PAGHERANNO QUESTO MESE O NON PAGHERANNO? L'ALEATORIETÁ DELLE INDENNITÁ SPECIALISTICHE

Nazionale -

Lavoratori,

quante volte, da piccolini, abbiamo spelacchiato distese di margherite, o pratoline che dir si voglia?

Credevamo che da adulti non servisse più “giocare” al m’ama non m’ama, eppure, senza rendercene conto, non appena specializzati in questa amministrazione come aeronaviganti, nautici e sommozzatori, inconsciamente abbiamo ripreso il fanciullesco giuoco, adattandolo alle esigenze di un adulto: pagheranno questo mese o non pagheranno le indennità specialistiche?

L’essere emolumenti accessori, non deve distrarre dalla finalità, ovvero l’indennizzo del maggior rischio o la maggiore professionalità.

Affrontando la tematica in questo ultimo anno, abbiamo notato che esistono tutta una serie di difficoltà interpretative delle varie Direzioni. Eppure andrebbe solo applicata una disposizione e non interpretata!

Proviamo così a proporre un suggerimento che, se applicato, potrebbe essere risolutivo per la materia perché, non dimentichiamo, che il personale fa affidamento sulla presenza o meno di quei soldi sulla busta paga ma non solo, ha bisogno che diventino una certezza su cui poter contare.

Il ricorso alla partita di spesa fissa consentirebbe di risolvere le criticità applicative recentemente emerse presso le direzioni regionali o meglio allevierebbe il carico di lavoro nella fase di transizione al nuovo modello di pagamento introdotto dalla direzione centrale area IV.

Senza mutare la natura dei benefici che sono e restano emolumenti accessori (e che hanno carattere di continuità) collegati a peculiari attività di servizio e dunque soggetti a meccanismi di verifica in ordine alla spettanza dei medesimi, il passaggio da NoiPA cedolino unico a NoiPA stipendi consentirebbe altresì una più efficace attuazione delle istruzioni diramate dal Dipartimento a seguito del parere ARAN in materia, laddove si chiarisce che i criteri della suddetta verifica, comunque non presuntivi, possono essere riferiti ad un arco temporale non già mensile bensì annuale.

Vanno considerate a riguardo le particolari caratteristiche delle componenti retributive collegate alla specialità le quali, da un lato, restano differenziate dalle voci del trattamento economico fondamentale ed equiparate in quanto, non avendo carattere di generalità, non sono assimilabili a quelle voci accessorie come ad esempio l’indennità di rischio e l’indennità mensile, per la cui maturazione si fa riferimento alle condizioni di impiego ricorrenti nella qualifica di appartenenza; dall’altro, fermo restando il possesso del pertinente titolo abilitativo e all’inserimento nei contingenti dedicati ad aeronavigazione, imbarco ed immersione, la sussistenza di profili d’impiego nei reparti e nuclei specialistici da valutarsi su base annuale, presenta un tasso di variabilità e di eventualità non comparabile con le altre voci accessorie, quale ad esempio lo straordinario, strettamente collegate alla misurazione della quantità della relativa prestazione di servizio.

Pertanto, senza stravolgere la ratio istitutiva e la natura degli emolumenti in parola da cui dipendono i presupposti e le condizioni di maturazione degli stessi, lo spostamento delle componenti specialistiche sulla partita stipendiale avrebbe l’effetto di semplificare gli adempimenti tecnico contabili a cura degli uffici competenti, ferma restando la doverosità della sospensione del beneficio al venir meno dei requisiti previsti. Del resto le modalità erogative, collocandosi in un ambito meramente procedurale, non potrebbero in alcun modo modificare la sostanza giuridica e amministrativa della fattispecie.

La differenza concreta risiederebbe infatti nella circostanza per cui, anziché provvedere per ciascuna mensilità all’approvazione e all’inserimento in cedolino unico degli importi dovuti, gli stessi sarebbero erogati in via continuativa fino a indicazione contraria, su segnalazione del responsabile di sede.

Peraltro, la soluzione prospettata non farebbe altro che recepire nel Corpo nazionale una tecnica erogativa già sperimentata con successo, da tempo remoto, per le analoghe indennità vigenti nell’ordinamento retributivo del personale di altre amministrazioni dello Stato, ivi compresi aeronaviganti del ruolo AIB.

A questo punto, siccome l’art. 49 del DPR 28 febbraio 2012 n. 64 individua tra le attività specialistiche anche i radioriparatori, perché non pensare di includere anche loro in tale modalità erogativa e magari prevedere anche gli elisoccorritori, in previsione di una loro regolamentazione?

Intanto, vi auguriamo buon lavoro, confidando che la “banca della scimmia” chiuda battenti.