Il responsabile del servizio di formazione esterna, avvalendosi del personale addetto :

a)     riceve e fornisce informazioni al pubblico sull’attività formativa  osservando le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

b)    cura la ricezione delle istanze, ne verifica la regolarità amministrativa, programma l’attività di formazione;

c)     propone al dirigente, in relazione alla tipologia della formazione, l’individuazione del personale incaricato per le docenze, le esercitazioni, la partecipazione alle commissioni di esame e l’attività di segreteria secondo criteri di rotazione;

d)    verifica il corretto svolgimento dell’attività di formazione, sottoponendo ai discenti un test sulla qualità  della formazione ricevuta ;

e)     cura, per i discenti, la predisposizione di appositi attestati, abilitazioni o certificati comprovanti la frequenza del corso e/o il superamento di prove di esame, espletate davanti ad apposita commissione ;

f)      programma riunioni di aggiornamento con il personale incaricato dell’attività, al fine di rendere omogenee le metodologie ed i supporti didattici adottati, assicurare lo scambio di esperienze e l’aggiornamento nell’ambito delle materie oggetto dei corsi.

7.     La partecipazione ai corsi organizzati presso i Comandi provinciali avviene previa stipula di idonea copertura assicurativa a tutela dei partecipanti. Analoga copertura deve essere prevista nel caso di svolgimento di prove pratiche presso altre strutture. L’assunzione dei relativi oneri è a totale carico dei soggetti richiedenti, i quali sollevano l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatti connessi allo svolgimento delle attività formative.

8.     In particolare, il personale addetto alle docenze è tenuto :

a)     al rispetto della puntualità e degli orari previsti avendo cura della propria immagine come rappresentante del Corpo nazionale;

b)    a fornire indicazioni sul ruolo e qualifica di appartenenza ;

c)     al rispetto dei discenti, adeguando le metodologie adottate alle esigenze dell’uditorio, in modo da assicurare la comprensione e l’apprendimento di quanto trattato, fornendo adeguate risposte alle domande formulate;

d)    a offrire un’esposizione esaustiva degli argomenti previsti dal programma didattico, anche in relazione ai supporti  in dotazione ed alle dispense in possesso dei discenti;

e)     alla redazione di un verbale sull’attività didattica espletata, segnalando eventuali problematiche o disservizi, al responsabile dell’attività formativa.

9.     Il personale addetto agli addestramenti ed alle esercitazioni pratiche cura, oltre a quanto previsto dal comma 8, lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e la verifica della corretta partecipazione alle prove di tutto il personale discente, nonché la custodia e vigilanza dei mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, impiegati per l’attività di specie. A tal fine, durante l’attività addestrativa è obbligato ad indossare l’uniforme ed adotta e fa adottare ai  discenti i dispositivi di protezione individuale previsti;

10. Il personale componente le commissioni di esame procede alla valutazione dei discenti con imparzialità e secondo le modalità definite dal Dipartimento.

11. Le attività di formazione e addestramento di cui al presente articolo sono ricomprese nei compiti e doveri d’ufficio del personale del Corpo nazionale e vengono svolte su designazione dell’Amministrazione.

 

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